La
riforma della giustizia su cui è stata posta la fiducia
(Ddl
Senato 1296)
Il
Governo ha deciso di porre la questione di fiducia sul testo
di riforma dell’ordinamento giudiziario all’ esame
di Montecitorio. Il provvedimento contiene una serie di modifiche
introdotte dal Senato dopo i rilievi del Capo dello Stato
che non rinviato la legge alle Camere. Il ddl prevede innanzitutto
la separazione delle funzioni, con l’obbligo di indicare
già nella domanda di ammissione se si voglia ricoprire
la funzione di pm o di giudice. Una scelta destinata a diventare
definitiva dopo cinque anni. Per passare da una funzione all’altra,
diventa obbligatorio sostenere un esame orale, e sarà
necessario anche cambiare distretto giudiziario. Per accelerare
la carriera, sono poi previsti concorsi per titoli ed esami.
Il concorso è obbligatorio per chi voglia svolgere
funzione diverse da quelle di primo grado. Nell’ambito
dell’orale del concorso, i magistrati dovranno sostenere
anche «colloqui di idoneità psico-attitudinali».
Per quel che riguarda l’azione disciplinare, l’intervento
da parte del pg della Cassazione diventa obbligatorio. Il
ministro potrà opporsi al “non luogo a procedere”
soltanto nel caso in cui sia stato lui a promuovere l’azione
disciplinare. Il termine della prescrizione è di un
anno non più due come previsto in origine dal ddl.
La Scuola della Magistratura avrà il compito di occuparsi
della formazione dei giovani magistrati, gli uditori giudiziari,
ma anche di organizzare corsi di aggiornamento professionale
anche in funzione dei concorsi. Per quel che riguarda l’organizzazione
degli uffici spetta al procuratore capo decidere e assegnare
i procedimenti tra i magistrati. In caso di divergenze o inosservanze
dei criteri indicati, può revocare l’assegnazione
di un fascicolo e, in questo caso, dovrà inviare al
pg della Cassazione il provvedimento di revoca, assieme alle
sua valutazioni sull’operato del magistrato. Dovrà
anche segnalare, obbligatoriamente, al Consiglio giudiziario
i comportamenti che contrastano con le sue disposizioni. Presso
le Corti di Appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo è
arriva il direttore tecnico, un manager, cui sono affidate
l’organizzazione e la gestione dei servizi non aventi
carattere giurisdizionale, come la gestione e il controllo
delle risorse umane, finanziarie strumentali relative ai servizi
tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti
del distretto. La relazione annuale sullo stato dell’amministrazione
della giustizia, svolta in Cassazione, viene poi affidata
al primo presidente, non più al pg. Analogamente, anche
nei distretti di Corte d’Appello le relazioni inaugurali
vengono pronunciate dai presidenti e non più dai procuratori
generali. Il Senato, venendo incontro ai rilievi di Ciampi,
ha modificato le norme relative al ministro della Giustizia:
«entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun
anno giudiziario - recita il provvedimento - il ministro della
Giustizia- dà comunicazione alle Camere sull’amministrazione
della giustizia del precedente anno, nonché sugli interventi
da adottare ai sensi dell’articolo 110 della Costituzione
e sugli orientamenti e i programmi legislativi del governo
in materia giudiziaria». L'aula del Senato ha anche
dato via libera ad un emendamento presentato dal relatore,
Luigi Bobbio, relativo al divieto di conferire cariche direttive
giudicanti e requirenti di primo e secondo grado a magistrati
che abbiano meno di 4 anni di servizio prima della data di
ordinario collocamento a riposo. Infine il ddl stabilisce
che i magistrati non possono iscriversi a partiti ne partecipare
ad «attività di centri politici o affaristici
che ne possano condizionare l’esercizio delle funzioni
o appannare l’immagine». (20 luglio 2005)
Ddl Senato 1296 - Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
per il decentramento del Ministero della giustizia, per la
modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza
della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, nonché per l’emanazione di un
testo unico
Articolo
1.
(Contenuto
della delega)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo
2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a)
modificare la disciplina per l’accesso in magistratura,
nonché la disciplina della progressione economica e
delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze
dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b)
istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare
la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale
e formazione dei magistrati;
c)
disciplinare la composizione, le competenze e la durata in
carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d)
riorganizzare l’ufficio del pubblico ministero;
e)
modificare l’organico della Corte di cassazione e la
disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f)
individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare
dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la
loro applicazione, nonché modificare la disciplina
in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e
trasferimento d’ufficio;
g)
prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2.
Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui al comma 1 divengono
efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 2.
3.
Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma
1, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie
al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi
emanati nell’esercizio della delega di cui al medesimo
comma con le altre leggi dello Stato e, con l’osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo
2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo
inoltre l’abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili.
Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente
comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio
della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data
di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche
in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all’espressione
dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere
i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che
sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5.
Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per
l’esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal
caso il termine per l’espressione dei pareri è
ridotto alla metà.
6.
Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due
anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui
al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui
all’articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Articolo
2.
(Princìpi
e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)
1.
Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere per l’ingresso in magistratura:
1)
che sia bandito annualmente un concorso per l’accesso
in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda,
a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai
posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione
requirente;
2)
che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle
materie indicate dall’articolo 123-ter, commi 1 e 2,
dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché
nelle materie attinenti al diritto dell’economia;
3)
che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata
dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio
superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati,
aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo
grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo
di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle
materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo
di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un
magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive
giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive
giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da
un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;
che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto
del presumibile numero dei candidati e dell’esigenza
di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera
d); che il numero dei componenti professori universitari sia
tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;
4)
che, al momento dell’attribuzione delle funzioni, l’indicazione
di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la
scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta,
nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire
nell’ambito della funzione prescelta;
b)
prevedere che siano ammessi al concorso per l’accesso
in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni
requirenti coloro che:
1)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione
nelle professioni legali previste dall’articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati
da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni
legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5
dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior
numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso
per uditore giudiziario;
2)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
3)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense;
4)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso,
funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno
tre anni;
5)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno
quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati
o disciplinarmente sanzionati;
6)
hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di
corso universitario di durata non inferiore a quattro anni
ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una
disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della
durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162;
c)
prevedere che, nell’ambito delle prove orali di cui alla
lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio
di idoneità psico-attitudinale all’esercizio della
professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche
funzioni indicate nella domanda di ammissione;
d)
prevedere che:
1)
le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e
cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre
di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e
le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non
superiore a nove mesi; che l’intera procedura concorsuale
sia espletata in modo da consentire l’inizio del tirocinio
il 15 settembre dell’anno successivo;
2)
non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati
già dichiarati non idonei per tre volte;
e)
prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato,
le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito
e di legittimità e siano le seguenti:
1)
funzioni giudicanti di primo grado;
2)
funzioni requirenti di primo grado;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado;
4)
funzioni requirenti di secondo grado;
5)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
6)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
8)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
9)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado
e di primo grado elevato;
10)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
11)
funzioni giudicanti di legittimità;
12)
funzioni requirenti di legittimità;
13)
funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
14)
funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
15)
funzioni direttive superiori apicali di legittimità;
f)
prevedere:
1)
che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto
componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura,
fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso
in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni
requirenti o giudicanti di primo grado;
2)
che, dopo otto anni dall’ingresso in magistratura, previo
concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo
tredici anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso
per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti
di secondo grado;
3)
che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo
grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni
dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli
ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni
di legittimità; che al concorso per titoli ed esami,
scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano
partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto
anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni
di secondo grado;
4)
che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca
le funzioni di secondo grado e di legittimità all’esito
dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive
o direttive previo concorso per titoli;
5)
le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per
esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché
i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che
le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più
casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti
alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti
questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle
funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove
orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici
oggetto della prova scritta;
6)
che i magistrati che in precedenza abbiano subìto una
sanzione disciplinare superiore all’ammonimento siano
ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior
numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare
definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a
quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3)
e dalle lettere h) e i);
g)
prevedere che:
1)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti
assunte subito
dopo
l’espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati
possano partecipare a concorsi
per
titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura,
per l’assegnazione di posti
vacanti
nella funzione requirente dopo aver frequentato un apposito
corso di formazione
presso
la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il
cui giudizio
finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
2)
la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera
l), numero 6);
3)
entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti
assunte subito dopo l’espletamento del periodo di tirocinio,
i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi
dal Consiglio superiore della magistratura, per l’assegnazione
di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato
un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale
è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;
4)
la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera
l), numero 5);
5)
il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità
assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio
di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);
6)
fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria,
dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
7)
il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa
debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario
avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura
penale;
h)
prevedere che:
1)
funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice
di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di
magistrato di sorveglianza;
2)
funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni;
3)
funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere
di corte di appello;
4)
funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello nonché
quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;
5)
funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di
consigliere della Corte di cassazione;
6)
funzioni requirenti di legittimità siano quelle di
sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;
7)
funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di tre anni;
8)
funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo
grado da non meno di tre anni;
9)
funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle
di presidente di sezione di corte di appello, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano
superato il concorso per il conferimento delle funzioni di
secondo grado da non meno di sei anni;
10)
funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle
di avvocato generale della procura generale presso la corte
di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;
11)
funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per
i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
12)
funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle
di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario
e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento
delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;
13)
funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano
quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione
per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella
L allegata all’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella
A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni;
14)
funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano
quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali
di cui alla tabella L allegata all’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di secondo grado da almeno otto anni;
15)
funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle
di presidente della corte di appello, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato
il concorso per le funzioni di legittimità da almeno
cinque anni;
16)
funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle
di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore
nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per
le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;
17)
le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16)
possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che,
in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro
anni di servizio prima della data di ordinario collocamento
a riposo, prevista dall’articolo 5 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l’apposito
corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio
finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura,
e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli
previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;
18)
i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni
di legittimità possano partecipare ai concorsi per
le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7),
8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l’avere esercitato
funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca,
a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il
conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente
al numero 13) e al numero 14);
i)
prevedere che:
1)
le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano
quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da
almeno quattro anni;
2)
le funzioni direttive requirenti di legittimità siano
quelle di avvocato generale della procura generale presso
la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso
per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti
di legittimità da almeno quattro anni;
3)
le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità
siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione
e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli,
magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di
legittimità;
4)
le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità
siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione
e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;
5)
le funzioni direttive superiori apicali di legittimità
siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione,
cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati
che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;
6)
le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite
esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione
alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato
dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente
valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f),
numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio
prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista
dall’articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano
essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso
dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati
nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4),
ultima parte;
l)
prevedere che:
1)
annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza
di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera
g), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,
all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati
che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero
3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per
l’accesso in magistratura;
2)
annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo
grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell’esigenza
di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera
g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile,
all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio
superiore della magistratura, previa acquisizione del parere
motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento
presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni
le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati,
secondo l’anzianità di servizio, ai magistrati
che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero
1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per
l’accesso in magistratura;
3)
annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione
giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione
del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da
almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le
seguenti modalità:
3.1)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità
formulato all’esito del concorso;
3.2)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
giudicanti che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
all’esito del concorso;
3.3)
i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente
nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato
nello stesso anno;
3.4)
i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato
al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;
3.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi
di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri
3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei
relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o
per soli titoli;
3.6)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine di due anni;
3.7)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso
una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata
con preferenza assoluta rispetto alle altre;
3.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);
4)
annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione
requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione
del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande
di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da
almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le
seguenti modalità:
4.1)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla
lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio
finale formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità
formulato all’esito del concorso;
4.2)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
requirenti che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero
2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura
di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato
all’esito del concorso;
4.3)
i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato
nello stesso anno;
4.4)
i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;
4.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi
di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri
4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei
relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o
per soli titoli;
4.6)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano
presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il
termine di due anni;
4.7)
i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di
secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso
una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato
domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di
tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata
con preferenza assoluta rispetto alle altre;
4.8)
il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente
la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento
presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);
5)
ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive
giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti
le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
6)
ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive
requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti
le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da
almeno tre anni e da tre professori universitari di prima
fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore
della magistratura;
7)
annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti
di legittimità, come individuati all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle
domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità
di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni
direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito,
vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:
7.1)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo
grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero
3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità
formulato all’esito del concorso;
7.2)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di
servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato
per tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, e che
abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio
di idoneità formulato all’esito del concorso;
7.3)
i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;
7.4)
i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato
nello stesso anno;
7.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi
di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai
numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami,
scritti ed orali;
8)
ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
9)
annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti
di legittimità, come individuati all’esito delle
determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura,
previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle
domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità
di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni
direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione
conseguente alla scadenza temporale dell’incarico rivestito,
vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura
con le seguenti modalità:
9.1)
per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo
grado e che abbiano conseguito l’idoneità nel
concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero
3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato
al termine dell’apposito corso di formazione alle funzioni
requirenti di legittimità presso la Scuola superiore
della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità
formulato all’esito del concorso;
9.2)
per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati
con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di
servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non
avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato
per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che
abbiano conseguito l’idoneità nel concorso per
titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera
f), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale
formulato al termine dell’apposito corso di formazione
alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola
superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio
di idoneità formulato all’esito del concorso;
9.3)
i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato
al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;
9.4)
i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti,
siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei
nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato
nello stesso anno;
9.5)
il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere
motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi
di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni
requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai
numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei
nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami,
scritti ed orali;
10)
ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione
composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive
requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre
anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11)
nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei
concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri
oggettivi e predeterminati, si tenga conto prevalentemente,
sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell’attività
prestata dal magistrato nell’ambito delle sue funzioni
giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da
verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite
sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché
dell’eventuale autorelazione e, in particolare, della
complessità dei procedimenti trattati, degli esiti
dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative
all’entità del lavoro svolto, tenuto specificamente
conto della sede e dell’ufficio presso cui risulta assegnato
il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a
quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio
presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo
tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice
non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per
titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo
in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione
dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento
sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene
redatto l’ordine di graduatoria; nella valutazione dei
titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni di sostituto
procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta
fermo quanto previsto in via preferenziale dall’articolo
76-bis, comma 4, dell’ordinamento giudiziario di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
12)
l’esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo
grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità
di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di
partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;
m)
prevedere che:
1)
i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione
di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni
previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri
9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato,
nonché della sua capacità organizzativa; il
Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli
giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado,
proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine
nell’ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione
di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità
espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento
della presente disposizione con quanto previsto dall’articolo
11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni;
il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per
conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione
a quanto previsto dall’articolo 11 della predetta legge,
possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro
le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi
direttivi;
2)
i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una
dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative
funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di
cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità
del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;
il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori
elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli
giudiziari, assegni l’incarico semidirettivo nell’ambito
dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso,
tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine
del medesimo;
3)
gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati
nella lettera i), abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti
per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito
il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione
positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura,
per un periodo ulteriore di due anni;
4)
il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3),
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi
di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza
e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste
fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello
competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura
penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si
considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado
e quelle di primo grado elevato;
5)
alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato
che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di
reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive
da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza,
se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per
il bilancio dello Stato;
6)
gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo
grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per
la durata di sei anni;
7)
il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti,
allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere
per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di
incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato
in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché
di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori
dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente
ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;
8)
alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato
che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in
assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero
in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni
non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria
provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori
oneri per il bilancio dello Stato;
9)
sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti
di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati
che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
10)
sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive
requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta
da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti
di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino
le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati
che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché
da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;
11)
ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati
con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della
verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive
o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti
indicati dalle lettere h) ed i) per il conferimento delle
funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio
di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale;
in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera
l), numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si
tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata
dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti
trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello
la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione
dei titoli ai fini dell’assegnazione delle funzioni direttive
di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto
in via preferenziale dall’articolo 76-bis, comma 2, primo
periodo, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
n)
prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10)
della lettera m) si applichino anche per il conferimento dell’incarico
di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del
termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia
esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia
possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi
requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente
ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale;
o)
prevedere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato
all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte
e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante,
o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso
di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria,
salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la
Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte
di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede
diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una
regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto
presso cui è posta la sede di provenienza nonché
in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte,
è ubicato il territorio della circoscrizione nella
quale il magistrato è stato eletto; prevedere che,
fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato
parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore
della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa
superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In
ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico
in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare
ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto
previsto dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,
e successive modificazioni;
p)
prevedere che:
1)
le commissioni di cui alle lettere l) e m) siano nominate
per due anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento
delle procedure concorsuali in via di espletamento;
2)
i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei
magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di
legittimità, non siano immediatamente confermabili
e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi
tre anni dalla cessazione dell’incarico;
q)
prevedere che:
1)
la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente
secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto
previsto dai numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento
economico eventualmente conseguito:
1.1)
prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
1.2)
seconda classe: da sei mesi a due anni;
1.3)
terza classe: da due a cinque anni;
1.4)
quarta classe: da cinque a tredici anni;
1.5)
quinta classe: da tredici a venti anni;
1.6)
sesta classe: da venti a ventotto anni;
1.7)
settima classe: da ventotto anni in poi;
2)
i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
di cui alla lettera f), numero 2), prima parte, conseguano
la quinta classe di anzianità;
3)
i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità
a seguito dei concorsi di cui alla lettera f), numero 3),
conseguano la sesta classe di anzianità;
r)
prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso
lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo
massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto
termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio
superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze
di funzionamento dell’ufficio e comunque con possibilità
di condurre a conclusione eventuali processi di particolare
complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla
scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati
ai magistrati per i quali è in scadenza il termine
di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione
non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere
che la presente disposizione non si applichi ai magistrati
che esercitano funzioni di legittimità;
s)
prevedere che:
1)
siano attribuite al magistrato capo dell’ufficio giudiziario
la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio
nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con
i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché
la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti
la gestione del personale di magistratura ed il suo stato
giuridico;
2)
siano indicati i criteri per l’assegnazione al dirigente
dell’ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l’espletamento
del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone
i limiti;
3)
sia assegnata al dirigente dell’ufficio di cancelleria
o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo
in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio
e con il programma annuale delle attività e gli sia
attribuito l’esercizio dei poteri di cui all’articolo
55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
4)
entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il
15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell’ufficio
giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di cancelleria
o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili
ed indicando le priorità, il programma delle attività
da svolgersi nel corso dell’anno; il magistrato capo
dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio
di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche
al programma nel corso dell’anno; nell’ipotesi di
mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure
di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per
la funzionalità dell’ufficio giudiziario, siano
attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni
e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità
a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le
rispettive competenze;
t)
prevedere che:
1)
presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo,
l’organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non
aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore
tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato
dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti
di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli
uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione
ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti
di programmare la necessità di nuove strutture tecniche
e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento,
nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione
al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione
di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto
tra i cittadini e la giustizia;
2)
per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):
2.1)
sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto
all’attività del direttore tecnico, composta da
11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica
C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica
B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell’ambito
di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione,
sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all’Amministrazione;
2.2)
le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso
il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.
2.
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola
superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente
preposta:
1)
all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della
formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa
sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
2)
all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale
e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia
attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;
3)
alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri
di studio e ricerca;
4)
all’offerta di formazione di magistrati stranieri, nel
quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica
in materia giudiziaria;
b)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita
di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale
ed utilizzi personale dell’organico del Ministero della
giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero
non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie
a carico del bilancio dello stesso Ministero;
c)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata
in due sezioni, l’una destinata al tirocinio degli uditori
giudiziari, l’altra all’aggiornamento professionale
e alla formazione dei magistrati;
d)
prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro
mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei
mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura
e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei
quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un
ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio
corrispondente a quello di prima destinazione;
e)
prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio
che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti
e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;
f)
prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della
magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento
da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo
princìpi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti
assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;
g)
prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa
dell’uditore giudiziario;
h)
prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte
della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull’uditore
nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità
all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base
il Consiglio superiore della magistratura delibera in via
finale;
i)
prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l’uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio,
di durata non superiore a un anno, e che da un’ulteriore
deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di
impiego;
l)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta
da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal
primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato
dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la
Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore
della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni
di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale
forense, da un componente professore universitario ordinario
in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario
nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia;
prevedere che, nell’ambito del comitato, i componenti
eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato,
diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal
Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali
delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano
far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;
m)
prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato
a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio
ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di
ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i
criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire
ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche,
a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni
consuntive all’esito di ciascuna, a curare il tirocinio
nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori
nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere
che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato
da un congruo numero di componenti, comunque non superiore
a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera
l);
n)
prevedere che, nella programmazione dell’attività
didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera l) possa
avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura,
del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense,
dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte
di cassazione, nonché delle proposte dei componenti
del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;
o)
prevedere l’obbligo del magistrato a partecipare ogni
cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze
organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza,
ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione
con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo
di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto
del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali
al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità
prevista dal comma 1, lettera l), numero 12), con facoltà
del capo dell’ufficio di rinviare la partecipazione al
corso per un periodo non superiore a sei mesi;
p)
stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale,
sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica
attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al
corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire
nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire
elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore
della magistratura;
q)
prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai
corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi
trascorso almeno un anno;
r)
prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola
superiore della magistratura a competenza interregionale;
s)
prevedere che, al settimo anno dall’ingresso in magistratura,
i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto
dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare
presso la Scuola superiore della magistratura il corso di
aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e,
all’esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della
magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t),
a giudizio di idoneità per l’esercizio in via
definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito
negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto
per non più di due volte, con l’intervallo di
un biennio tra un giudizio e l’altro; che, in caso di
esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l’articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come
modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente
articolo;
t)
prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i
concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità,
dopo aver frequentato l’apposito corso di aggiornamento
e formazione presso la Scuola superiore della magistratura,
il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della
magistratura, siano sottoposti da parte di quest’ultimo
a valutazioni periodiche di professionalità, desunte
dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla
produttività, dalla laboriosità, dalla capacità
tecnica, dall’equilibrio, dalla disponibilità
alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti
processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni
di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui
alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo,
ventesimo e ventottesimo anno dall’ingresso in magistratura
e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta
ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo
in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di
esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non
più di due volte, con l’intervallo di un biennio
tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in caso
di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi
l’articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera
o), del presente articolo;
u)
prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi
per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità
e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di
concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura
l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non
devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.
3.
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto
di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni
direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato
che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità,
da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti
di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione,
da un magistrato che eserciti effettive funzioni requirenti
di legittimità in servizio presso la Procura generale
della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università
in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio
della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell’albo
speciale per le giurisdizioni superiori di cui all’articolo
33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b)
prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente,
dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale
forense;
c)
prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore
generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio
nazionale forense;
d)
prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione
sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio
segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti
non togati, ed un segretario;
e)
prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione
si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate
alle lettere n), o), r) e v) per i consigli giudiziari presso
le corti d’appello;
f)
prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d’appello
nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta
magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di
diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in servizio
presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri
non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari
in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione e due
dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto,
o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio
su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio
medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici
di pace del distretto nel loro ambito;
g)
prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari
siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla
lettera l), da sette magistrati in servizio presso uffici
giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei
quali uno nominato tra i professori universitari in materie
giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici
anni di effettivo esercizio della professione e due nominati
dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto,
o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio
su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con
maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio,
nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace
del distretto nel loro ambito;
h)
prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario
siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente,
funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti
non togati nominati con lo stesso criterio di cui alle lettere
f) e g), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie
non togate indicate nelle medesime lettere f) e g);
i)
prevedere che i componenti avvocati e professori universitari
siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense
ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione
dei consigli dell’ordine degli avvocati del distretto
e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle
università della regione;
l)
prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario
siano il presidente, il procuratore generale della corte d’appello
ed il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati
avente sede nel capoluogo del distretto;
m)
prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal
presidente della corte d’appello ed elegga a scrutinio
segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti
non togati, ed un segretario;
n)
prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro
anni e che i componenti non possano essere immediatamente
confermati;
o)
prevedere che l’elezione dei componenti togati del consiglio
giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con
il medesimo sistema vigente per l’elezione dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto
compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati
che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono
fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati
che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati
che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono
oltre trecentocinquanta magistrati;
p)
prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario
che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’anzianità
di servizio non inferiore a venti anni;
q)
prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio
direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
presso le corti d’appello avvenga secondo i medesimi
criteri indicati per la nomina dei titolari;
r)
prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite
le seguenti competenze:
1)
parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, sull’attività dei magistrati
sotto il profilo della preparazione, della capacità
tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza,
dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, e
comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi
intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati,
il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate
e dettagliate valutazioni del consiglio dell’ordine degli
avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita
le sue funzioni e, se non coincidente, anche del consiglio
dell’ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo
del distretto;
3)
vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di
segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione
disciplinare;
4)
vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel
distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate
al Ministro della giustizia;
5)
formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione
ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;
6)
adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati,
con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative
e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio,
equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;
7)
formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore
della magistratura, in ordine all’adozione da parte del
medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti
a riposo, dimissioni, decadenze dall’impiego, concessioni
di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s)
prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche
su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su
materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;
t)
coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni
vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;
u)
prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale
prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni
ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera
r), numeri 1), 4) e 5);
v)
prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante
dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario
possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni
concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1),
4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa
alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis,
7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991,
n. 374.
4.
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto
all’ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo
dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando
il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme
sul giusto processo;
b)
prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare
un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché
uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più
magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino
nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione
di uno o più procedimenti o nella gestione dell’attività
di un settore di affari;
c)
prevedere che il procuratore della Repubblica determini i
criteri per l’organizzazione dell’ufficio e quelli
ai quali si uniformerà nell’assegnazione della
trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai
magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie
di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica;
di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere
che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri
cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi
della lettera b) devono attenersi nell’adempimento della
delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza
o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore
della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega
alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni
formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è
stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e
le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali;
prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare
i criteri generali cui i magistrati addetti all’ufficio
devono attenersi nell’impiego della polizia giudiziaria,
nell’utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche
dell’ufficio e nella impostazione delle indagini;
d)
prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo
dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della
delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), sia
abrogato l’articolo 7-ter, comma 3, dell’ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
introdotto dall’articolo 6 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51;
e)
prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano
di incidere su diritti reali o sulla libertà personale,
siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica
ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente
delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che
le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle
ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è
richiesta in sede di convalida del fermo o dell’arresto
o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari
reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica,
in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto
per cui si procede, riterrà di dovere indicare con
apposita direttiva;
f)
prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente,
o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con
gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle
attività dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente
allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica
segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini
di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti
dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto
con la disposizione di cui sopra;
g)
prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello,
al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione
penale, nonché il rispetto dell’adempimento degli
obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure
del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre
che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale
presso la Corte di cassazione;
h)
prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati
indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall’articolo
70-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
5.
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione
nonché di tutti i posti di magistrato d’appello
destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione
e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di cassazione, presso i rispettivi uffici;
b)
prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato
d’appello previsti in organico presso la Corte di cassazione
e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato
di tribunale;
c)
prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione
facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore
a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio
delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso
l’ufficio del massimario e del ruolo;
d)
prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso
l’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione
costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale
nell’attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;
e)
prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, e prevedere che all’articolo
117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario
di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le
parole: "di appello e".
6.
Nell’attuazione della delega di cui all’articolo
1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare
dei magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione
sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria
completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura,
nonché all’individuazione delle relative sanzioni;
b)
prevedere:
1)
che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo ed equilibrio;
2)
che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato
debba rispettare la dignità della persona;
3)
che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il
magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché
legittimi, che compromettano la credibilità personale,
il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell’istituzione;
4)
che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere
c), d) ed e);
c)
salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscano
illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera
b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti; l’omissione della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, come modificati ai sensi della
lettera p); la consapevole inosservanza dell’obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge;
2)
i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti
delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque
abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività
giudiziaria di altro magistrato; l’omessa comunicazione
al capo dell’ufficio delle avvenute interferenze da parte
del magistrato destinatario delle medesime;
3)
la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza
inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione,
ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione
della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione
degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti,
quando la motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione
di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari
o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del
proprio lavoro; l’inosservanza dell’obbligo di risiedere
nel comune in cui ha sede l’ufficio, se manca l’autorizzazione
prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio
all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;
4)
il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento
degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; il
sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario;
per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una
sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di
assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile
per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge
o da disposizione legittima dell’organo competente;
5)
i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il
divieto di pubblicazione, nonché la violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione,
o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi
profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti
negli affari in corso di trattazione e che non siano stati
definiti con sentenza passata in giudicato;
6)
il tenere rapporti in relazione all’attività del
proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori
delle modalità previste al comma 4, lettera f); il
sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla
propria attività di ufficio ovvero il costituire e
l’utilizzare canali informativi personali riservati o
privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in
violazione dei criteri di equilibrio e di misura;
7)
l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese
incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione,
tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione
sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
8)
l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o
del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione
agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della
sezione o del collegio; l’omissione, da parte del dirigente
l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete
il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle
situazioni di incompatibilità previste dagli articoli
18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni,
come modificati ai sensi della lettera p), ovvero delle situazioni
che possono dare luogo all’adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere
n) e o);
9)
l’adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e
provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà
riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi
ovvero ad altri organi costituzionali;
10)
l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata
da negligenza grave ed inescusabile;
11)
fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può
dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività
di interpretazione di norme di diritto in conformità
all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
d)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori
dell’esercizio delle funzioni:
1)
l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti per sé o per altri;
2)
il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o
di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona
che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale,
professionale o per tendenza o aver subìto condanna
per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore
a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli
di affari con una di tali persone;
3)
l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell’organo competente;
4)
lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento
dei doveri indicati nella lettera b), numeri 1), 2) e 3);
5)
l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o
agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati,
parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti
penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario
di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto
di corte d’appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie,
ovvero dai difensori di costoro;
6)
la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine
ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato
o per le modalità con cui il giudizio è espresso,
sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel
procedimento medesimo;
7)
la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli
sono oggettivamente incompatibili con l’esercizio delle
funzioni giudiziarie;
8)
l’iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero
il coinvolgimento nelle attività di centri politici
o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle
funzioni o comunque appannare l’immagine del magistrato;
9)
ogni altro comportamento tale da compromettere l’indipendenza,
la terzietà e l’imparzialità del magistrato,
anche sotto il profilo dell’apparenza;
10)
l’uso strumentale della qualità che, per la posizione
del magistrato o per le modalità di realizzazione,
è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni costituzionalmente
previste;
e)
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti
al reato:
1)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la
pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;
2)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto
colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino,
per modalità e conseguenze, carattere di particolare
gravità;
3)
i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile
o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo
444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell’arresto,
sempre che presentino, per le modalità di esecuzione,
carattere di particolare gravità;
4)
altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità
del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi
causa o l’azione penale non può essere iniziata
o proseguita;
f)
prevedere come sanzioni disciplinari:
1)
l’ammonimento;
2)
la censura;
3)
la perdita dell’anzianità;
4)
l’incapacità temporanea ad esercitare un incarico
direttivo o semidirettivo;
5)
la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6)
la rimozione;
g)
stabilire che:
1)
l’ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo
della decisione, all’osservanza da parte del magistrato
dei suoi doveri, in rapporto all’illecito commesso;
2)
la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo
della decisione;
3)
la sanzione della perdita dell’anzianità sia inflitta
per un periodo compreso tra due mesi e due anni;
4)
la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un
periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato
svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli
conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere l’esercizio delle
funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio dove
le svolgeva anteriormente alla condanna;
5)
la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione
dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal
ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è
corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo,
se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato
alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà,
se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta
o settima classe;
6)
la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;
7)
quando, per il concorso di più illeciti disciplinari,
si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si
applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o
congiunta con quella meno grave se compatibile;
8)
la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto
del Presidente della Repubblica;
h)
prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera
b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle
parti;
2)
la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione
nei casi previsti dalla legge;
3)
l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione
al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli
18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della
lettera p);
4)
il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero
a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione
del dovere di imparzialità;
5)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera c);
6)
il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7)
il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni;
8)
la scarsa laboriosità, se abituale;
9)
la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10)
l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti;
11)
lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto
o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore
della magistratura, qualora per l’entità e la
natura dell’incarico il fatto non si appalesi di particolare
gravità;
i)
prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore
alla perdita dell’anzianità:
1)
i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera
b), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio
ad una delle parti;
2)
l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
3)
i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera d);
l)
stabilire che:
1)
sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o semidirettivo l’interferenza
nell’attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell’ufficio o del presidente della sezione,
se ripetuta o grave;
2)
sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione
dalle funzioni l’accettazione e lo svolgimento di incarichi
ed uffici vietati dalla legge ovvero l’accettazione e
lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata
richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora
per l’entità e la natura dell’incarico il
fatto si appalesi di particolare gravità;
3)
sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede
disciplinare per i fatti previsti dalla lettera d), numero
5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai
pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre
in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non
inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa
ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per
la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione
ai sensi dell’articolo 168 dello stesso codice;
m)
stabilire che, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento
e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore
della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato
ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta,
la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare
in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione
della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto
quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1)
della lettera c), ad eccezione dell’inosservanza dell’obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge e dell’inosservanza
dell’obbligo della comunicazione al Consiglio superiore
della magistratura, dal numero 1) della lettera d), ovvero
se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;
n)
prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti
punibili con una sanzione diversa dall’ammonimento, su
richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale
presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi
di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi
di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione
disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in
via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede
o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo
comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto
dalla lettera m) e dalla prima parte della presente lettera,
in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad
altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere
disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore
della magistratura solo per una causa incolpevole tale da
impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella
sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità;
prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei
decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), i procedimenti
amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo
2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della
magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie
disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al
Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le
sue determinazioni in ordine all’azione disciplinare;
o)
prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far
transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative,
i magistrati dispensati dal servizio;
p)
ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
e successive modificazioni, in maniera più puntuale
e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate
con riferimento all’entità dell’organico
nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità
per il magistrato a svolgere l’attività presso
il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo grado,
affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano
la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale
o agente di polizia giudiziaria;