Dulcis
in fundo, dissolti i dubbi con l’ aiuto della Giurisprudenza
più recente, per il definitivo K.O. degli oppositori più
determinati riguardo il Diritto all ’assistenza sanitaria
per gli italiani all’ estero iscritti all’A.I.R.E.
vorrei riepilogare:
‘’Il
connazionale iscritto all' AIRE verrà cancellato dal servizio
di assistenza sanitaria (A.S.L.) ma non perderà il diritto
all' assistenza ospedaliera e di pronto soccorso (per un massimo
di tre mesi), durante il suo soggiorno in Italia.
I cittadini
italiani residenti all' estero, e regolarmente iscritti all' anagrafe
consolare, che si recano in Italia per turismo sono coperti, ai
sensi dell' art. 19, comma 6, legge 23.12.1978, n.833 e dell'
art. 12, comma II, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618, dall' assistenza
sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le
emergenze mediche di cui hanno bisogno fino ad un periodo complessivo
di tre mesi nel corso dell' anno.
E'
opportuno quindi munirsi di apposita dichiarazione dello status
di cittadino italiano residente all' estero, che viene, a
richiesta, rilasciata dal Consolato Generale prima di recarsi
in Italia per le vacanze, oppure puo' essere resa sotto forma
di autocertificazione, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15,
cosi' come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 15.5.1997,
n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e non e' soggetta ad
autenticazione di firma.’’
(Rif.
http://www.italconphila.org/italian/sanitaria.html
)
Come
si può chiaramente notare si fa riferimento allo ‘’status
di cittadino residente all’estero’’ e non più
di ‘’emigrato’’; si ratifica che non
è necessario perdere tempo al Consolato richiedendo la
sua CERTIFICAZIONE, ma è sufficiente un’ autocertificazione.
In
più:
Legge
15 maggio 1997, n. 127
ASSISTENZA
SANITARIA
’Il cittadino residente all' estero che rientra temporaneamente
in Italia ha diritto all' assistenza sanitaria gratuita erogata
dal servizio sanitario nazionale (SSN) con le seguenti limitazioni:
a: l' assistenza è assicurata per un periodo massimo
di novanta giorni nel corso dell' anno solare.
b: l' assistenza è limitata alle sole prestazioni
urgenti ospedaliere di malattia, infortunio e maternità.
L' assistenza specialistica limitata alle visite ed accertamenti
diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici.
2 - assistenza ospedaliera limitata alle prestazioni in forma
diretta negli ospedali pubblici e nell' istituzioni convenzionate,
3 - assistenza farmaceutica nei limiti previsti per tutti cittadini
italiani. I cittadini residente all estero che desiderano ottenere
le prestazioni sanitarie previste debbono - all' arrivo in
Italia- registrarsi presso l' Azienda Sanitaria Locale di temporanea
dimora.’’
Quindi,
in caso di bisogno, una volta rientrati in Italia ci si registra
presso la ASL della dimora temporanea, e si ha libero accesso,
con i limiti sopra descritti, all’ assistenza sanitaria.
Lieto
di poter essere di qualche aiuto alla nostra Comunità nella
Repubblica Dominicana, mi farò risentire con altri argomenti,
anche loro molto dibattuti e apparentemente incerti, argomentando
giuridicamente le conclusioni, come ho fatto per la Sanità.
Dr.
Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]
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