ROMA
10/09/2004 -
Si riduce da circa cento a 18 il numero delle razze
di cani pericolosi, per i quali, a tutela della pubblica incolumita',
e' confermato il divieto di addestramento finalizzato ad esaltarne
l' aggressivita'. E' quanto prevede l' ordinanza, in via di
definizione e che avra' la durata di un anno, del Ministro della
Salute Girolamo Sirchia, che sara' pubblicata nei prossimi
giorni in Gazzetta Ufficiale. Le razze classificate a rischio
di maggior aggressivita', sulla base anche del parere espresso dal
Consiglio Superiore di Sanita', sono ridotte alle seguenti: American
bulldog; cane da pastore di Charplanina; cane da pastore dell' Anatolia;
cane da pastore dell' Asia centrale; cane da pastore del Caucaso;
cane da Serra da Estreilla; dogo argentino; fila brazileiro; mastino
napoletano; perro da canapo majoero; perro da presa canario; perro
da presa Mallorquin; pit bull; pit bull mastiff; pit bull terrier;
rafeiro do alentejo; rottweiler; tosa inu.
L' ordinanza emessa un anno fa, e tuttora in vigore, faceva invece
riferimento a due gruppi di animali (per circa cento razze) inseriti
nella classificazione internazionale della federazione dei cinofili.
Tra i cani piu' noti, in passato giudicati a rischio di aggressivita'
ed ora esclusi dall' elenco, figurano i dobermann, gli alani
e gli schnauzer.
Nella
nuova ordinanza in via di definizione si confermano il divieto
all' addestramento inteso ad esaltare l' aggressivita' dei cani
e il rischio di maggiore aggressivita' dei pit bull e delle altre
17 razze individuate; il divieto di qualsiasi operazione di selezione
o incrocio tra razze di cani per svilupparne l' aggressivita';
il divieto di somministrazione ai cani di sostanze dopanti. Nell'
ordinanza si stabilisce l' obbligo per i proprietari di applicare
ai cani ''la museruola o il guinzaglio'' quando si trovano
nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (finora era
obbligatorio l' uso contestuale di entrambi gli oggetti); e di
applicare ai cani ''la museruola ed il guinzaglio'' quando
vengono condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
Resta
il divieto di acquistare, possedere o detenere cani delle
18 razze a rischio di maggiore aggressivita' ai delinquenti abituali
o per tendenza; a chi e' sottoposto a misura di prevenzione
personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia
riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo
contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione
superiore a due anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche
non definitiva, per specifici reati; ai minori di 18 anni e agli
interdetti e inabilitati per infermita'. Questi divieti non
si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso
le scuole nazionali come cani guida. Nell' ordinanza si conferma
l' obbligo per i possessori di cani a maggior rischio di
aggressivita' di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita'
civile per danni causati dall' animale a terzi e si evidenzia
che le previsioni normative non si applicano ai cani in dotazione
alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili
del fuoco. 10/09/2004 |