A
mezzanotte è scattato il divieto di fumo in ristoranti,
luoghi pubblici e discoteche. "Nessun proibizionismo,
insiste Sirchia- così si tutela la salute di tutti".
Ministero della Salute
Circolare
17 dicembre 2004
Indicazioni
interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata
in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sulla tutela della salute dei non fumatori
Nell'approssimarsi
della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art.
51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute
dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 – si ritiene proficuo,
con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni
sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1.
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai
provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a.
legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre
1975, n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2.
La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della
legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela
della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima
estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve
essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione
delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa di
morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei
più gravi problemi di sanità pubblica a livello
mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla
salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria
del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e
per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme
di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di
lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti
al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori
dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito
dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti
interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare
il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte
di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie
per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree
per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà,
riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora
ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono
adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3.
Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione
della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali
chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per
quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n.
3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia,
restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole,
ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di
proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi,
metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.
Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute
dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003,
sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità
dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al
pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi,
oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di
intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati,
come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video
games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo
la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori.
Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a
tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità
di fumare non può essere consentita se non in spazi di
inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio
per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata
al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4.
Per quanto concerne specificamente le responsabilità che
gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge
n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art.
51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall'art.
52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede
un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori
al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2
della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora
non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della
norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995,
il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da
soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente
o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano
segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art.
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura
o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1)
richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto
di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il
comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e
agenti ai quali competono la contestazione della violazione del
divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà
loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre
2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le
misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della
legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare
in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico»
con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5.
L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel
contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere
limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono
tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto
di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei
confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti
previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14
dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art.
2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del
divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto
significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi
dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché
ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione
delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un
massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge
n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma
9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto
in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora
non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il
questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a
tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.
6.
Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni,
misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente
ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie
vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio
inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta
materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento
dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà
al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione,
di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni
intervenute agli importi delle sanzioni.
7.
Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni
del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7
dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare
le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.
L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico
della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture
amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di
aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare
e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano
provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività
di vigilanza, di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul
rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed
a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento
o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno
dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare
i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della
contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi
di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni
vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite
a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda
far accertare infrazioni al divieto:
-
vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore
la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che
deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile
della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi
del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità
con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria
in misura ridotta
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti
difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi
immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro
novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la
procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la
possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior
rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di
contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito
dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul
rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali
stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in
base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano
i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare
immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo
di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore
dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare
a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato
alla luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina,
in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali
chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati
ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 dicembre 2003».
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro della Salute
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