MESSICO - CGIE: NOTIZIE


LEGGE ISTITUTIVA DEL CGIE

(Legge 6.11.1989 n. 368, modificata dalla Legge 18.6.1998, n. 198
e Regolamento emanato con D.P.R. 14 settembre 1998 n. 329)

Nota: il testo è della legge n. 368, il testo in corsivo è della legge n. 198,
quello sottolineato è del D.P.R. n. 329

Art. 1

1. E’ istituito il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE).

1. bis. Il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità all’estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione nelle società di accoglimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l’Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana.

Art. 2

1. Per l’attuazione dei fini di cui all’articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale, economico e sociale dell’Italia, i problemi delle comunità all’estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all’estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi;

c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell’identità nazionale delle comunità italiane all’estero.

d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

d-bis) contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell’emigrazione.

Art. 3

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all’estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

c) criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all’estero;

d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all’estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

1-bis) Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all’estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

1-ter) Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

1-quater) Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli Enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall’art. 24 della legge 7 agosto del 1990, n. 241.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di Presidenza di cui all’articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

5. bis) Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all’estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4

1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all’estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, possono essere rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;

b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all’estero;

f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri.

(Il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai problemi della comunità italiana all’estero invita, con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 13, gli enti interessati a proporre, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di loro competenza. Nei successivi trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio decreto cumulativo - art.5, comma,1. Con la medesima procedura il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti previsti dall’art. 6, comma 1, lettere c-d-e-f-g-h- della legge -art.5, comma 2)

Art. 5

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli Italiani all’estero (COMITES).

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

Art. 6

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell’emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato (da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l’emigrazione, nonché uno designato = n.d.r. abrogato dall’art.18) dal Ministro dell’Interno, uno dal Ministro per il commercio con l’estero, uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo, nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo;

d) i Presidenti delle regioni e delle province autonome, o loro delegati;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all’ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

3. Il Presidente è tenuto comunicare l’ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare fino a sette parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

Art. 7

1. Il Ministro degli Affari Esteri è Presidente del CGIE.

2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario Generale che convoca l’Assemblea Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

3. In apertura delle riunioni dell’Assemblea plenaria e del Comitato di Presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo.

Art. 8

1. Il CGIE è convocato dal Segretario Generale in via ordinaria due volte all’anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Segretario generale può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e le prospettive delle comunità italiane all’estero di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell’articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Abrogato

Art. 8-bis

1. Il CGIE si articola in:

a. Assemblea plenaria;

b. Comitato di Presidenza;

c. commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa) che si riuniscono almeno due volte l’anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vice segretario generale eletto per ogni area;

d. commissioni di lavoro per tematiche dell’emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

e. Gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

(per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la metà più uno dei componenti -art.2, comma 2; il Consiglio e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni a maggioranza dei partecipanti -art.2, comma 1)

Art. 8-ter

1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

2. Le riunioni dell’Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

4. Le Commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l’Italia ed i Paesi dell’area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti. (Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal Segretario generale secondo quanto previsto dall’art.8 comma 1 direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le Rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all’estero art. 4, comma 1; le riunioni delle Commissioni continentali diverse da quelle a margine del Consiglio, sono convocate dal Vice Segretario generale eletto per ogni area, con preavviso di almeno 15 giorni tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche art. 4, comma 3)

Art. 9

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario generale, da un Vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall’articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un Vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

2. Per l’elezione del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei componenti il Comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E’ eletto Segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero dei voti. Sono eletti Vicesegretari generali e componenti il Comitato di Presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il Segretario generale e per i Vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il Comitato di Presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 1.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte all’anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio. (Per le altre riunioni del Comitato di presidenza diverse da queste e per le riunioni delle Commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro di cui alle lettere d-e dell'art. 8 bis, sono convocate dal Segretario generale con preavviso di almeno dieci giorni direttamente con lettera raccomandata per i membri residenti in Italia e tramite le Rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all’estero - art. 4, comma 2; l’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione - art. 4, comma 4)

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l’elaborazione della relazione annuale ed il coordinamento delle attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità di spesa per l’attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo.

5. Il Comitato di presidenza fissa l’ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all’articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull’attività svolta con apposita relazione scritta.

Art. 10

1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli Affari Esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d’ambasciata.

3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all’interno della pubblica amministrazione.

Art. 11

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio. (Le riunioni sono convocate d’intesa con i predetti membri dal Capo della Rappresentanza diplomatica anche per via telegrafica quando vi siano ragioni d’urgenza. A tali riunioni partecipa lo stesso Capo della Rappresentanza diplomatica o un funzionario della carriera diplomatica da questo delegato - art. 6)

2. bis) Almeno una volta l’anno i membri del CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

Art. 12

1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a Lire 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a lire 2.000.000 annue, aumentato a Lire 3.000.000 annue per i componenti del Comitato di presidenza e a Lire 4.000.000 annue per il Segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione. (Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e alloggio comprende un giorno precedente la data di inizio della riunione e un giorno successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti nella sede della riunione - art. 11, comma 1).

Art. 13

1. I membri di cui all’articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all’articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo. (Le associazioni i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell’Assemblea, devono essere iscritte in apposito registro presso la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui risultino la data di costituzione, le finalità statutarie, il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno 5 anni - art. 7, comma 1; l’Assemblea si riunisce entro un termine di quattro mesi dall’insediamento dei comitati degli italiani all’estero ed è convocata dal Capo della Rappresentanza diplomatica con un preavviso di almeno venti giorni - art. 8, comma 1).

2. La relativa spesa, valutata per l’anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

Art. 14

1.Nei Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

Art. 15

1.In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all’articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l’esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria.

2.Le rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3.In caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell’articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4.I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

Art. 16

1.Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo.

2.All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l’anno 1989, in lire 800 milioni per l’anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall’anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1989, all’uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento ‘’Istituzione del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero’’ e quanto a lire 600 milioni per l’anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell’accantonamento ‘’Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare’’.

3.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale le norme di attuazione che dovranno, fra l’altro, disciplinare le modalità e i termini per l’elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all’articolo 4, comma 5. ( E’ abrogato il regolamento 29 novembre 1990, n. 434 della legge 368/1989 -art. 12, comma 1).

2.In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 17 bis (17 della legge n.198)

1.E’ istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE).

2.La Conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

3.La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal Segretario Generale del CGIE:

a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all’estero;

b) dal Ministro della pubblica istruzione;

c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all’estero, ove nominato;

f) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno;

g) dai Presidenti e dagli Assessori con delega all’emigrazione delle regioni e delle province autonome;

h) dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani;

i) dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia;

l) dai membri del CGIE.

4.I Ministri, i Presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della Conferenza, dai Direttori generali degli uffici delle rispettive Amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

5.I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

6.La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle Regioni per le comunità italiane all’estero.

7.Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza costituiscono l’indirizzo politico-amministrativo dell’attività del CGIE.

Art. 17-ter (art. 18 della legge 198)

1.Per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

2.Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

3.I Vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste all’articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n.368, introdotto dall’articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

Art. 18

1.E’ soppresso il Comitato consultivo degli italiani all’estero di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2.E’ abrogato l’articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64 (n.d.r. = Comitato interministeriale per l’emigrazione C.I.em).

Art. 19

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1070 milioni annue a decorrere dall’anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri


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