Per
il provvedimento si tratta della quarta e definitiva
lettura dato che era stato approvato nel 2003
dal Senato e poi modificato dalla Camera e nuovamente
dall' Assemblea di palazzo Madama, che aveva approvato
il 10 marzo scorso. Ecco cosa prevede il testo.
SOGGETTI A CUI SI APPLICA - La legge si
applica a presidente del Consiglio, ministri,
vice-ministri, sottosegretari, commissari straordinari
del governo, presidenti di Province, sindaci delle
città metropolitane o con popolazione superiore
a 300 mila abitanti. Per i presidenti di Regione
dispongono gli Statuti regionali.
INCOMPATIBILITÀ:
È prevista l' incompatibilità fra
la carica di governo e l' esercizio di una serie
di attività e professioni come ricoprire
cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare, svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche
economici; esercitare compiti di gestione in società
aventi fini di lucro o in attività di rilievo
imprenditoriale; esercitare attività professionali
o di lavoro autonomo in materie connesse con la
carica di governo, di qualunque natura, anche
se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati.
I
CASI DI CONFLITTO INTERESSI - Definite a monte
le cause di incompatibilità, il conflitto
di interessi si realizza quando viene posto in
essere (o viene omesso) un atto di governo (anche
un atto avente valore di legge) che determina
un vantaggio patrimoniale per un membro del governo,
il suo coniuge o un suo parente fino al secondo
grado, e al contempo determina un danno per l'
interesse pubblico.
CONTROLLO
ANTITRUST E AUTHORITY TLC E SANZIONI - La vigilanza
sugli atti di governo in relazione ad eventuali
conflitti è affidata all'Autorità
Antitrust, con un organico accresciuto di 15 unità
che mantiene poteri e procedure invariate rispetto
a quanto già riconosciutole per legge. Nel
caso di imprese editoriali, la competenza è
stata invece affidata all' Autorità Garante
per le Telecomunicazioni che può sanzionare
le imprese secondo quanto previsto dalla legge sulla
par condicio: multe pari all' importo del vantaggio
patrimoniale derivato dall' atto in conflitto. Le
sanzioni politiche contro i membri del governo ed
eventuali decisioni sull' annullamento degli atti,
invece, sono rimesse al Parlamento, al quale le
Authority devono segnalare ogni caso di conflitto
di interessi da loro accertato. (13 luglio 2004)
Ddl
Camera 1707 - D Norme in materia di risoluzione
dei conflitti di interessi
Articolo
1.
(Ambito
soggettivo di applicazione)
1.
I titolari di cariche di governo, nell’esercizio
delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente
alla cura degli interessi pubblici e si astengono
dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni
collegiali in situazione di conflitto d’
interessi.
2.
Agli effetti della presente legge per titolare
di cariche di governo si intende il Presidente
del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice
Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3.
Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare
il rispetto del principio di cui al comma 1.
Articolo
2.
(Incompatibilità)
1.
Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento
del proprio incarico, non può:
a)
ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal
mandato parlamentare e da quelli previsti dall’articolo
1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione
delle cariche di cui all’articolo 1, secondo
comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b)
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni
comunque denominate in enti di diritto pubblico,
anche economici;
c)
ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni
comunque denominate ovvero esercitare compiti
di gestione in società aventi fini di lucro
o in attività di rilievo imprenditoriale;
d)
esercitare attività professionali o di
lavoro autonomo in materie connesse con la carica
di governo, di qualunque natura, anche se gratuite,
a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione
di tali attività il titolare di cariche
di governo può percepire unicamente i proventi
per le prestazioni svolte prima dell’assunzione
della carica; inoltre, non può ricoprire
cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque
denominate, né compiere atti di gestione
in associazioni o società tra professionisti;
e)
esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
pubblico;
f)
esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro
privato.
2.
L’imprenditore individuale provvede a nominare
uno o più institori ai sensi degli articoli
da 2203 a 2207 del codice civile.
3.
Gli incarichi e le funzioni indicati al comma
1 cessano dalla data del giuramento relativo agli
incarichi di cui all’articolo 1 e comunque
dall’effettiva assunzione della carica; da
essi non può derivare, per tutta la durata
della carica di governo, alcuna forma di retribuzione
o di vantaggio per il titolare. Le attività
di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano
esercitate all’estero.
4.
L’incompatibilità prevista dalla disposizione
di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce
causa di impedimento temporaneo all’esercizio
della professione e come tale è soggetta
alla disciplina dettata dall’ordinamento
professionale di appartenenza. L’incompatibilità
prevista dalle disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi
dal termine della carica di governo nei confronti
di enti di diritto pubblico, anche economici,
nonché di società aventi fini di
lucro che operino prevalentemente in settori connessi
con la carica ricoperta.
5.
I dipendenti pubblici e privati sono collocati
in aspettativa, o nell’analoga posizione
prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo
le medesime norme, con decorrenza dal giorno del
giuramento e comunque dall’effettiva assunzione
della carica. Resta fermo anche per i titolari
delle cariche di governo che i periodi trascorsi
nello svolgimento dell’incarico in posizione
di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio
alla posizione professionale e alla progressione
di carriera.
Articolo
3.
(Conflitto
di interessi)
1.
Sussiste situazione di conflitto di interessi
ai sensi della presente legge quando il titolare
di cariche di governo partecipa all’adozione
di un atto, anche formulando la proposta, o omette
un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità
ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero
quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza
specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado,
ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quanto previsto dall’articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno
per l’interesse pubblico.
Articolo
4.
(Abuso
di posizione dominante e ipotesi di responsabilità)
1.
Restano ferme le vigenti disposizioni volte a
prevenire e reprimere l’abuso di posizione
dominante di cui all’articolo 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
2.
Resta, altresì, fermo il divieto di atti
o comportamenti aventi per oggetto o per effetto
la costituzione o il mantenimento di una posizione
dominante, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
3.
La violazione delle disposizioni richiamate nel
comma 2 è sanzionata anche quando è
compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal
titolare di cariche di governo, dall’impresa
facente capo al titolare medesimo, al coniuge
o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle
imprese o società da essi controllate,
secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
citata legge n. 287 del 1990.
4.
Le disposizioni della presente legge non escludono
l’applicabilità delle norme civili,
penali, amministrative e disciplinari vigenti,
quando ne sussistano i presupposti.
Articolo
5.
(Dichiarazione
degli interessati)
1.
Entro trenta giorni dall’assunzione della
carica di governo, il titolare dichiara all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, di cui
all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le situazioni di incompatibilità
di cui all’articolo 2, comma 1, della presente
legge sussistenti alla data di assunzione della
carica.
2.
Entro i sessanta giorni successivi al termine
di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre,
i dati relativi alle proprie attività patrimoniali,
ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano
nell’obbligo di comunicazione di cui al presente
comma anche le attività patrimoniali detenute
nei tre mesi precedenti l’assunzione della
carica.
3.
Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono
rese anche all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, di cui all’articolo
1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, quando la situazione di incompatibilità
riguarda i settori delle comunicazioni, sonore
e televisive, della multimedialità e dell’editoria,
anche elettronica, e quando i dati patrimoniali
sono attinenti a tali settori.
4.
Il titolare di cariche di governo deve dichiarare,
ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione
dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata.
5.
Entro i trenta giorni successivi al ricevimento
delle dichiarazioni di cui al presente articolo,
l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti
di competenza con le modalità di cui agli
articoli 6 e 7.
6.
Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
rese anche dal coniuge e dai parenti entro il
secondo grado del titolare di cariche di governo.
Articolo
6.
(Funzioni
dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato in materia di conflitto di interessi)
1.
L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni
di incompatibilità di cui all’articolo
2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti
e promuove nei casi di inosservanza:
a)
la rimozione o la decadenza dalla carica o dall’ufficio
ad opera dell’Amministrazione competente
o di quella vigilante l’ente o l’impresa;
b)
la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro
pubblico o privato;
c)
la sospensione dall’iscrizione in albi e
registri professionali, che deve essere richiesta
agli ordini professionali per gli atti di loro
competenza.
2.
Gli organismi e le autorità competenti
provvedono all’adozione degli atti di cui
al comma 1, tenendo conto della richiesta dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
3.
Al fine di accertare la sussistenza di situazioni
di conflitto di interessi ai sensi dell’articolo
3, l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato esamina, controlla e verifica gli
effetti dell’azione del titolare di cariche
di governo con riguardo alla eventuale incidenza
specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare
di cariche di governo, del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado, ovvero delle imprese o
società da essi controllate, secondo quanto
previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, con danno per l’interesse pubblico
secondo quanto disposto dall’articolo 3 della
presente legge.
4.
È fatto salvo l’obbligo di denunzia
alla competente autorità giudiziaria quando
i fatti abbiano rilievo penale.
5.
L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente
le condizioni di proponibilità ed ammissibilità
della questione, procede d’ufficio alle verifiche
di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora
con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce
i pareri delle altre Autorità amministrative
indipendenti competenti e le informazioni necessarie
per l’espletamento dei compiti previsti dalla
presente legge, con i limiti opponibili all’autorità
giudiziaria.
6.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato si avvale dei poteri
di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in
quanto compatibili.
7.
Nello svolgimento del procedimento di cui al presente
articolo è garantita la partecipazione
procedimentale dell’interessato ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 14, comma 3, della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
8.
Quando l’impresa facente capo al titolare
di cariche di governo, al coniuge o ai parenti
entro il secondo grado, ovvero le imprese o società
da essi controllate, secondo quanto previsto dall’articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono
in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio
da atti adottati in conflitto di interessi ai
sensi dell’articolo 3, e vi è prova
che chi ha agito conosceva tale situazione di
conflitto, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato diffida l’impresa
ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto
ad avvalersi dell’atto medesimo ovvero a
porre in essere azioni idonee a far cessare la
violazione o, se possibile, misure correttive.
In caso di inottemperanza entro il termine assegnato,
l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato infligge all’impresa una sanzione
pecuniaria correlata alla gravità del comportamento
e commisurata nel massimo al vantagg io patrimoniale
effettivamente conseguito dall’impresa stessa.
9.
A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1,
3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni
di cui al comma 8, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento
con comunicazione motivata diretta ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti
della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi
realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze
di tale situazione di privilegio, nonché
le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.
10.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato delibera
le procedure istruttorie e i criteri di accertamento
per le attività ad essa demandate dalla
presente legge, nonché le opportune modifiche
organizzative interne.
Articolo
7.
(Funzioni
dell’ Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di conflitto di interessi)
1.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
accerta che le imprese che agiscono nei settori
di cui all’articolo 2, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare
di cariche di governo, al coniuge e ai parenti
entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte
al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell’articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano
in essere comportamenti che, in violazione delle
disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990,
n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e alla
legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno
privilegiato al titolare di cariche di governo.
2.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale
dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle
disposizioni legislative richiamate al comma 1.
Si applicano all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell’articolo
6.
3.
In caso di accertamento di comportamenti posti
in essere in violazione delle disposizioni di
cui al comma 1, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni diffida l’impresa
a desistere dal comportamento contestato e ad
adottare, ove possibile, le necessarie misure
correttive. In caso di inottemperanza entro il
termine assegnato, l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni infligge all’impresa
che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare
di cariche di governo le sanzioni previste dalle
disposizioni legislative richiamate al comma 1.
Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate
sino a un terzo, in relazione alla gravità
della violazione.
4.
A seguito degli accertamenti di cui al comma 1
o della eventuale irrogazione delle sanzioni di
cui al comma 3, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento
con comunicazione motivata diretta ai Presidenti
del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, quando l’impresa che agisce nel
settore delle comunicazioni ha posto in essere
i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione
sono indicati i contenuti e le modalità
di realizzazione del sostegno privilegiato al
titolare di cariche di governo nell’esercizio
delle sue funzioni, le misure correttive che si
è intimato di porre in essere, le conseguenze
della situazione di privilegio e le eventuali
sanzioni inflitte.
5.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni delibera le
procedure istruttorie e i criteri di accertamento
per le attività ad essa demandate dalla
presente legge, nonché le opportune modifiche
organizzative interne.
Articolo
8.
(Obblighi
di comunicazione)
1.
L’Autorità garante della concorrenza
e del mercato e l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento
una relazione semestrale sullo stato delle attività
di controllo e vigilanza di cui alla presente
legge.
2.
Quando le dichiarazioni di cui all’articolo
5 non fossero rese o risultassero non veritiere
o incomplete si incorre nel reato di cui all’articolo
328 del codice penale, qualora il titolare della
carica di governo non abbia ottemperato a specifica
richiesta da parte dell’Autorità competente
nel termine fissato dalla stessa Autorità,
comunque non inferiore a trenta giorni. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le
rispettive competenze, verificate le irregolarità,
ne danno comunicazione documentata all’autorità
giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo
9.
(Potenziamento
dell’organico dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni)
1.
I ruoli organici di cui all’articolo 11 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all’articolo
1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
sono integrati di 15 unità per ciascun
ruolo in relazione ai compiti attribuiti all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente
legge. Le Autorità possono anche utilizzare,
nel limite di un contingente di 15 unità
per ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile
a seguito dell’attuazione dei processi di
riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in posizione di comando o in
analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti,
con imputazione alle Autorità del solo
trattamento accessorio spettante al predetto personale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono definiti i profili professionali richiesti.
2.
Nell’ambito dei profili professionali individuati
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 1, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato può provvedere
all’assunzione di 10 unità di personale,
aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista
dall’articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione
di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato,
previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti
sotto il profilo finanziario e tali da non produrre
maggiori oneri.
3.
Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa di 1.462.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2004 a favore dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e di 1.462.000
euro annui a decorrere dall’anno 2004 a favore
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni. Al relativo onere, pari a 2.924.000
euro annui a decorrere dall’anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4.
Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo
10.
(Disposizioni
transitorie)
1.
Le disposizioni di cui all’articolo 2 hanno
effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all’adozione delle deliberazioni previste
dall’articolo 6, comma 10, e dall’articolo
7, comma 5.
2.
Le funzioni dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente
all’articolo 6, commi da 1 a 9, e all’articolo
7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all’adozione
delle deliberazioni previste dall’articolo
6, comma 10, e dall’articolo 7, comma 5.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge,
la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma
1, è resa dal titolare della carica di
governo entro trenta giorni dalla data in cui
hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni
di cui all’articolo 2.
4.
In sede di prima applicazione della presente legge,
la trasmissione di cui all’articolo 5, comma
2, è effettuata dal titolare della carica
di governo entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 3.