(Legge
6.11.1989 n. 368, modificata dalla Legge 18.6.1998,
n. 198
e Regolamento emanato con D.P.R. 14 settembre 1998
n. 329)
Nota: il testo è della legge n. 368, il testo
in corsivo è della legge n. 198,
quello sottolineato è del D.P.R. n. 329
Art. 1
1.
E’ istituito il Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero (CGIE).
1. bis. Il CGIE è l’organismo di rappresentanza delle comunità italiane all’estero
presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche
che interessano le comunità all’estero.
2.
Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli
3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere
e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle
comunità italiane all’estero e dei loro singoli componenti,
di rafforzare il collegamento di tali comunità con
la vita politica, culturale, economica e sociale dell’Italia,
di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli
italiani all’estero e di facilitarne il mantenimento
dell’identità culturale e linguistica, l’integrazione
nelle società di accoglimento e la partecipazione
alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare
il coinvolgimento delle comunità italiane residenti
nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione
allo sviluppo, e di collaborazione nello svolgimento
delle iniziative commerciali aventi come parte principale
l’Istituto nazionale per il commercio estero, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e le altre forme associative dell’imprenditoria italiana.
Art. 2
1.
Per l’attuazione dei fini di cui all’articolo 1 il
CGIE provvede a:
a)
esaminare, in armonia con lo sviluppo politico, culturale,
economico e sociale dell’Italia, i problemi delle
comunità all’estero, in particolare per quanto attiene
alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e
delle comunità medesime nel loro insieme, alla formazione
scolastica e professionale, al reinserimento in attività
produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono
di rimpatriare;
b)
formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti
dei due rami del Parlamento, pareri e, di propria
iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia
di iniziative legislative o amministrative ed elettorali
dello Stato o delle regioni, accordi internazionali
e normative comunitarie concernenti le comunità italiane
all’estero;
c)
promuovere studi e ricerche su materie riguardanti
le comunità italiane e di origine italiana nel mondo,
collaborando alla organizzazione e alla elaborazione
degli stessi;
c-bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane
nelle strutture sociali ed economico-produttive del
Paese ospitante e di valorizzazione dell’identità
nazionale delle comunità italiane all’estero.
d)
elaborare una relazione annuale con proiezione triennale
da presentare, tramite il Governo, al Parlamento,
nella quale si valutino gli eventi dell’anno precedente
e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio
successivo.
d-bis) contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale
che ha riflessi sul mondo dell’emigrazione.
Art. 3
1.
Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle proposte
del Governo concernenti le seguenti materie:
a)
stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello
Stato in favore delle comunità italiane all’estero;
b)
programmi pluriennali e relativi finanziamenti per
la politica scolastica, la formazione professionale
e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
c)
criteri per l’erogazione di contributi ad associazioni
nazionali, patronati, enti di formazione scolastica
e professionale, organi di stampa, di divulgazione
e di informazione che svolgano concreta attività di
sostegno e di promozione economica, sociale, culturale
e civile delle comunità italiane all’estero;
d)
informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati
per le comunità italiane all’estero;
e)
linee di riforma dei servizi consolari, scolastici
e sociali.
1-bis) Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le
comunità italiane all’estero affrontate dal Governo
e dalle regioni.
1-ter) Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente
e compiutamente le informazioni loro richieste nelle
materie di competenza del CGIE.
1-quater) Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le Amministrazioni dello
Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche
e consolari, e presso gli Enti territoriali, alle
informazioni nelle materie di sua competenza, fatti
salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso
ai documenti amministrativi stabiliti dall’art. 24
della legge 7 agosto del 1990, n. 241.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4.
In caso di motivata urgenza, il parere è formulato
dal Comitato di Presidenza di cui all’articolo 9 e
deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella
prima riunione successiva.
5.
Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso
non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.
5. bis) Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni
di interesse per le comunità italiane all’estero,
qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi
del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 4
1.
Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali
sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane
all’estero e ventinove nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione
indicata al comma 5.
2.
I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza
delle comunità italiane all’estero sono eletti secondo
le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle
proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese,
dalla tabella allegata alla presente legge.
3.
Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo
Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in
possesso della cittadinanza italiana.
4.
Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di
due o più membri, possono essere rappresentate, in
proporzione non superiore alla metà dei componenti,
anche persone non in possesso della cittadinanza italiana,
purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.
5.
I ventinove membri di nomina governativa sono designati
come segue:
a)
dieci dalle associazioni nazionali dell’emigrazione;
b)
sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;
c)
nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati
maggiormente rappresentativi sul piano nazionale,
e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro;
d)
uno dalla Federazione nazionale della stampa;
e)
uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana
all’estero;
f)
uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori
frontalieri.
(Il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato delegato ai
problemi della comunità italiana all’estero invita,
con lettera raccomandata, nei venti giorni che precedono
lo svolgimento delle assemblee di cui all’art. 13,
gli enti interessati a proporre, entro un termine
di trenta giorni dalla ricezione della richiesta,
le designazioni di loro competenza. Nei successivi
trenta giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri
provvede alla nomina dei ventinove membri con proprio
decreto cumulativo - art.5, comma,1. Con la medesima
procedura il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario
richiede la designazione dei rappresentanti ed esperti
previsti dall’art. 6, comma 1, lettere c-d-e-f-g-h-
della legge -art.5, comma 2)
Art. 5
1.
I membri del CGIE rimangono in carica per una durata
equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati
degli Italiani all’estero (COMITES).
2.
I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non
partecipino, senza giustificato motivo, a più di due
sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero,
quando si tratta di membri in rappresentanza delle
comunità italiane all’estero, qualora perdano la residenza
nel Paese per il quale sono stati designati.
Art. 6
1.
Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di
parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:
a)
il direttore generale dell’emigrazione e degli affari
sociali del Ministero degli affari esteri;
b)
il direttore generale dell’impiego del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
c)
un esperto designato (da ciascuno dei Ministri che
compongono il Comitato interministeriale per l’emigrazione,
nonché uno designato = n.d.r. abrogato dall’art.18)
dal Ministro dell’Interno, uno dal Ministro per il
commercio con l’estero, uno dal Ministro del turismo
e dello spettacolo, nonché uno dal Dipartimento per
gli italiani nel mondo;
d)
i Presidenti delle regioni e delle province autonome,
o loro delegati;
e)
un rappresentante del Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro;
f)
tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla
RAI- Radiotelevisione italiana S.p.A., uno dalle emittenti
radiofoniche e televisive nazionali private e uno
dai principali organismi che operano nel campo delle
comunicazioni informatizzate;
g)
tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali
delle cooperative;
h)
quattro esperti designati dalle organizzazioni dei
datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura,
del commercio e dell’artigianato maggiormente rappresentative
sul piano nazionale.
2.
Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare
ai lavori del CGIE, del Comitato di Presidenza, delle
commissioni per le aree continentali e delle commissioni
di lavoro, con solo diritto di parola, sino a venti
personalità interessate ai problemi all’ordine del
giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni,
di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle
materie rientranti nella competenza delle CGIE, rimborsandone
le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali
oneri derivanti dall’applicazione del presente comma
si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di
bilancio del Ministero degli affari esteri.
3.
Il Presidente è tenuto comunicare l’ordine dei lavori
di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della
Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della
Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno
designare fino a sette parlamentari appartenenti alle
Commissioni permanenti competenti per materia che
parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto
di parola.
Art. 7
1. Il Ministro degli Affari Esteri è Presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il Segretario Generale che convoca l’Assemblea
Plenaria e il Comitato di Presidenza, ne dirige i
lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell’Assemblea plenaria e del Comitato di Presidenza,
il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario
da lui delegato, svolge una relazione sulle attività
del Governo verso gli italiani nel mondo.
Art. 8
1.
Il CGIE è convocato dal Segretario Generale in via
ordinaria due volte all’anno. Esso può essere inoltre
convocato in via straordinaria, su motivata richiesta
di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre
il ventesimo giorno dalla data del deposito della
richiesta di convocazione presso la Segreteria generale.
Fra la data di convocazione e quella della riunione
devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi
di particolare urgenza per i quali il Segretario generale
può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci
giorni.
2.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della metà più uno dei suoi componenti.
3.
Il CGIE esamina ed approva la relazione annuale e
le prospettive delle comunità italiane all’estero
di cui alle lettere d) e d-bis) del comma 1 dell’articolo
2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti
istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato
di presidenza.
4.
Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza
delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi
nella tabella allegata alla presente legge ad uno
o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.
5.
Abrogato
Art. 8-bis
1. Il CGIE si articola in:
a. Assemblea plenaria;
b. Comitato di Presidenza;
c. commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America
Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati
Uniti, Sud Africa) che si riuniscono almeno due volte
l’anno nelle proprie aree continentali e due volte
in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e
sono presiedute dal vice segretario generale eletto
per ogni area;
d. commissioni di lavoro per tematiche dell’emigrazione, che si riuniscono
quando e dove necessario;
e. Gruppi di lavoro per specifici argomenti che l’Assemblea plenaria costituisce
laddove ne ravvisi la necessità.
(per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è necessaria la
metà più uno dei componenti -art.2, comma 2; il Consiglio
e il Comitato di presidenza adottano le proprie deliberazioni
a maggioranza dei partecipanti -art.2, comma 1)
Art. 8-ter
1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.
2. Le riunioni dell’Assemblea plenaria, del Comitato di presidenza, delle
commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono
presso il Ministero degli affari esteri, salvo diversa
decisione del Comitato di presidenza. Le Assemblee
plenarie del CGIE sono pubbliche.
3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione
nei diversi Paesi delle rispettive aree.
4. Le Commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente
un rapporto sui processi di integrazione delle comunità
italiane residenti nelle aree di loro pertinenza,
sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui
contenziosi bilaterali aperti tra l’Italia ed i Paesi
dell’area che hanno riflessi sulla situazione delle
comunità italiane ivi residenti. (Le riunioni
del Consiglio vengono convocate dal Segretario generale
secondo quanto previsto dall’art.8 comma 1 direttamente
con lettera raccomandata per i membri residenti in
Italia e tramite le Rappresentanze diplomatiche per
i membri residenti all’estero art. 4, comma 1; le
riunioni delle Commissioni continentali diverse da
quelle a margine del Consiglio, sono convocate dal
Vice Segretario generale eletto per ogni area, con
preavviso di almeno 15 giorni tramite le rispettive
Rappresentanze diplomatiche art. 4, comma 3)
Art. 9
1.
Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza,
composto, oltre che dal Presidente e dal Segretario
generale, da un Vicesegretario generale per ognuna
delle aree continentali definite dall’articolo 8-bis,
comma 1, lettera c), da un Vicesegretario generale
eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.
4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati
con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna
delle citate aree continentali.
2. Per l’elezione del Segretario generale, dei Vicesegretari generali e dei
componenti il Comitato di presidenza si procede con
votazioni successive e con schede separate. E’ eletto
Segretario generale colui che ottiene la maggioranza
assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora
nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede
ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene
il più alto numero dei voti. Sono eletti Vicesegretari
generali e componenti il Comitato di Presidenza coloro
che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero
dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun
membro scrive sulla propria scheda un nome per il
Segretario generale e per i Vicesegretari generali,
sei nomi per gli altri componenti il Comitato di Presidenza
in rappresentanza di ognuna delle aree continentali
e quattro nomi per i componenti in rappresentanza
dei membri nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 4, comma 1.
3.
Il Comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte
all’anno, di cui due volte in margine alle riunioni
del Consiglio. (Per le altre riunioni del Comitato
di presidenza diverse da queste e per le riunioni
delle Commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro
di cui alle lettere d-e dell'art. 8 bis, sono convocate
dal Segretario generale con preavviso di almeno dieci
giorni direttamente con lettera raccomandata per i
membri residenti in Italia e tramite le Rappresentanze
diplomatiche per i membri residenti all’estero - art.
4, comma 2; l’avviso di convocazione contiene l’ordine
del giorno della riunione - art. 4, comma 4)
4.
Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare
dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli
organismi interessati alle sue attività, l’elaborazione
della relazione annuale ed il coordinamento delle
attività delle commissioni, sceglie e indica le priorità
di spesa per l’attività del CGIE e ne valuta il bilancio
consuntivo.
5.
Il Comitato di presidenza fissa l’ordine del giorno
delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni
e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse
dai membri del CGIE.
6.
In occasione delle riunioni del CGIE, del Comitato
di presidenza, delle commissioni per le aree continentali
e delle commissioni di lavoro il Comitato di presidenza
può autorizzare di volta in volta la partecipazione
sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di
amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste
all’articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni
aventi specifico interesse alle questioni da trattare.
Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e
soggiorno.
7.
Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull’attività
svolta con apposita relazione scritta.
Art. 10
1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale
di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni,
all’uopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche
sono determinati con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica.
2.
La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero
degli Affari Esteri ed è affidata ad un funzionario
della carriera diplomatica di qualifica non inferiore
a consigliere d’ambasciata.
3.
Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di
segreteria non possono essere contemporaneamente addetti
ad alcun altro incarico all’interno della pubblica
amministrazione.
Art. 11
1.
I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane
all’estero hanno diritto di partecipare alle riunioni
dei COMITES costituiti nei Paesi in cui risiedono.
2.
Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del
CGIE eletti all’estero si riuniscono presso la rappresentanza
diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i
problemi dei connazionali residenti in quel Paese
in relazione agli argomenti all’ordine del giorno
del Consiglio. (Le riunioni sono
convocate d’intesa con i predetti membri dal Capo
della Rappresentanza diplomatica anche per via telegrafica
quando vi siano ragioni d’urgenza. A tali riunioni
partecipa lo stesso Capo della Rappresentanza diplomatica
o un funzionario della carriera diplomatica da questo
delegato - art. 6)
2. bis) Almeno una volta l’anno i membri del CGIE eletti all’estero si riuniscono
presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di
residenza insieme ai Consoli ed ai Presidenti dei
COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno
dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del
Consiglio.
3.
Le richieste di informazione su argomenti specifici,
attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono
essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente
al Comitato di presidenza.
Art. 12
1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste della presente
legge spettano il pagamento delle spese di viaggio,
che verranno rimborsate con le modalità previste per
i dipendenti dello Stato della VIII qualifica funzionale,
nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto
e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella
sede della riunione, di importo pari a Lire 400.000
giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella
sede stessa e aumentato della metà per il Segretario
generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso
forfetario, pari a lire 2.000.000 annue, aumentato
a Lire 3.000.000 annue per i componenti del Comitato
di presidenza e a Lire 4.000.000 annue per il Segretario
generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi
forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali
ed europei che siano membri del CGIE. I membri del
CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per
malattia e infortuni durante i periodi di riunione. (Il periodo di permanenza
per il quale sono corrisposti i rimborsi forfetari
per le spese di vitto e alloggio comprende un giorno
precedente la data di inizio della riunione e un giorno
successivo alla stessa, per coloro che non sono residenti
nella sede della riunione - art. 11, comma 1).
Art. 13
1.
I membri di cui all’articolo 4, comma 2, sono eletti
da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti
dei COMITES regolarmente costituiti nei Paesi indicati
nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti
delle associazioni delle comunità italiane in numero
non superiore al 30 per cento dei componenti dei COMITES
per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi
transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati
dell’articolo 4 e delle modalità previste nelle norme
di attuazione di cui all’articolo 17 che dovranno
garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo
associativo. (Le associazioni i cui rappresentanti
possono essere designati come membri dell’Assemblea,
devono essere iscritte in apposito registro presso
la Rappresentanza diplomatica o consolare, da cui
risultino la data di costituzione, le finalità statutarie,
il capitale sociale e i nominativi dei rappresentanti
legali. Esse devono essere operanti nel Paese da almeno
5 anni - art. 7, comma 1; l’Assemblea si riunisce
entro un termine di quattro mesi dall’insediamento
dei comitati degli italiani all’estero ed è convocata
dal Capo della Rappresentanza diplomatica con un preavviso
di almeno venti giorni - art. 8, comma 1).
2.
La relativa spesa, valutata per l’anno 1989 in lire
600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto
anno per impossibilità di indire le elezioni, può
essere utilizzata nel successivo anno finanziario.
Art. 14
1.Nei
Paesi in cui non sono costituiti i COMITES, le associazioni
delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque
anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica,
un numero di nominativi doppio di quello previsto
nella tabella allegata alla presente legge per la
scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a
quel determinato Paese in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4, comma 4.
Art. 15
1.In
caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei sessantacinque
membri del CGIE di cui all’articolo 4, comma 2, si
provvede alla sostituzione entro sessanta giorni,
con la nomina dei primi non eletti secondo l’esito
delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che
possano subentrare, alla sostituzione si provvede,
nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva
con le stesse modalità previste per l’elezione ordinaria.
2.Le
rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze
si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione
della sostituzione agli interessati ed al Ministero
degli affari esteri.
3.In
caso di cessazione dall’ufficio di taluno dei ventinove
membri del CGIE designati ai sensi dell’articolo 4,
comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse
modalità previste per la nomina del membro da sostituire.
4.I
sostituti restano in carica fino al compimento del
periodo per il quale erano stati nominati o eletti
i membri sostituiti.
Art. 16
1.Le
spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
Il Comitato di presidenza indica alla Segreteria le
priorità per la predisposizione del preventivo di
spesa e valuta il relativo consuntivo.
2.All’onere
derivante dall’applicazione della presente legge,
valutato in lire 1.100 milioni per l’anno 1989, in
lire 800 milioni per l’anno 1990 e in lire 800 milioni
a decorrere dall’anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno
1989, all’uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni
per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico
accantonamento ‘’Istituzione del Consiglio Generale
degli Italiani all’Estero’’ e quanto a lire 600 milioni
per l’anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, quota parte dell’accantonamento
‘’Norme concernenti il riordinamento del Ministero
degli affari esteri ed il potenziamento del servizio
diplomatico consolare’’.
3.Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17
1.Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno emanate, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari
esteri di concerto con i Ministri dell’interno, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e del lavoro e della previdenza sociale le norme di
attuazione che dovranno, fra l’altro, disciplinare
le modalità e i termini per l’elezione dei sessantacinque
membri di cui alla tabella allegata alla presente
legge e per le designazioni dei ventinove membri di
cui all’articolo 4, comma 5. ( E’ abrogato il regolamento
29 novembre 1990, n. 434 della legge 368/1989 -art.
12, comma 1).
2.In
occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove
occorra, alla revisione della tabella allegata alla
presente legge con decreto del Ministro degli affari
esteri.
Art. 17 bis (17 della legge n.198)
1.E’ istituita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province
autonome e il Consiglio generale degli italiani all’estero
(CGIE).
2.La Conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri che la presiede; in caso di suo impedimento,
la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari
esteri.
3.La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri da lui delegato e dal Segretario Generale
del CGIE:
a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato
per i problemi delle comunità italiane all’estero;
b) dal Ministro della pubblica istruzione;
c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all’estero,
ove nominato;
f) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti
iscritti all’ordine del giorno;
g) dai Presidenti e dagli Assessori con delega all’emigrazione delle regioni
e delle province autonome;
h) dal Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani;
i) dal Presidente dell’Unione delle province d’Italia;
l) dai membri del CGIE.
4.I Ministri, i Presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso
dei lavori della Conferenza, dai Direttori generali
degli uffici delle rispettive Amministrazioni che
trattano gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
5.I servizi di segreteria della Conferenza sono svolti dal personale addetto
alla segreteria del CGIE.
6.La Conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione
delle politiche del Governo, del Parlamento e delle
Regioni per le comunità italiane all’estero.
7.Le linee programmatiche indicate dalla Conferenza costituiscono l’indirizzo
politico-amministrativo dell’attività del CGIE.
Art. 17-ter (art. 18 della legge 198)
1.Per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi
della collaborazione di professionisti esperti nelle
materie di sua competenza, opportunamente retribuiti
per le loro prestazioni.
2.Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse
provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti
di enti e istituti pubblici e privati, nel rispetto
della normativa vigente.
3.I Vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali
possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni
previste all’articolo 8-bis, comma 1, lettera c),
della legge 6 novembre 1989, n.368, introdotto dall’articolo
9 della presente legge, della collaborazione di personale
di segreteria da reperire nel luogo della riunione.
Art. 18
1.E’
soppresso il Comitato consultivo degli italiani all’estero
di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato
dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.
2.E’
abrogato l’articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n.
64 (n.d.r. = Comitato interministeriale per l’emigrazione
C.I.em).
Art. 19
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in
lire 1070 milioni annue a decorrere dall’anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per
l’anno finanziario 1998, all’uopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. La presente legge , munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
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