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LE AUTOCERTIFICAZIONI
Autocertificazioni e Atti di notorietà

In occasione dell' argomento Sanità ho parlato di autocertificazioni, ma: ''cosa sono, cosa possono sostituire, quando possono essere usate, che si può fare se vengono rifiutate'', sono argomenti importanti che vorrei chiarire in questo Capitolo sempre dedicato a tutti voi.
Questo argomento è regolamentato dal D.P.R. 445/2000.
Vorrei premettere che il D.P.R. n. 396/2000, Art. 21 comma 2, recita:
'' Quando i documenti occorrenti per la formazione dell'atto sono reperibili presso gli uffici di una pubblica amministrazione, l' ufficiale dello stato civile è tenuto ad acquisirli direttamente. Altrimenti essi sono sostituiti, salvo diversa disposizione di legge o del presente regolamento, da autocertificazioni.''
L' amministrazione, se ritiene necessario controlla la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte dello stesso ufficio a cui ci i rivolge, altrimenti l' ufficio può, entro 15 giorni, . richiedere direttamente la documentazione di controllo all'amministrazione competente.

COSA SONO

Sono una facoltà concessa dalla Legge ai Cittadini Italiani, Cittadini dell' Unione Europea e Cittadini di Paesi Extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane) di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati, propri stati e requisiti personali, con dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall' interessato senza che sia necessaria l'autentica di firma (leggi anche dopo, perché ci sono eccezioni!!!!!!).
La pubblica amministrazione ha l' obbligo di accettarle!!!! (amici, attenti a non dichiarare dati e fatti non veritieri perché sareste puniti ai sensi del Codice PENALE oltre che dalle leggi speciali in materia).
Sono pochi i casi per cui l' autocertificazione non è ammessa e, di conseguenza si deve presentare il classico certificato come: pratiche per contrarre matrimonio, rapporti con l'autorità giudiziaria e atti da trasmettere dall'Italia all' Estero.

Da notare che ci sono due tipi di autocertificazioni:
1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000)
2. le dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà. (art. 47 D.P.R. 445/2000)

QUANDO E CON CHI SI POSSONO UTILIZZARE

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, ossia: tutte le Amministrazioni dello Stato, come l'Ambasciata, il Consolato e, attenzione, gli stessi Comites. A questi si aggiungono: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici.
Qualcuno si chiederà: ''e con le imprese private?'' LA RISPOSTA È NO!!! A meno che siano imprese esercenti servizi di pubblica necessità e/o utilità (Es. Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
''E fra privati ?'' LA RISPOSTA È ANCORA NO!!!!!!!!!

COSA SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Con la dichiarazione sostitutiva di certificazione:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l' indicazione dell' ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell' archivio dell' anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l' applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

N.B. Si può firmare senza necessità di certificare la firma, ne in presenza del dipendente addetto.

COSA SI PUÒ DICHIARARE CON IL SOSTITUTIVO ATTO DI NOTORIETÀ

Per tutto ciò che non è previsto nell'elenco precedente si permette all'interessato di dichiarare, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza. (esempio: dichiarare chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.)
La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono l'autenticazione della firma da parte del pubblico ufficiale, quando siano contestuali o contenute in un'istanza, però bisogna presentare un documento di riconoscimento e firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla.
Se, invece, la dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà non è contestuale o contenuta in un' istanza si deve pagare l'imposta di bollo.
Alcuni esempi dove abbiamo l' esenzione dall' imposta di bollo sono in materia: pensionistica, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di collocamento, concorsi pubblici ecc.

ATTENZIONE. La dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.

COME SI FA UN AUTOCERTIFICAZIONE

È sufficiente procurarsi un modulo standard che si trova nelle stesse amministrazioni pubbliche o, in mancanza si possono trovare in molti siti di Internet, per es.
http://www.comune.fabriano.an.it/servizionline/autocertificazione/autocert2.html
http://www.comune.piraino.me.it/autocertificazione.cfm e molti altri.

COSA FARE SE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON ACCETTA

Le amministrazioni ed i servizi pubblici non possono più chiedere i certificati ai cittadini in tutti quei casi in cui si può fare l'autocertificazione. La mancata accettazione dell' autocertificazione costituisce violazione di omissione o rifiuto d' atti d' ufficio incorrendo nelle sanzioni previste dall' art. 328 del Codice penale.

In questo caso il cittadino dovrà, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, conoscere il numero di protocollo della pratica e il tipo di procedimento attribuito.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell' autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l' autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. (Faccio presente che nel caso sia il Consolato a rifiutare l' autocertificazione, cosa che non credo, la Prefettura competente è quella di ROMA)
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l' incaricato non compie l' atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a diecimila Euro.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d' ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant' altro.
Semplicemente chi si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l' omissione di atti d' ufficio.


Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]


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