Comunicato
pubblicato dal Ministero della Sanità nel sitio web:
http://www.ministerosalute.it/assistenza/
approfondimento/sezApprofondimento.jsp?id=34&label=cure
il Ministero specifica:
'' I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito)
la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore
alcuna convenzione con l' Italia perdono il diritto all' assistenza
sanitaria, sia in Italia che all'estero, all' atto della cancellazione
dall'anagrafe comunale e della iscrizione all' AIRE.
Tuttavia ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari
di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che
rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo
massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi
non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata,
per le suddette prestazioni sanitarie.
Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario
presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente
che attesta lo stato di emigrato. In mancanza dell' attestato
del consolato, può essere sottoscritta un' autocertificazione
in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che
non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica
o privata contro le malattie.
Il
sitio web
http://www.homestead.com/tutela/files/guida_alla_salute.htm
di Guida alla Salute, alla voce CERTIFICAZIONE riporta
testualmente:
Anche
per il settore sanitario è prevista l'auto certificazione.
(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)
''A
partire dal 01/07/1998, per coloro che possono fruire del
regime di esenzione sulla partecipazione economica per prestazioni
specialistiche, di diagnostica e fisioterapia, nell' ambito
della semplificazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione, sarà prevista un'unica autocertificazione
valida fino alla permanenza dei requisiti, in tutti i rapporti
con le strutture sanitarie pubbliche e accreditate.
Riferimenti
normativi: Legge n. 15 del 4/1/1968 (art. 4); Legge n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo".)
Non cè dubbio che l' Italiano all'Estero (emigrato o
pensionato, iscritto all' Aire) ha diritto, seppure in maniera
ridotta, a 90 gg di cure mediche gratuite durante l'arco dell'anno
(Emergenza, strutture connesse all'emergenza e Ospedali Pubblici).
Questo concetto è ovviamente valido in quanto, per l'appunto
è possibile chiedere un Certificato di stato di EMIGRATO
al Consolato.
La
Sanità e la Legge n. 15 del 4/1/1968 (art. 4); Legge
n. 127 (riguardante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)
specificano che il Certificato può essere sostituito
dall' autocertificazione. Ovvio che chi dichiara il falso
è soggetto a procedimento Penale.
CHI PUÒ DEFINIRSI CON LO STATUS D'EMIGRANTE.
Il concetto di ''status'' di emigrante:
Una vecchia legge del 1919 definiva con l'art. 10 ''EMIGRANTE''
''un cittadino italiano che espatri esclusivamente a scopo
di lavoro manuale'', però la legge è molto
vecchia, anacronistica e scritta prima della Costituzione.
'Sentenza
di Cassazione del 25/08/1987 n. 7009, sez. Lavoro.
''-----------------------omissis
La definizione di emigrante (o emigrato) deve essere ricavata
pertanto dal coordinato disposto dell' art. 3 cit. e dell' art.
10 del R.D. 13 novembre 1919 n. 2205, sulla emigrazione e la
tutela giuridica dell'emigrante, il quale di questa figura fornisce
l'espressa definizione agli effetti delle leggi e dei regolamenti
sull'emigrazione.
Per l'art. 10 cit. è considerato emigrante ogni cittadino
che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare
il piccolo traffico, o vada a raggiungere prossimi congiunti
già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero,
ove già precedentemente sia emigrato, avendo soddisfatto
gli obblighi di ordine militare ex art. 9. In base a tale
definizione rimarrebbero esclusi dal predetto beneficio fiscale
i prestatori di lavoro non manuale.
Va considerato però che, mentre l'art. 10 non esaurisce
l' individuazione degli aventi diritto alla qualifica di emigrante,
prevedendo il successivo art. 17 la categoria dell' emigrante
in paesi transoceanici, l' art. 3 cpv. cit. con la generica
dizione di cui si è detto elimina, ai fini fiscali, la
restrizione al solo lavoro manuale; restrizione che sarebbe
difficile conciliare, sia con l' evoluzione che hanno subito
le qualifiche lavorative, sempre meno catalogabili in base alla
manualità della prestazione, sia con i principi costituzionali
sopravvenuti (art. 35 Cost.), sia con la stesa "ratio"
della norma agevolativa, che tende a favorire il lavoratore
costretto, comunque, a subire i disagi del lavoro, fuori dai
confini dello Stato e, al tempo stesso, a rendere competitivo
tale lavoro nell' interesse generale dell' economia pubblica
nazionale.''
È vero che la sentenza è sul tema del lavoro e
di un beneficio fiscale, però questi due temi non differiscono
da quelli del diritto alla Sanità in quanto uniti logicamente,
oltre che giurisprudenzialmente e Costituzionalmente: Lavoro,
contributi e sanità.
Da notare che il Rdl n 2205 del 13/11/1919 è precedente
alla Costituzione Italiana (anche nella sentenza si fa
riferimento a quest' importante punto) che, al contrario
garantisce il diritto alla sanità a tutti i cittadini
e lavoratori italiani. L'articolo 32 della Costituzione
italiana afferma: La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti. L' articolo
3 sottolinea inoltre che tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.''
Concludendo, la definizione d'emigrato del Rdl è
anacronistica e non più valido, pertanto, per Giurisprudenza
molto più recente, molti degli italiani iscritti all'
AIRE nei paesi transoceanici possiedono lo ''status'' d'emigrante
anche se non svolgono esclusivamente lavori manuali (possono
anche essere piccoli imprenditori e commercianti), avendo così
diritto ai 90 gg annuali d' assistenza sanitaria gratuita. Inoltre
la stessa Legge 15 maggio 1997, n. 127, non limita il diritto
Sanitario a chi possiede lo Status d'Emigrante , ma dice: ''
''Il cittadino residente all estero che rientra temporaneamente
in Italia ha diritto all'assistenza sanitaria gratuita erogata
dal servizio sanitario nazionale'' limitatamente ai 90 gg.
Dr.
Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]