Dichiarazione
Universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948)
L'
Assemblea Generale delle nazioni Unite proclama la presente
Dichiarazione Universale dei Diritti Dell' Uomo come ideale
da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al
fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere,
con l' insegnamento e l' educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati
membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.
Articolo
1
Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo
2
1)
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2)
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione
di sovranità.
Articolo
3
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza
della propria persona.
Articolo
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo
6
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Articolo
7
Tutti
sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un' eguale tutela da parte della legge.
Tutti hanno diritto ad un' eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni
individuo ha diritto ad un' effettiva possibiltà di ricorso
a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo
9
Nessun
individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo
10
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad
una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.
Articolo
11
1)
Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in
un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2)
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia
stato commesso.
Articolo
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa,
nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della
sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
1)
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2)
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo
14
1)
Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni.
2)
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l' individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo
15
1)
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo
16
1)
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e
di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo
al matrimonio, durante il matrimonio e all' atto del suo scioglimento.
2)
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3)
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
1)
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata
sua personale o in comune con gli altri.
2)
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà.
Articolo
18
Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare
religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente
o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione
o il proprio credo nell' insegnamento, nelle pratiche, nel culto
e nell' osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni
individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione,
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione
e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo
20
1)
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2)
Nessuno può essere costretto a far parte di un' associazione.
Articolo
21
1)
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2)
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3)
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a
voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione.
Articolo
22
Ogni
individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale
e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l' organizzazione
e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e
culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo
della sua personalità.
Articolo
23
1)
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2)
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3)
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario,
ad altri mezzi di protezione sociale.
4)
Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Articolo
24
Ogni
individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo
25
1)
Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all' alimentazione, al vestiario, all'
abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari,
ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita
dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla
sua volontà.
2)
La maternità e l' infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza.
Tutti
i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo
26
1)
Ogni individuo ha diritto all' istruzione. L' istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari
e fondamentali.
L'
istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'
istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l' istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
2)
L' istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell' uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere
la comprensione, la tolleranza, l' amicizia fra tutte le Nazioni,
i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l' opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3)
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione
da impartire ai loro figli.
Articolo
27
1)
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare
al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2)
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
e artistica di cui egli sia autore.
Articolo
28
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel
quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo
29
1)
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2)
Nell' esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il
rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare
le giuste esigenze della morale, dell' ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3)
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni
Unite.
Articolo
30
Nulla
nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso
di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona
di esercitare un' attività o di compiere un atto mirante alla
distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.