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CULTURA - ARTE E SCIENZA


Sì all' uso personale dei filmati, non alla diffusionese l' interessato non ha dato il permesso
Videofonini, regole per la privacy "Niente immagini senza consenso"
Il Garante: una luce sull' apparecchio per segnalare le riprese

ROMA - Niente riprese senza consenso, e luci di segnalazione sul cellulare contro i video clandestini. Per combattere i furti di immagine, il Garante della privacy lancia le regole e una proposta alle aziende: dotare i videofonini di dispositivi luminosi o segnali acustici che "denuncino" la "camera" in azione. L' Authority è intervenuta per chiarire i termini di un uso corretto dei nuovi cellulari che consentono di fotografare e registrare filmati diffondendo immagini in tempo reale. Sono lecite le videochiamate ad uso personale, non lo è invece la diffusione di immagini, anche on line, senza il consenso degli interessati.

L' ufficio presieduto da Stefano Rodotà richiama l' attenzione pure sulla eventualità che in determinati luoghi pubblici e privati, posti di lavoro, l' uso del videotelefonino sia inibito.

L' invito è alla cautela. I nuovi cellulari permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli. I videofonini possono essere impiegati per usi invasivi della sfera privata e lesivi di libertà fondamentali, come quella di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che diventano "sensibili" se riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale, le abitudini sessuali.

Rispetto ai cellulari che inviano Mms, osserva il Garante della privacy, i videofonini sono dotati di "camere" di dimensioni molto ridotte con le quali si possono effettuare riprese durante una conversazione. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni durante una telefonata e diffonderli. Si tratta dunque di un uso ulteriore rispetto a quello ordinario del cellulare. E per il Garante, il collegamento diretto con il telefono rappresenta un elemento distintivo rispetto alle videocamere e alle fotocamere digitali.

Se le videochiamate rimangono nella sfera personale e le immagini circolano fra un numero ristretto di persone non si applica il codice sulla protezione dei dati personali. Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica o una diffusione via internet delle immagini senza rispettare i diritti degli interessati. Bisogna informare l' interlocutore che si sta "andando" in video e chiedere il "consenso libero e informato". La procedura riguarda anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini.

Insomma chi utilizza l' apparecchio è tenuto a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire danni anche morali, a non ledere il diritto all' immagine e al ritratto. È per questo che il Garante della privacy ha invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di dotare i cellulari di indicatori luminosi che segnalino le "riprese". (1 febbraio 2005)
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