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MULTATO PER GUIDARE IN ITALIA CON LA PATENTE DI GUIDA RINNOVATA AL CONSOLATO ?

La maggior parte di noi emigrati e iscritti all’ AIRE, avrà rinnovato la patente di guida nell’ Ambasciata Italiana. Spendendo un bel po’ di soldini e dopo essersi sottoposti persino alla visita medica, abbiamo l’ illusione di essere a posto. Siamo, infatti, convinti che se ritorniamo in Italia, anche fosse solo per una vacanza o una visita a parenti, siamo assolutamente in regola per poter guidare la macchina. Beh! NON E' COSi' !!

Anche se completamente in buona fede, siamo soggetti a una bella multa per guidare con patente scaduta. Di solito i vigili, un po’ meno la polizia stradale, sia per disinformazione o per magnanimità, vedendo il rinnovo eseguito in Ambasciata, lasciano perdere, ma se insistono a mettervi la multa non gridate e non seccatevi perchè hanno ragione loro.

Infatti il Codice della Strada recita:

Art. 126. Durata e conferma della validita' della patente di guida

5 - bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.

A questo punto bisogna tornare ai concetti basici di Residenza, Domicilio e Dimora del nostro Codice Civile.
Li potete trovare nell’indirizzo web:

http://www.google.it/search?q=cache:s1qWaJKzAmIJ:
www.dirittofacile.com/3.doc+concetto+giuridico++%22dimora%22&hl=it

Dove troverete i tre concetti ben spiegati:

1. La RESIDENZA corrisponde al luogo dove la persona ha la dimora abituale. Ogni Comune ha un ufficio di anagrafe dove sono registrati i residenti e i mutamenti legati al cambio di residenza.

2. Il DOMICILIO è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Può coincidere o meno con la residenza. Il domicilio può essere GERNERALE, SPECIALE (in relazione a determinati affari, deve farsi per iscritto con una dichiarazione chiamata “elezione di domicilio”), LEGALE (quello fissato dalla legge alla persona).

3. La DIMORA è il luogo in cui la persona si trova in un dato periodo.

Ë quindi ovvio che la nostra residenza corrisponde a dove abbiamo la nostra dimora abituale, ma la dimora non abituale corrisponde al luogo dove ci troviamo anche se momentaneamente.

Attenzione amici Concittadini che non é una questione di ‘’ lana caprina ’’ é La Legge e il Codice Civile che lo impongono.
Se non volete rischiare, una volta in Italia, non guidate voi o se non ne potete farne a meno rinnovate alla Motorizzazione in Italia la Vostra patente.


Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]

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