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DIRITTO ALLA SANITÀ PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO "DULCIS IN FUNDO"

Dulcis in fundo, dissolti i dubbi con l’ aiuto della Giurisprudenza più recente, per il definitivo K.O. degli oppositori più determinati riguardo il Diritto all ’assistenza sanitaria per gli italiani all’ estero iscritti all’A.I.R.E. vorrei riepilogare:

‘’Il connazionale iscritto all' AIRE verrà cancellato dal servizio di assistenza sanitaria (A.S.L.) ma non perderà il diritto all' assistenza ospedaliera e di pronto soccorso (per un massimo di tre mesi), durante il suo soggiorno in Italia.

I cittadini italiani residenti all' estero, e regolarmente iscritti all' anagrafe consolare, che si recano in Italia per turismo sono coperti, ai sensi dell' art. 19, comma 6, legge 23.12.1978, n.833 e dell' art. 12, comma II, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618, dall' assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Italiano per tutte le emergenze mediche di cui hanno bisogno fino ad un periodo complessivo di tre mesi nel corso dell' anno.

E' opportuno quindi munirsi di apposita dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all' estero, che viene, a richiesta, rilasciata dal Consolato Generale prima di recarsi in Italia per le vacanze, oppure puo' essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, cosi' come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 15.5.1997, n. 127 e dal D.P.R. 20.10.1998, n. 403 e non e' soggetta ad autenticazione di firma.’’

(Rif. http://www.italconphila.org/italian/sanitaria.html )

Come si può chiaramente notare si fa riferimento allo ‘’status di cittadino residente all’estero’’ e non più di ‘’emigrato’’; si ratifica che non è necessario perdere tempo al Consolato richiedendo la sua CERTIFICAZIONE, ma è sufficiente un’ autocertificazione.

In più:

Legge 15 maggio 1997, n. 127

ASSISTENZA SANITARIA

’Il cittadino residente all' estero che rientra temporaneamente in Italia ha diritto all' assistenza sanitaria gratuita erogata dal servizio sanitario nazionale (SSN) con le seguenti limitazioni:

a: l' assistenza è assicurata per un periodo massimo di novanta giorni nel corso dell' anno solare.
b: l' assistenza è limitata alle sole prestazioni urgenti ospedaliere di malattia, infortunio e maternità.

L' assistenza specialistica limitata alle visite ed accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici.

2 - assistenza ospedaliera limitata alle prestazioni in forma diretta negli ospedali pubblici e nell' istituzioni convenzionate,
3 - assistenza farmaceutica nei limiti previsti per tutti cittadini italiani. I cittadini residente all estero che desiderano ottenere le prestazioni sanitarie previste debbono - all' arrivo in Italia- registrarsi presso l' Azienda Sanitaria Locale di temporanea dimora.’’

Quindi, in caso di bisogno, una volta rientrati in Italia ci si registra presso la ASL della dimora temporanea, e si ha libero accesso, con i limiti sopra descritti, all’ assistenza sanitaria.

Lieto di poter essere di qualche aiuto alla nostra Comunità nella Repubblica Dominicana, mi farò risentire con altri argomenti, anche loro molto dibattuti e apparentemente incerti, argomentando giuridicamente le conclusioni, come ho fatto per la Sanità.

Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]


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