In
questa sezione tratteremo il tema dell' obbligo o no
delle pubblicazioni da richiedere al Consolato, in caso
di matrimonio contratto o da contrarre all' estero.
Ci sono varie differenze da sottolineare e per farle semplici
e schematiche le riassumo così:
1. Dal primo Aprile dell' anno 2001, chi si è
sposato o si sposerà, non aveva o non avrà l'obbligo
delle pubblicazioni quando: entrambi gli sposi risiedono
all' estero e contraggono matrimonio secondo le leggi del
luogo. (nota a) )
In questo caso è sufficiente, che il cittadino
italiano faccia la semplice comunicazione all' Autorità
Consolare, ai fini della TRASCRIZIONE di atti civili
avvenuti all' Estero, al/ai Comune/i di riferimento del
cittadino/i, allo scopo del riconoscimento del matrimonio in
Italia.
2. Prima del 1/4/2001, ( nota b )) chi si è
sposato, doveva, in tutti i casi, richiedere le pubblicazioni
all' Ufficio Consolare, pena il non riconoscimento in Italia.
3. Indipendentemente dalla data, se uno dei cittadini
italiani ha la residenza in Italia, al momento del matrimonio
deve prima ottemperare all' obbligo delle pubblicazioni
da richiedere al Consolato
nota a) il D.P.R. 03/11/2000 n. 396, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30-12-2000 ed entrato in vigore
90 gg dopo la sua pubblicazione, modifica sostanzialmente
il C.C. e, in particolare, con il 3º comma dell'art. 110,
abroga il 2º comma dell'art. 115 del C.C. per il
quale '' Se il cittadino non risiede
nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio''.
Ribadisce il concetto anche l' art 16 del D.P.R., riconoscendo
il matrimonio contratto all' estero secondo le leggi del
luogo, nel caso che entrambi gli sposi risiedano all'
estero. Quindi non sono più richieste le pubblicazioni,
lo Stato Italiano accetta, semplicemente, il contratto di
matrimonio effettuato all' estero innanzi all' autorità
locale, secondo le leggi del luogo.
nota b ) Lo stesso D.P.R. succitato, all' art. 53,
dopo i 90 giorni dalla sua pubblicazione ( 1/4/2001), specifica
i casi particolari in cui la pubblicazione è
ancora obbligatoria anche dopo questa data, ossia quando
uno degli sposi ha la residenza
all' estero. In questo caso, si deve richiedere
la pubblicazione al Comune di appartenenza anagrafica, per mezzo
del Consolato, in quanto ricadrebbe nell'ipotesi fatta dall
suddetto art. 53 punto 2, Del D.P.R. ''uno
degli sposi ha la residenza all'estero''.
Da
notare che il D.P.R. succitato è un Regolamento per la
revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello
stato civile.
Dr.
Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]
Codice
Civile
Sezione
V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri
nello Stato
Approfondimenti