ARTICOLO
1
Disposizioni
urgenti per l’elevamento dell’obbligo di
istruzione
1.
A decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 l’obbligo
di istruzione è elevato da otto a dieci anni.
L’istruzione obbligatoria è gratuita.
In sede di prima applicazione, fino all’approvazione
di un generale riordino del sistema scolastico e formativo,
l’obbligo di istruzione ha durata novennale.
Mediante programmazione da definire nel quadro del
suddetto riordino, sarà introdotto l’obbligo
di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno
di età, a conclusione del quale tutti i giovani
possano acquisire un diploma di scuola secondaria
superiore o una qualifica professionale.
2.
A coloro i quali, adempiuto l’obbligo di istruzione
o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire
gli studi nell’istruzione secondaria superiore
é garantito, nell’ambito della programmazione
dell’offerta educativa, come previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla
frequenza di iniziative formative volte al conseguimento
di una qualifica professionale, ivi comprese quelle
previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196.
3.
Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione
di cui al comma 1, in coerenza con i princípi
di autonomia di cui all’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative
formative sui principali temi della cultura, della
società e della scienza contemporanee, volte
a favorire l’esercizio del senso critico dell’alunno,
sia iniziative di orientamento al fine di combattere
la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione
e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte
piú confacenti alla propria personalità
e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove
necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno
all’altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore.
4.
A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria,
nel caso di mancato conseguimento del diploma o della
qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei
livelli di rendimento, di formazione e di maturazione,
è rilasciata all’alunno una certificazione
che attesta l’adempimento dell’obbligo di
istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che
ha valore di credito formativo, indicante il percorso
didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite.
5.
In prima applicazione dell’elevamento dell’obbligo
di istruzione, le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutti gli alunni che nell’anno
scolastico precedente hanno frequentato una classe
di scuola elementare o media, con eccezione degli
alunni che potevano considerarsi prosciolti dall’obbligo
già negli anni precedenti in base alla previgente
normativa.
6.
Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato
ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti
la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
di istruzione.
7.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d’intesa con i Ministri competenti, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è
disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l’attuazione
del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche
di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
8.
In attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti
dall’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche
sono autorizzate a sperimentare l’autonomia didattica
e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento
degli studi, sia dell’inserimento nel mondo del
lavoro, con le modalità previste dal decreto
del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del
29 maggio 1998, che potranno all’uopo essere
modificate e integrate. A tal fine è autorizzato
l’incremento della dotazione del fondo di cui
all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l’anno
1998, di lire 149.823 milioni per l’anno 1999
e di lire 165 milioni a decorrere dall’anno 2000.
9.
Agli alunni portatori di handicap si applicano le
disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dell’obbligo vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni
per l’anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere
dall’anno 2000.
10.
Per la realizzazione delle procedure, degli interventi
e dei progetti connessi con l’attuazione dei
commi 7 e 8, nonché per le relative attività
preparatorie, è autorizzata la spesa di lire
5.000 milioni per l’anno 1998 e di lire 3.000
milioni per l’anno 1999.
11.
Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione
Valle d’Aosta, fino all’approvazione di
un generale riordino del sistema scolastico e formativo,
disciplinano l’elevamento dell’obbligo di
istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa,
soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti,
purché queste assicurino l’insegnamento
delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari
superiori e siano in armonia con le finalità
di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto
dal comma 20 dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
Articolo
2
Norme
finanziarie
1.
All’onere derivante dalla presente legge, valutato
complessivamente in lire 179.285 milioni per l’anno
1998, in lire 221.518 milioni per l’anno 1999
e in lire 153.359 milioni a decorrere dall’anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione per lire 179.285 milioni
per l’anno 1998, per lire 149.823 milioni per
l’anno 1999 e per lire 105.323 milioni per l’anno
2000 e l’accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per lire 71.695 milioni
per l’anno 1999 e per lire 48.036 milioni per
l’anno 2000.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
3
Entrata
in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addì 20 gennaio 1999
SCALFARO
D’ALEMA
Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER
Ministro della pubblica istruzione
NOTE
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e’ operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all’articolo 1:
-
Il D.Lgs. n. 112/1998 reca: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
-
La legge n. 196/1997 reca: "Norme in materia
di promozione dell’occupazione".
-
Il testo dell’art. 21 della legge n. 59/1997
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e’ il seguente:
"Articolo
21
1.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione
della autonomia e della riorganizzazione dell’intero
sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell’Amministrazione centrale e periferica della
pubblica istruzione in materia di gestione del servizio
di istruzione, fermi restando i livelli unitari e
nazionali di funzione del diritto allo studio nonche’
gli elementi comuni all’intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l’estensione ai circoli didattici, alle scuole
medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria,
della personalita’ giuridica degli istituti tecnici
e professionali e degli istituti d’arte ed ampliando
l’autonomia per tutte le tipologie degli istituti
di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti
in materia di contabilita’ dello Stato. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche agli istituti
educativi, tenuto conto delle loro specificita’
ordinamentali.
2.
Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu’ regolamenti da adottare ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base
dei criteri generali e principi direttivi contenuti
nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
Sugli schemi di regolamento e’ acquisito anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato,
il parere delle competenti commissioni parlamentari.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni
per armonizzare le norme di cui all’art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente
legge.
3.
I requisiti dimensionali ottimali per l’attribuzione
della personalita’ giuridica e dell’autonomia
alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche
tra loro unificate nell’ottica di garantire agli
utenti una piu’ agevole fruizione del servizio
di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione
a particolari situazioni territoriali o ambientali
sono individuati in rapporto alle esigenze e alla
varieta’ delle situazioni locali e alla tipologia
dei settori di istruzione compresi nell’istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio e’
per almeno un terzo montano, in cui le condizioni
di viabilita’ statale e provinciale siano disagevoli
e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti
abitativi.
4.
La personalita’ giuridica e l’autonomia
sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui
al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime
di autonomia sara’ accompagnato da apposite iniziative
di formazione del personale, da una analisi delle
realta’ territoriali, sociali ed economiche delle
singole istituzioni scolastiche per l’adozione
dei conseguenti interventi perequativi e sara’
realizzato secondo criteri di gradualita’ che
valorizzino le capacita’ di iniziativa delle
istituzioni stesse.
5.
La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche gia’ in possesso di personalita’
giuridica e di quelle che l’acquistano ai sensi
del comma 4 e’ costituita dall’assegnazione
dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria
e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria
e’ attribuita senza altro vincolo di destinazione
che quello dell’utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita’ di istruzione,
di formazione e di orientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni
preventive per l’accettazione di donazioni, eredita’
e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi
compresi gli istituti superiori di istruzione artistica,
delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita’
di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte
salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento
in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti
ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono
dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7.
Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita’ giuridica e autonomia ai sensi del
comma 1 e le istituzioni scolastiche gia’ dotate
di personalita’ e autonomia, previa realizzazione
anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento
di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema
nazionale di istruzione e degli standard di livello
nazionale.
8.
L’autonomia organizzativa e’ finalizzata
alla realizzazione della flessibilita’, della
diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia
del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il
contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante dell’unitarieta’ del gruppo
classe e delle modalita’ di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita’ di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali
e temporali, fermi restando i giorni di attivita’
didattica annuale previsti a livello nazionale, la
distribuzione dell’attivita’ didattica in
non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto
dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti
previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche
sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.
9.
L’autonomia didattica e’ finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta’
di insegnamento, della liberta’ di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata
di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi
di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralita’ di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di liberta’ progettuale,
compresa l’eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto
delle esigenze formative degli studenti.
A
tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo
1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono definiti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restando il
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun
curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline
ed attivita’ indicate come fondamentali di ciascun
tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttivita’ scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10.
Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa
e didattica le istituzioni scolastiche realizzano,
sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell’offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell’abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini
di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell’ambito di accordi tra le regioni
e l’amministrazione scolastica, percorsi integrati
tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche
autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione
e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell’autonomia
didattica e organizzativa. Gli istituti regionali
di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi,
il Centro europeo dell’educazione, la Biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti
a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II,
capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati
al supporto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome.
11.
Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi’ attribuite la personalita’ giuridica
e l’autonomia alle accademie di belle arti, agli
istituti superiori per le industrie artistiche, ai
conservatori di musica, alle accademie nazionali di
arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti
nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari
dalle specificita’ proprie di tali istituzioni.
12.
Le universita’ e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita’
di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
e universitario.
13.
Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate
le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la
cui ricognizione e’ affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo e’ delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate
le istruzioni generali per l’autonoma allocazione
delle risorse, per la formazione dei bilanci, per
la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell’affidamento dei servizi di tesoreria o di
cassa, nonche’ per le modalita’ del riscontro
delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche
in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti
di cui al comma 2. E’ abrogato il comma 9 dell’art.
4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo e’ delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificita’ del settore
scolastico, valorizzando l’autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche
riconosciute, nonche’ delle specifiche professionalita’
e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a.
armonizzazione della composizione, dell’organizzazione
e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell’amministrazione centrale e periferica come
ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche’
con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b.
razionalizzazione degli organi a norma dell’art.
12, comma 1, lettera p);
c.
eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1,
lettera g);
d.
valorizzazione del collegamento con le comunita’
locali a norma dell’art. 12, comma 1, lettera
i);
e.
attuazione delle disposizioni di cui all’art.
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nella salvaguardia del
principio della liberta’ di insegnamento.
16.
Nel rispetto del principio della liberta’ di
insegnamento e in connessione con individuazione di
nuove figure professionali del personale docente,
ferma restando l’unicita’ della funzione,
ai capi d’istituto e’ conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all’acquisto della
personalita’ giuridica e dell’autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificita’, della qualifica
dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri:
a.
l’affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti
di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle
risorse umane, di gestione di risorse finanziarie
e strumentali, con connesse responsabilita’ in
ordine ai risultati;
b.
il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a)
e l’organizzazione e le attribuzioni dell’amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell’art.
13, comma 1;
c.
la revisione del sistema di reclutamento, riservato
al personale docente con adeguata anzianita’
di servizio, in armonia con le modalita’ previste
dall’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29;
d.
l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso
di formazione.
17.
Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara’
disciplinato in sede di contrattazione collettiva
del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18.
Nell’emanazione del regolamento di cui all’art.
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero
della pubblica istruzione e’ realizzata armonizzando
e coordinando i compiti e le fruizioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche
in materia di programmazione e riorganizzazione.
19.
Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall’inizio
dell’attuazione dell’autonomia prevista
nel presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge
la materia di cui al presente articolo nel rispetto
e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme
di attuazione".
-
Si riporta il testo del decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998:
IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti
gli articoli 276, 277 e 278 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico
delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
Ritenuto
di dover approvare in via transitoria un programma
nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni
scolastiche di sviluppare gradualmente capacita’
di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi
al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato
dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
la cui attuazione avverra’ con l’emanazione
dei regolamenti ivi previsti;
Ritenuto
che nell’ordinamento vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno gia’ trovato parziale
attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in
precedenti sperimentazioni, dalle quali e’ possibile
trarre principi che supportino scientificamente una
sperimentazione nazionale avente ad oggetto l’organizzazione
della didattica;
Ritenuto
che il programma nazionale di sperimentazione deve
essere prospettato alle istituzioni scolastiche in
modo non vincolante e che ciascuna puo’ aderirvi
totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle
decisione assunte dai competenti organi collegiali;
Considerato
che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio,
24 settembre 1991, n. 1169), ha ritenuto che anche
in assenza di una specifica disposizione legislativa
e’ legittima l’introduzione con decreto
ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare
il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta
in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione
legislativa;
Sentito
il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo
1.
1.
Per le finalita’ di cui in premessa e’ autorizzato
in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione
volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell’anno
1998, l’attivazione di iniziative sui seguenti
aspetti dell’organizzazione scolastica:
a.
adattamento del calendario scolastico (normativa di
riferimento: articoli 7, 10 e 74 del D.Lgs. 16 aprile
1994, n 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e
O.M. n. 262 del 19 aprile 1997);
b.
flessibilita’ dell’orario e diversa articolazione
della durata della lezione, nel rispetto del monte
annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo
e per ciascuna delle discipline ed attivita’
comprese nei piani di studio, ferme restando la distribuzione
dell’attivita’ didattica in non meno di
cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi
obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti
collettivi (normativa di riferimento: articoli 7,
10, 129, 167 D.Lgs. n. 297/1994; legge 8 agosto 1995,
n. 352; C.C.N.L. del 1995 e O.M. n. 266 del 21 aprile
1997);
c.
articolazione flessibile del gruppo classe, delle
classi o sezioni, anche nel rispetto del principio
dell’integrazione scolastica degli alunni con
handicap (normativa di riferimento: legge n. 517/1977,
legge n. 148/1990, art. 14 legge n. 104/1992; articoli
5, 7, 10 126, 128, 167, 491 del D.Lgs. n. 297/1994;
art. 2 legge n. 352/1995);
d.
organizzazione di iniziative di recupero e sostegno
(normativa di riferimento: legge 8 agosto 1995, n.
352; art. 43 del C.C.N.L. del 1995; C.M. n. 492 de1
7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997, n. 266; O.M. n.
330 del 27 maggio 1997 e direttiva n. 487 del 6 agosto
1997);
e.
attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi
(normativa di riferimento: articoli 126, 130, 1 67,
192, 278 del D.Lgs. n. 297/1994; articoli 41, 43,
71, 72 del C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del
3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R.
n. 567 del 10 ottobre 1996);
f.
realizzazione di attivita’ organizzate in collaborazione
con altre scuole e con soggetti esterni per l’integrazione
della scuola con il territorio (normativa di riferimento:
legge n. 104/1992; articoli 126, 130, 167, 192, 278
del D.Lgs. n. 297/1994, articoli 41, 43, 71, 72 del
C.C.N.L. del 1995; direttive n. 133 del 3 aprile 1996,
n. 600 del 23 settembre 1996; D.P.R. n. 567 del 10
novembre 1996; intesa con il CONI del 12 marzo 1997);
g.
iniziative di orientamento scolastico e professionale
(legge n. 352 dell’8 agosto 1995; art. 14 legge
n. 104/1999; art. 4 D.I. n. 178 del 15 marzo 1997;
direttiva n. 487 del 6 agosto 1997);
h.
iniziative di continuita’ (normativa di riferimento:
art. 119 D.Lgs. n. 297/1994; D.M. 16 novembre 1992;
C.M. n. 339 del 16 novembre 1992; direttiva n. 487
del 6 agosto 1997).
2.
Le delibere di adesione alla sperimentazione sono
predisposte in modo da consentire l’individuazione
del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire,
degli strumenti, delle condizioni organizzative e
delle responsabilita’ di attuazione, nonche’
delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate
in relazione alle proposte di singoli o di gruppi
di insegnanti, anche in coerenza con il principio
della liberta’ d’insegnamento. Esse prevedono
le modalita’ di verifica, anche mediante autovalutazione,
dei processi attivati e dei risultati ed indicano
l’eventuale preventivo di spesa, ove necessario.
In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la
necessita’ di coinvolgere direttamente nella
presente sperimentazione le famiglie degli alunni,
sara’ opportuno che le delibere siano comunicate
alle famiglie stesse.
Artcolo
2.
1.
Su proposta dei consigli di classe o di interclasse
o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o
dei consigli di circolo o d’istituto e su delibera
dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici,
e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti
organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche
possono attivare iniziative concernenti gli aspetti
dell’organizzazione scolastica di cui all’art.
1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali
propri del tipo e ordine di scuola.
2.
La sperimentazione di cui all’articolo 1 si realizza
adattando la programmazione educativa, attraverso
l’inserimento, in un disegno complessivo, degli
elementi innovativi che consentano di meglio rispondere
alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di
lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili
dalla normativa di riferimento richiamata all’art.
1, anche con l’ausilio dei nuclei di supporto
di cui all’art. 3.
3.
La sperimentazione e’ promossa dagli organi menzionati
nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati
dei genitori e degli studenti, ed e’ attuata
ricercando l’adesione e la collaborazione di
tutte le componenti della scuola, nonche’ degli
enti locali territoriali. Gli organi responsabili
ai diversi livelli si adopereranno affinche’
venga, altresi’, perseguito l’obiettivo
della semplificazione, snellezza e rapidita’
delle procedure.
4.
Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative
in una prospettiva di cooperazione con le altre unita’
scolastiche operanti sul territorio favorendo l’organizzazione
di reti di scuole in senso orizzontale e verticale
anche sulla base di accordi, per la realizzazione
di progetti comuni, di iniziative di formazione e
di progetti per l’uso integrato delle risorse
e dei servizi. E’ comunque importante che sia
assicurata la pubblicita’ e la circolarita’
delle esperienze.
5.
L’utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A.
avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio previsti dai contratti collettivi, che
possono essere assolti, anche sulla base di un’apposita
programmazione plurisettimanale.
6.
Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilita’
di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7.
Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate
dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad
autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore
agli studi, al consiglio scolastico provinciale e
all’I.R.R.S.A.E. competente.
Articolo
3.
1.
Presso ciascun provveditorato agli studi sono costituiti
uno o piu’ ‘’Nuclei di supporto tecnicoamministrativo’’,
con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni
deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare
le iniziative realizzate, di favorire la loro diffusione
e fruibilita’ e di promuovere la messa in rete
delle esperienze.
2.
Ciascun nucleo e’ composto in modo da garantire
la presenza di tutte le competenze amministrative
e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche
non appartenenti all’amministrazione scolastica,
necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative.
Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno
docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici
che abbiano gia’ effettuato esperienze in merito.
3.
Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto
di persone per operare con la massima rapidita’
e per prestare, ove richiesto, la consulenza direttamente
nelle sedi scolastiche.
4.
Nelle province in cui sono costituiti piu’ nuclei
di supporto tecnico amministrativo, il provveditore
agli studi assicura le condizioni per realizzare una
pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
Roma,
29 maggio 1998
Il
Ministro BERLINGUER
-
Il testo dell’art. 4 della legge n. 440/1997
(Istituzione del Fondo per l’arricchimento e
l’ampliamento dell’offerta formativa e per
gli interventi perequativi) e’ il seguente:
Articolo
4 (Dotazione del fondo)
1.
La dotazione del fondo di cui all’art. 1 e’
determinata in lire 100 miliardi per l’anno 1997,
in lire 400 miliardi per l’anno 1998 e in lire
345 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.
All’onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo
parzialmente utilizzando, per lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e
per lire 300 miliardi per l’anno 1998 e lire
245 miliardi per l’anno 1999, l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2.
Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio