Sì
all' uso personale dei filmati, non alla diffusionese l' interessato
non ha dato il permesso
Videofonini, regole per la privacy
"Niente immagini senza consenso"
Il Garante: una luce sull' apparecchio
per segnalare le riprese
ROMA
- Niente riprese senza consenso, e luci di segnalazione sul
cellulare contro i video clandestini. Per combattere i furti
di immagine, il Garante della privacy lancia le regole e una
proposta alle aziende: dotare i videofonini di dispositivi
luminosi o segnali acustici che "denuncino"
la "camera" in azione. L' Authority è
intervenuta per chiarire i termini di un uso corretto dei
nuovi cellulari che consentono di fotografare e registrare
filmati diffondendo immagini in tempo reale. Sono lecite le
videochiamate ad uso personale, non lo è invece la
diffusione di immagini, anche on line, senza il consenso degli
interessati.
L' ufficio presieduto da Stefano Rodotà richiama l'
attenzione pure sulla eventualità che in determinati
luoghi pubblici e privati, posti di lavoro, l' uso del videotelefonino
sia inibito.
L'
invito è alla cautela. I nuovi cellulari permettono
di violare più facilmente, anche involontariamente,
i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure
terzi inconsapevoli. I videofonini possono essere impiegati
per usi invasivi della sfera privata e lesivi di libertà
fondamentali, come quella di conversare e di comunicare in
assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini
e i suoni sono infatti dati personali che diventano "sensibili"
se riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa
o sindacale, le abitudini sessuali.
Rispetto
ai cellulari che inviano Mms, osserva il Garante della privacy,
i videofonini sono dotati di "camere" di dimensioni
molto ridotte con le quali si possono effettuare riprese durante
una conversazione. Con questi apparecchi è possibile
raccogliere immagini e suoni durante una telefonata e diffonderli.
Si tratta dunque di un uso ulteriore rispetto a quello ordinario
del cellulare. E per il Garante, il collegamento diretto con
il telefono rappresenta un elemento distintivo rispetto alle
videocamere e alle fotocamere digitali.
Se
le videochiamate rimangono nella sfera personale e le immagini
circolano fra un numero ristretto di persone non si applica
il codice sulla protezione dei dati personali. Sarebbe invece
illecita una comunicazione sistematica o una diffusione via
internet delle immagini senza rispettare i diritti degli interessati.
Bisogna informare l' interlocutore che si sta "andando"
in video e chiedere il "consenso libero e informato".
La procedura riguarda anche eventuali terzi, identificati
o identificabili, ripresi nelle immagini.
Insomma
chi utilizza l' apparecchio è tenuto a rispettare gli
obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire
danni anche morali, a non ledere il diritto all' immagine e
al ritratto. È per questo che il Garante della privacy
ha invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella
realizzazione di software di dotare i cellulari di indicatori
luminosi che segnalino le "riprese". (1
febbraio 2005)