Costituzione
della Repubblica italiana
PRINCIPI
FONDAMENTALI
Art.
1.
L'Italia
è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita
nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art.
2.
La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale.
Art.
3.
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art.
4.
La
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto.
Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale
o spirituale della società.
Art.
5.
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art.
6.
La
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art.
7.
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani.
I
loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art.
8.
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano.
I
loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art.
9.
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela
il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art.
10.
L'ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
La
condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali.
Lo
straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica secondo le condizioni
stabilite dalla legge.
Non
è ammessa l'estradizione dello straniero per
reati politici.
Art.
11.
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranità necessarie ad un ordinamento che
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove
e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte
a tale scopo.
Art.
12
La
bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I
DIRITTI
E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI
CIVILI
Art.
13.
La
libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di
ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi
altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In
casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori,
che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono
revocati e restano privi di ogni effetto.
È
punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La
legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art.
14.
Il
domicilio è inviolabile.
Non
vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o
sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla
legge secondo le garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale.
Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici
e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art.
15.
La
libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La
loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria con
le garanzie stabilite dalla legge.
Art.
16.
Ogni
cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo
le limitazioni che la legge stabilisce in via generale
per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Art.
17.
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente
e senz'armi.
Per
le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non
è richiesto preavviso.
Delle
riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.
18.
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.
Sono
proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni
di carattere militare.
Art.
19.
Tutti
hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitarne in privato o
in pubblico il culto, purché non si tratti
di riti contrari al buon costume.
Art.
20.
Il
carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non possono
essere causa di speciali limitazioni legislative,
né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art.
21.
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La
stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni
o censure.
Si
può procedere a sequestro soltanto per atto
motivato dell'autorità giudiziaria nel caso
di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente
lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In
tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia
possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può
essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria,
che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo
di ogni effetto.
La
legge può stabilire, con norme di carattere
generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento
della stampa periodica.
Sono
vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli
e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art.
22.
Nessuno
può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome.
Art.
23.
Nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Art.
24.
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi.
La
difesa è diritto inviolabile in ogni stato
e grado del procedimento.
Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La
legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Art.
25.
Nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge.
Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art.
26.
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non
può in alcun caso essere ammessa per reati
politici.
Art.
27.
La
responsabilità penale è personale.
L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le
pene non possono consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato.
Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Art.
28.
I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
TITOLO
II
RAPPORTI
ETICO-SOCIALI
Art.
29.
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il
matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale
e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare.
Art.
30.
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei
casi di incapacità dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La
legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art.
31.
La
Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù,
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art.
32.
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Art.
33.
L'arte
e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La
Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini
e gradi.
Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La
legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità,
deve assicurare ad esse piena libertà e ai
loro alunni un trattamento scolastico equipollente
a quello degli alunni di scuole statali.
È
prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari
ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le
istituzioni di alta cultura, università ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art.
34.
La
scuola è aperta a tutti.
L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
I
capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
La
Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze,
che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI
ECONOMICI
Art.
35.
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni.
Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove
e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela
il lavoro italiano all'estero.
Art.
36.
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La
durata massima della giornata lavorativa è
stabilita dalla legge.
Il
lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art.
37.
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire
l'adempimento della sua essenziale funzione familiare
e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La
legge stabilisce il limite minimo di età per
il lavoro salariato.
La
Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
Art.
38.
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale.
I
lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione
e all'avviamento professionale.
Ai
compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza
privata è libera.
Art.
39.
L'organizzazione
sindacale è libera.
Ai
sindacati non può essere imposto altro obbligo
se non la loro registrazione presso uffici locali
o centrali, secondo le norme di legge.
È
condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base
democratica.
I
sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto
si riferisce.
Art.
40.
Il
diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art.
41.
L'iniziativa
economica privata è libera.
Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La
legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a
fini sociali.
Art.
42.
La
proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La
proprietà privata è riconosciuta e garantita
dalla legge, che ne determina i modi di acquisto,
di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La
proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata
per motivi d'interesse generale.
La
legge stabilisce le norme ed i limiti della successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato
sulle eredità.
Art.
43.
A
fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o
a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia
o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di
preminente interesse generale.
Art.
44.
Al
fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone
obblighi e vincoli alla proprietà terriera
privata, fissa limiti alla sua estensione secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la
bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive;
aiuta la piccola e la media proprietà.
La
legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Art.
45.
La
Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione
privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento
con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La
legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
Art.
46.
Ai
fini della elevazione economica e sociale del lavoro
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica
riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare,
nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Art.
47.
La
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
Favorisce
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e aldiretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI
POLITICI
Art.
48.
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
Il
voto è personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
La
legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio
del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero
e ne assicura l'effettività. A tal fine è
istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il
diritto di voto non può essere limitato se
non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Art.
49.
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a
determinare la politica nazionale.
Art.
50.
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Art.
51.
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne
e uomini.
La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici
e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha
diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
Art.
52.
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti
e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art.
53.
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva.
Il
sistema tributario è informato a criteri di
progressività.
Art.
54.
Tutti
i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno
il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL
PARLAMENTO
Sezione I
Le
Camere.
Art.
55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri
delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art.
56.
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto.
Il
numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici
dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di
età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto
salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti
della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentodiciotto e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Art.
57.
Il
Senato della Repubblica è eletto a base regionale,
salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il
numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici,
sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo
il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale, sulla base dei quozienti interi
e dei più alti resti.
Art.
58.
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto
il quarantesimo anno.
Art.
59.
È
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi
è stato Presidente della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori
a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
Art.
60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
La
durata di ciascuna Camera non può essere prorogata
se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art.
61.
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché
non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i
poteri delle precedenti.
Art.
62.
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria
per iniziativa del suo Presidente o del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando
si riunisce in via straordinaria una Camera, è
convocata di diritto anche l'altra.
Art.
63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza.
Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente
e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera
dei deputati.
Art.
64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
Le
sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due
Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare
di adunarsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento
non sono valide se non è presente la maggioranza
dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale.
I
membri del Governo, anche se non fanno parte delle
Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedono.
Art.
65.
La
legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o
di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due
Camere.
Art.
66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art.
67.
Ogni
membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art.
68.
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della
libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i
membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro
di corrispondenza.
Art.
69.
I
membri del Parlamento ricevono un'indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II
La
formazione delle leggi.
Art.
70.
La
funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art.
71.
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale.
Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
Art.
72.
Ogni
disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva
articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per
i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame
e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla
Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che
sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le
forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera è sempre adottata per
i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale
e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se
le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri
componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito.
Le
leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art.
74.
Il
Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Se
le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve
essere promulgata.
Art.
75.
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente
valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali.
Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali.
Hanno
diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La
proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza
dei voti validamente espressi.
La
legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Art.
76.
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato
al Governo se non con determinazione di principî
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
Art.
77.
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza,
il Governo adotta, sotto la sua responsabilità,
provvedimenti provvisori con forza di legge, deve
il giorno stesso presentarli per la conversione alle
Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni.
I
decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non
sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla
loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti non convertiti.
Art.
78.
Le
Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art.
79.
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza
dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale.
La
legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce
il termine per la loro applicazione.
In
ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge.
Art.
80.
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni
di leggi.
Art.
81.
Le
Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con
la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve
indicare i mezzi per farvi fronte.
Art.
82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse.
A
tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione
formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'autorità giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art.
83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato.
L'elezione
del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza
assoluta.
Art.
84.
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda
dei diritti civili e politici.
L'ufficio
di Presidente della Repubblica è incompatibile
con qualsiasi altra carica.
L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge.
Art.
85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni.
Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici
giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art.
86.
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate
dal Presidente del Senato.
In
caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni
del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente
della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art.
87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può
inviare messaggi alle Camere.
Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza
la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede
il Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Art.
88.
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i
loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una
sola di esse.
Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi
sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano
in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della
legislatura.
Art.
89.
Nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità.
Gli
atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Art.
90.
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o per attentato alla
Costituzione.
In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento
in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi
membri.
Art.
91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà
alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO
III
IL
GOVERNO
Sezione I
Il
Consiglio dei ministri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
I PRESIDENTI
LA
COSTITUZIONE
ATTIVITA'
DEL CAPO DELLO STATO
GLI
UFFICI
LE
ONORIFICENZE
Art.
92.
Il Governo della Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
ministri.
Art.
93.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.
Art.
94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta
alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La
mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un decimo dei componenti della Camera e non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Art.
95.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene
l'unità di indirizzo politico ed amministrativo,
promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri.
La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
Art.
96.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per
i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione
II
La
Pubblica Amministrazione.
Art.
97.
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento
degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari.
Agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art.
98.
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione.
Se
sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità.
Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati,
i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici
e consolari all'estero.
Sezione
III
Gli
organi ausiliari.
Art.
99.
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti
e di rappresentanti delle categorie produttive, in
misura che tenga conto della loro importanza numerica
e qualitativa.
È
organo di consulenza delle Camere e del Governo per
le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite
dalla legge.
Ha
l'iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge.
Art.
100.
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La
Corte dei conti esercita il controllo preventivo di
legittimità sugli atti del Governo, e anche
quello successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La
legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei
loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO
IV
LA
MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento
giurisdizionale.
Art.
101.
La
giustizia è amministrata in nome del popolo.
I
giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art.
102.
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici
speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini
idonei estranei alla magistratura.
La
legge regola i casi e le forme della partecipazione
diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Art.
103.
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivi.
La
Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di
contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge.
I
tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione
soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art.
104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere.
Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto
dal Presidente della Repubblica.
Ne
fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti
i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università
in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio.
Il
Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento.
I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro
anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti
negli albi professionali, né far parte del
Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art.
105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario,
le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti,
le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art.
106.
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La
legge sull’ordinamento giudiziario può
ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati
onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su
designazione del Consiglio superiore della magistratura
possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
di università in materie giuridiche e avvocati
che abbiano quindici anni d’esercizio e siano
iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Art.
107.
I
magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre
sedi o funzioni se non in seguito a decisione del
Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare.
I
magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni.
Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei
suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art.
108.
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La
legge assicura l’indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
Art.
109.
L’autorità
giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art.
110.
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione
e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme
sulla giurisdizione.
Art.
111.
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge.
Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti,
in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
Nel
processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e
dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà,
davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico,
di ottenere la convocazione e l’interrogatorio
di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa
e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova
a suo favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il
processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
La
legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato
o per accertata impossibilità di natura oggettiva
o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro
le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso
in Cassazione per violazione di legge. Si può
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art.
112.
Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare
l’azione penale.
Art.
113.
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre
ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa
o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La
legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE
REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art.
114.
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione.
Roma
è la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.
Art.
115.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3
Art.
116.
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
La
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è
costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori
forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti
le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra
lo Stato e la Regione interessata.
Art.
117.
La
potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile
e penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite
da legge dello Stato, che disciplina le modalità
di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La
potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parità degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La
legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni
ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati
da leggi dello Stato.
Art.
118.
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I
Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze.
La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere
b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina
inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Art.
119.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata
e di spesa.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono
e applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono
di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La
legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
Art.
120.
La
Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, nè
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle
cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Città metropolitane, delle Province e
dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali o della normativa comunitaria
oppure di pericolo grave per l'incolumità e
la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a garantire
che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.
Art.
121.
Sono
organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta
e il suo Presidente.
Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative
attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare
proposte di legge alle Camere.
La
Giunta regionale è l'organo esecutivo delle
Regioni.
Il
Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige
la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato
alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
della Repubblica.
Art.
122.
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli
altri componenti della Giunta regionale nonchè
dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il
Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente
e un ufficio di presidenza.
I
consiglieri regionali non possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a
suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto
nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art.
123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione,
ne determina la forma di governo e i principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum
su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione
e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo
statuto è approvato e modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro
trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo
statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne
faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della
Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti
validi.
In
ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali.
Art.
124.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
125.
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art.
126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale
e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano
compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì
essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.
Il decreto è adottato sentita una Commissione
di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il
Consiglio regionale può esprimere la sfiducia
nei confronti del Presidente della Giunta mediante
mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto
dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione
non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione, l’impedimento permanente,
la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art.
127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale
ecceda la competenza della Regione, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione.
La
Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente
valore di legge dello Stato o di un'altra Regione
leda la sua sfera di competenza, può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente
valore di legge.
Art.
128.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
129.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
130.
Abrogato
dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
Art.
131.
Sono
costituite le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige;
Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna;
Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania;
Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art.
132.
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti
o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
Si
può, con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate
e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni,
che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
ed aggregati ad un'altra.
Art.
133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione
sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative
dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La
Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
TITOLO VI
GARANZIE
COSTITUZIONALI
Sezione
I
La
Corte Costituzionale.
Art.
134.
La
Corte costituzionale giudica:
sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni;
sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato
e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle
accuse promosse contro il Presidente della Repubblica,
a norma della Costituzione.
Art.
135.
La
Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria
ed amministrative.
I
giudici della Corte costituzionale sono scelti tra
i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari
di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d’esercizio.
I
giudici della Corte costituzionale sono nominati per
nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno
del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla
scadenza del termine il giudice costituzionale cessa
dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La
Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in
carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice.
L’ufficio
di giudice della Corte è incompatibile con
quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale,
con l’esercizio della professione di avvocato
e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei
giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte,
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l’eleggibilità
a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Art.
136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata
alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano
nelle forme costituzionali.
Art.
137.
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie
d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con
legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro
le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione
II
Revisione
della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art.
138.
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con
due successive deliberazioni ad intervallo non minore
di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera
o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata,
se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
Non
si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle
Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art.
139.
La
forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo
provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di
Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se
alla data della elezione del Presidente della Repubblica
non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III
Per
la prima composizione del Senato della Repubblica
sono nominati senatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori
e che:
sono
stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
hanno
fatto parte del disciolto Senato;
hanno
avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea
Costituente;
sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera
dei deputati del 9 novembre 1926;
hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a
cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato.
Sono
nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto
Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al
diritto di essere nominati senatori si può
rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni
politiche implica rinuncia al diritto di nomina a
senatore.
IV
Per
la prima elezione del Senato il Molise è considerato
come Regione a sé stante, con il numero dei
senatori che gli compete in base alla sua popolazione.
V
La
disposizione dell’art. 80 della Costituzione,
per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge,
ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro
cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni
del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei
tribunali militari.
Entro
un anno dalla stessa data si provvede con legge al
riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
VII
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento
giudiziario in conformità con la Costituzione,
continuano ad osservarsi le norme dell’ordinamento
vigente.
Fino
a quando non entri in funzione la Corte costituzionale,
la decisione delle controversie indicate nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi
della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto
al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente
e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.
Leggi
della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni
di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle
amministrazioni centrali, che sia reso necessario
dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato
e degli enti locali.
IX
La
Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore
della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze
delle autonomie locali e alla competenza legislativa
attribuita alle Regioni.
X
Alla
Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art.
116, si applicano provvisoriamente le norme generali
del Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’art. 6.
XI
Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art.
131, anche senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo
tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È
vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma,
del disciolto partito fascista.
In
deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dall’entrata in
vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
al diritto di voto e alla eleggibilità per
i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I
beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti
e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I
predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922 valgono come parte del nome.
L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero
e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La
legge regola la soppressione della Consulta araldica.
XV
Con
l’entrata in vigore della Costituzione si ha
per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale
25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio
dello Stato.
XVI
Entro
un anno dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione e al coordinamento con essa
delle precedenti leggi costituzionali che non siano
state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente
per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino
al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea
Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite
alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo
comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In
tale periodo le Commissioni permanenti restano in
funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali
osservazioni e proposte di emendamenti.
I
deputati possono presentare al Governo interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo
provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla
sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il
testo della Costituzione è depositato nella
sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per
rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948,
affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata
come Legge fondamentale della Repubblica da tutti
i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data
a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLAControfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente :UMBERTO
TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:ALCIDE DE
GASPERI Visto:
il Guardasigilli GRASSI