In
occasione dell' argomento Sanità ho parlato di autocertificazioni,
ma: ''cosa sono, cosa possono sostituire, quando possono essere
usate, che si può fare se vengono rifiutate'', sono argomenti
importanti che vorrei chiarire in questo Capitolo sempre dedicato
a tutti voi.
Questo argomento è regolamentato dal D.P.R. 445/2000.
Vorrei premettere che il D.P.R. n. 396/2000, Art. 21 comma 2,
recita:
'' Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono
reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione,
l' ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli
direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo
diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.''
L' amministrazione, se ritiene necessario controlla la veridicità
delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte
dello stesso ufficio a cui ci i rivolge, altrimenti l' ufficio
può, entro 15 giorni, . richiedere direttamente
la documentazione di controllo all'amministrazione competente.
COSA
SONO
Sono una facoltà concessa dalla Legge ai Cittadini Italiani,
Cittadini dell' Unione Europea e Cittadini di Paesi Extracomunitari
(in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente
ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane)
di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati,
propri stati e requisiti personali, con dichiarazioni sottoscritte
(firmate) dall' interessato senza che sia necessaria l'autentica
di firma (leggi anche dopo, perché ci sono eccezioni!!!!!!).
La pubblica amministrazione ha l' obbligo di accettarle!!!!
(amici, attenti a non dichiarare dati e fatti non veritieri
perché sareste puniti ai sensi del Codice PENALE
oltre che dalle leggi speciali in materia).
Sono pochi i casi per cui l' autocertificazione non è ammessa
e, di conseguenza si deve presentare il classico certificato come:
pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità
giudiziaria e atti da trasmettere dall'Italia all' Estero.
Da notare che ci sono due tipi di autocertificazioni:
1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art.
46 D.P.R. 445/2000)
2. le dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà.
(art. 47 D.P.R. 445/2000)
QUANDO
E CON CHI SI POSSONO UTILIZZARE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti
con le amministrazioni pubbliche, ossia: tutte le Amministrazioni
dello Stato, come l'Ambasciata, il Consolato e, attenzione,
gli stessi Comites. A questi si aggiungono: gli istituti
e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie,
le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P.,
camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico,
compresi gli enti pubblici economici.
Qualcuno si chiederà: ''e con le imprese private?''
LA RISPOSTA È NO!!! A meno che siano imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e/o utilità
(Es. Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
''E fra privati ?'' LA RISPOSTA È ANCORA NO!!!!!!!!!
COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE
Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l' indicazione
dell' ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell' archivio dell' anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare
dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato.
N.B. Si può firmare senza necessità di certificare
la firma, ne in presenza del dipendente addetto.
COSA
SI PUÒ DICHIARARE CON IL SOSTITUTIVO ATTO DI NOTORIETÀ
Per
tutto ciò che non è previsto nell'elenco precedente
si permette all'interessato di dichiarare, situazioni,
fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza. (esempio:
dichiarare chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria;
la proprietà di un immobile, ecc.)
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante,
può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono l'autenticazione della firma da parte del pubblico
ufficiale, quando siano contestuali o contenute in un'istanza,
però bisogna presentare un documento di riconoscimento
e firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla.
Se, invece, la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà
non è contestuale o contenuta in un' istanza si deve pagare
l'imposta di bollo.
Alcuni esempi dove abbiamo l' esenzione dall' imposta di bollo
sono in materia: pensionistica, assegni familiari, leva militare,
iscrizione liste di collocamento, concorsi pubblici ecc.
ATTENZIONE.
La dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà,
non può contenere manifestazioni di volontà
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti
una procura.
COME
SI FA UN AUTOCERTIFICAZIONE
È sufficiente procurarsi un modulo standard che si trova
nelle stesse amministrazioni pubbliche o, in mancanza si possono
trovare in molti siti di Internet, per es.
http://www.comune.fabriano.an.it/servizionline/autocertificazione/autocert2.html
http://www.comune.piraino.me.it/autocertificazione.cfm
e molti altri.
COSA
FARE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON ACCETTA
Le amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più
chiedere i certificati ai cittadini in tutti quei casi in cui
si può fare l'autocertificazione. La mancata accettazione
dell' autocertificazione costituisce violazione di omissione o
rifiuto d' atti d' ufficio incorrendo nelle sanzioni previste
dall' art. 328 del Codice penale.
In questo caso il cittadino dovrà, accertare chi
è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo
nome, cognome e qualifica, conoscere il numero di protocollo della
pratica e il tipo di procedimento attribuito.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell' autocertificazione
o della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà
segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi
della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l' autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dip. Funzione Pubblica - ROMA. (Faccio presente che nel
caso sia il Consolato a rifiutare l' autocertificazione, cosa
che non credo, la Prefettura competente è quella di ROMA)
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale
o l' incaricato non compie l' atto e non risponde per esporre
le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le
sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino
a diecimila Euro.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della
richiesta.
La procedibilità è d' ufficio, pertanto non
sono richieste querele, istanze o quant' altro.
Semplicemente chi si vedrà rifiutata la propria autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni
di denunciare semplicemente l' omissione di atti d' ufficio.
Dr. Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]
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