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Obbligo o no delle pubblicazioni da richiedere al Consolato, in caso di matrimonio contratto o da contrarre all' estero

In questa sezione tratteremo il tema dell' obbligo o no delle pubblicazioni da richiedere al Consolato, in caso di matrimonio contratto o da contrarre all' estero.

Ci sono varie differenze da sottolineare e per farle semplici e schematiche le riassumo così:

1. Dal primo Aprile dell' anno 2001, chi si è sposato o si sposerà, non aveva o non avrà l'obbligo delle pubblicazioni quando: entrambi gli sposi risiedono all' estero e contraggono matrimonio secondo le leggi del luogo. (nota a) )

In questo caso è sufficiente, che il cittadino italiano faccia la semplice comunicazione all' Autorità Consolare, ai fini della TRASCRIZIONE di atti civili avvenuti all' Estero, al/ai Comune/i di riferimento del cittadino/i, allo scopo del riconoscimento del matrimonio in Italia.

2. Prima del 1/4/2001, ( nota b )) chi si è sposato, doveva, in tutti i casi, richiedere le pubblicazioni all' Ufficio Consolare, pena il non riconoscimento in Italia.

3. Indipendentemente dalla data, se uno dei cittadini italiani ha la residenza in Italia, al momento del matrimonio deve prima ottemperare all' obbligo delle pubblicazioni da richiedere al Consolato


nota a) il D.P.R. 03/11/2000 n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2000 ed entrato in vigore 90 gg dopo la sua pubblicazione, modifica sostanzialmente il C.C. e, in particolare, con il 3º comma dell'art. 110, abroga il 2º comma dell'art. 115 del C.C. per il quale '' Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio''. Ribadisce il concetto anche l' art 16 del D.P.R., riconoscendo il matrimonio contratto all' estero secondo le leggi del luogo, nel caso che entrambi gli sposi risiedano all' estero. Quindi non sono più richieste le pubblicazioni, lo Stato Italiano accetta, semplicemente, il contratto di matrimonio effettuato all' estero innanzi all' autorità locale, secondo le leggi del luogo.


nota b ) Lo stesso D.P.R. succitato, all' art. 53, dopo i 90 giorni dalla sua pubblicazione ( 1/4/2001), specifica i casi particolari in cui la pubblicazione è ancora obbligatoria anche dopo questa data, ossia quando uno degli sposi ha la residenza all' estero. In questo caso, si deve richiedere la pubblicazione al Comune di appartenenza anagrafica, per mezzo del Consolato, in quanto ricadrebbe nell'ipotesi fatta dall suddetto art. 53 punto 2, Del D.P.R. ''uno degli sposi ha la residenza all'estero''.


Da notare che il D.P.R. succitato è un Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile.



Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]


Codice Civile
Sezione V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
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