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OGGETTO: Sanità e Stato di Emigrante.

Caro Direttore,

Il dibattito che si era aperto sul mio articolo precedente di ‘’notizie non corrette’’ da parte di qualche suo lettore, riguardo la possibilità concessa dallo stesso Ministero della Sanità con un Comunicato che testualmente dice:

‘’Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato del consolato, può essere sottoscritta un’autocertificazione in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.’’ credo sia ormai chiuso, visto che pubblicato in Internet dallo stesso Ministero.

È rimasto, invece, aperto il concetto di ‘’status’’ di emigrante, ossia di chi possa autocertificarsi emigrante.

Una vecchia legge del 1919 definiva con l’art. 10 ‘’EMIGRANTE’’ ‘’un cittadino italiano che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale’’, però la legge è molto vecchia, anacronistica e scritta prima della Costituzione.

La legge è tanto vecchia che la maggior parte dei suoi articoli sono stati abrogati da leggi o decreti successivi. Ci viene in soccorso la Giurisprudenza che, con una sentenza della Cassazione del 1987, ridefinisce lo ‘’status d’emigrato’’, espandendone di molto la sua definizione e nella quale moltissimi italiani possono riconoscersi e, quindi, poter usufruire dell' autocertificazione dichiarandosi emigrato per avere il diritto ai 90gg. d’assistenza sanitaria gratuita, previsti anche per i pensionati.

Riporto il testo della sentenza succitata:

‘’Sentenza di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.

-----------------------omissis

La definizione di emigrante (o emigrato) deve essere ricavata pertanto dal coordinato disposto dell' art. 3 cit. e dell' art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, sulla emigrazione e la tutela giuridica dell'emigrante, il quale di questa figura fornisce l'espressa definizione agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione.

Per l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere prossimi congiunti già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto gli obblighi di ordine militare ex art. 9. In base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal predetto beneficio fiscale i prestatori di lavoro non manuale.

Va considerato però che, mentre l'art. 10 non esaurisce l' individuazione degli aventi diritto alla qualifica di emigrante, prevedendo il successivo art. 17 la categoria dell' emigrante in paesi transoceanici, l' art. 3 cpv. cit. con la generica dizione di cui si è detto elimina, ai fini fiscali, la restrizione al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe difficile conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili in base alla manualità della prestazione, sia con i principi costituzionali sopravvenuti (art. 35 Cost.), sia con la stesa "ratio" della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro, fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso, a rendere competitivo tale lavoro nell' interesse generale dell' economia pubblica nazionale.’’

È vero che la sentenza è sul tema del lavoro e di un beneficio fiscale, però questi due temi non differiscono da quelli del diritto alla Sanità in quanto uniti logicamente, oltre che giurisprudenzialmente: Lavoro, contributi e sanità.

Da notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è precedente alla Costituzione Italiana (anche nella sentenza si fa riferimento a quest’ importante punto) che, al contrario garantisce il diritto alla sanità a tutti i cittadini e lavoratori italiani.

Concludendo, la definizione d’ emigrato del Rdl è anacronistica e non più valido, pertanto, per Giurisprudenza molto più recente, molti degli italiani iscritti all' AIRE nei paesi transoceanici possiedono lo ''status'' d’emigrante anche se non svolgono esclusivamente lavori manuali, avendo così diritto ai 90 gg annuali d’ assistenza sanitaria gratuita.

Mettendomi a completa disposizione porgo distinti saluti. (cellulare: 630-6546)

Assessore Responsabile dei servizi agli Italiani

Dott. Guido Baccoli

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