Caro
Direttore,
Il
dibattito che si era aperto sul mio articolo precedente di
‘’notizie non corrette’’ da parte
di qualche suo lettore, riguardo la possibilità concessa
dallo stesso Ministero della Sanità con un Comunicato
che testualmente dice:
‘’Per
ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario
presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente
che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell’attestato
del consolato, può essere sottoscritta un’autocertificazione
in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che
non si è in possesso di una copertura assicurativa
pubblica o privata contro le malattie.’’ credo
sia ormai chiuso, visto che pubblicato in Internet dallo stesso
Ministero.
È
rimasto, invece, aperto il concetto di ‘’status’’
di emigrante, ossia di chi possa autocertificarsi emigrante.
Una vecchia legge del 1919 definiva con l’art. 10 ‘’EMIGRANTE’’
‘’un cittadino italiano che espatri esclusivamente
a scopo di lavoro manuale’’, però la
legge è molto vecchia, anacronistica e scritta prima
della Costituzione.
La
legge è tanto vecchia che la maggior parte dei suoi
articoli sono stati abrogati da leggi o decreti successivi.
Ci viene in soccorso la Giurisprudenza che, con una sentenza
della Cassazione del 1987, ridefinisce lo ‘’status
d’emigrato’’, espandendone di molto la
sua definizione e nella quale moltissimi italiani possono
riconoscersi e, quindi, poter usufruire dell' autocertificazione
dichiarandosi emigrato per avere il diritto ai 90gg. d’assistenza
sanitaria gratuita, previsti anche per i pensionati.
Riporto
il testo della sentenza succitata:
‘’Sentenza
di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.
-----------------------omissis
La
definizione di emigrante (o emigrato) deve essere ricavata
pertanto dal coordinato disposto dell' art. 3 cit. e dell'
art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, sulla emigrazione
e la tutela giuridica dell'emigrante, il quale di questa figura
fornisce l'espressa definizione agli effetti delle leggi e
dei regolamenti sull'emigrazione.
Per
l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni cittadino
che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per
esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere prossimi
congiunti già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni
in paese estero, ove già precedentemente sia emigrato,
avendo soddisfatto gli obblighi di ordine militare ex art.
9. In base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal
predetto beneficio fiscale i prestatori di lavoro non manuale.
Va
considerato però che, mentre l'art. 10 non esaurisce
l' individuazione degli aventi diritto alla qualifica di emigrante,
prevedendo il successivo art. 17 la categoria dell' emigrante
in paesi transoceanici, l' art. 3 cpv. cit. con la generica
dizione di cui si è detto elimina, ai fini fiscali,
la restrizione al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe
difficile conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito
le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili in base
alla manualità della prestazione, sia con i principi
costituzionali sopravvenuti (art. 35 Cost.), sia con la stesa
"ratio" della norma agevolativa, che tende
a favorire il lavoratore costretto, comunque, a subire i disagi
del lavoro, fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso,
a rendere competitivo tale lavoro nell' interesse generale
dell' economia pubblica nazionale.’’
È
vero che la sentenza è sul tema del lavoro e di un
beneficio fiscale, però questi due temi non differiscono
da quelli del diritto alla Sanità in quanto uniti logicamente,
oltre che giurisprudenzialmente: Lavoro, contributi e sanità.
Da
notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è precedente
alla Costituzione Italiana (anche nella sentenza si
fa riferimento a quest’ importante punto) che, al
contrario garantisce il diritto alla sanità a tutti
i cittadini e lavoratori italiani.
Concludendo,
la definizione d’ emigrato del Rdl è anacronistica
e non più valido, pertanto, per Giurisprudenza molto
più recente, molti degli italiani iscritti all'
AIRE nei paesi transoceanici possiedono lo ''status'' d’emigrante
anche se non svolgono esclusivamente lavori manuali, avendo
così diritto ai 90 gg annuali d’ assistenza sanitaria
gratuita.
Mettendomi a completa disposizione porgo distinti saluti.
(cellulare: 630-6546)
Assessore
Responsabile dei servizi agli Italiani
Dott.
Guido Baccoli