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L' AUTOCERTIFICAZIONE PUÒ SOSTIRE L' ATTESTATO CONSOLARE

Comunicato pubblicato dal Ministero della Sanità nel sitio web:

http://www.ministerosalute.it/assistenza/
approfondimento/sezApprofondimento.jsp?id=34&label=cure


il Ministero specifica:

'' I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l' Italia perdono il diritto all' assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero, all' atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all' AIRE.
Tuttavia ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell' attestato del consolato, può essere sottoscritta un' autocertificazione in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.

Il sitio web
http://www.homestead.com/tutela/files/guida_alla_salute.htm
di Guida alla Salute, alla voce CERTIFICAZIONE riporta testualmente:

Anche per il settore sanitario è prevista l'auto certificazione. (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

''A partire dal 01/07/1998, per coloro che possono fruire del regime di esenzione sulla partecipazione economica per prestazioni specialistiche, di diagnostica e fisioterapia, nell' ambito della semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, sarà prevista un'unica autocertificazione valida fino alla permanenza dei requisiti, in tutti i rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e accreditate.

Riferimenti normativi: Legge n. 15 del 4/1/1968 (art. 4); Legge n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".)
Non cè dubbio che l' Italiano all'Estero (emigrato o pensionato, iscritto all' Aire) ha diritto, seppure in maniera ridotta, a 90 gg di cure mediche gratuite durante l'arco dell'anno (Emergenza, strutture connesse all'emergenza e Ospedali Pubblici). Questo concetto è ovviamente valido in quanto, per l'appunto è possibile chiedere un Certificato di stato di EMIGRATO al Consolato.

La Sanità e la Legge n. 15 del 4/1/1968 (art. 4); Legge n. 127 (riguardante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) specificano che il Certificato può essere sostituito dall' autocertificazione. Ovvio che chi dichiara il falso è soggetto a procedimento Penale.


CHI PUÒ DEFINIRSI CON LO STATUS D'EMIGRANTE.

Il concetto di ''status'' di emigrante:

Una vecchia legge del 1919 definiva con l'art. 10 ''EMIGRANTE'' ''un cittadino italiano che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale'', però la legge è molto vecchia, anacronistica e scritta prima della Costituzione.

'Sentenza di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.

''-----------------------omissis
La definizione di emigrante (o emigrato) deve essere ricavata pertanto dal coordinato disposto dell' art. 3 cit. e dell' art. 10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, sulla emigrazione e la tutela giuridica dell'emigrante, il quale di questa figura fornisce l'espressa definizione agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione.

Per l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere prossimi congiunti già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto gli obblighi di ordine militare ex art. 9. In base a tale definizione rimarrebbero esclusi dal predetto beneficio fiscale i prestatori di lavoro non manuale.

Va considerato però che, mentre l'art. 10 non esaurisce l' individuazione degli aventi diritto alla qualifica di emigrante, prevedendo il successivo art. 17 la categoria dell' emigrante in paesi transoceanici, l' art. 3 cpv. cit. con la generica dizione di cui si è detto elimina, ai fini fiscali, la restrizione al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe difficile conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili in base alla manualità della prestazione, sia con i principi costituzionali sopravvenuti (art. 35 Cost.), sia con la stesa "ratio" della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro, fuori dai confini dello Stato e, al tempo stesso, a rendere competitivo tale lavoro nell' interesse generale dell' economia pubblica nazionale.''

È vero che la sentenza è sul tema del lavoro e di un beneficio fiscale, però questi due temi non differiscono da quelli del diritto alla Sanità in quanto uniti logicamente, oltre che giurisprudenzialmente e Costituzionalmente: Lavoro, contributi e sanità.

Da notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è precedente alla Costituzione Italiana (anche nella sentenza si fa riferimento a quest' importante punto) che, al contrario garantisce il diritto alla sanità a tutti i cittadini e lavoratori italiani. L'articolo 32 della Costituzione italiana afferma: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. L' articolo 3 sottolinea inoltre che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.''

Concludendo, la definizione d'emigrato del Rdl è anacronistica e non più valido, pertanto, per Giurisprudenza molto più recente, molti degli italiani iscritti all' AIRE nei paesi transoceanici possiedono lo ''status'' d'emigrante anche se non svolgono esclusivamente lavori manuali (possono anche essere piccoli imprenditori e commercianti), avendo così diritto ai 90 gg annuali d' assistenza sanitaria gratuita. Inoltre la stessa Legge 15 maggio 1997, n. 127, non limita il diritto Sanitario a chi possiede lo Status d'Emigrante , ma dice: '' ''Il cittadino residente all estero che rientra temporaneamente in Italia ha diritto all'assistenza sanitaria gratuita erogata dal servizio sanitario nazionale'' limitatamente ai 90 gg.

Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]