Codice
Civile
Sezione
V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero
e degli stranieri nello Stato
115. Matrimonio del cittadino all' estero. - Il cittadino
è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione
prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese
straniero secondo le forme ivi stabilite.
[La pubblicazione deve anche farsi
nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino
non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo
domicilio] (1).
NOTA
(1) In rosso, comma abrogato ex art. 110, D.P.R.
3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile). Cfr. anche art. 53 del citato decreto.
D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento
dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30-12-2000
Art.-16
(Matrimonio-celebrato-all' estero)
1. Il matrimonio all' estero, quando gli sposi sono entrambi
cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano
e l 'altro è cittadino straniero, può essere celebrato
innanzi all' autorità diplomatica o consolare competente,
oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi
del luogo. In quest' ultimo caso una copia dell' atto
è rimessa a cura degli interessati all' autorità
diplomatica o consolare.
Art.-53
(Casi-particolari)
1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l ufficiale
dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione
provvede a richiederla anche all' ufficiale dello stato civile
del comune in cui risiede l' altro sposo.
2. Quando uno degli sposi ha la residenza
all' estero, l' ufficiale dello stato civile cui ne è
fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla
competente autorità diplomatica o consolare nei modi
previsti dall' articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta
di pubblicazione viene fatta alla competente autorità
diplomatica o consolare, quest' ultima la trasmette, in esenzione
da ogni onere, all' ufficiale dello stato civile del comune
di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.
3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio
diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione,
può richiedere la celebrazione del matrimonio all' ufficiale
dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi
eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 109 del codice civile.
2. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti,
quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio
all' autorità richiedente il certificato di eseguita
pubblicazione''.
Art.-10
-
(Abrogazioni e modifiche)
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 109 del presente regolamento,
è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono
richiamate disposizioni dell' ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si
intende effettuato alle corrispondenti norme del presente
regolamento.
1. Sono abrogati: il secondo comma dell' articolo 93,
il secondo e il terzo comma dell' articolo 94, l' articolo 95,
l' articolo 97, l' ultimo comma dell' articolo 100, il secondo
comma dell' articolo 103, il primo comma dell' articolo 104,
il secondo comma dell' articolo 115, l' articolo 454, del
codice civile. NOTA (1)
Inoltre
La Circolare n. 2, emessa nel 2001, dalla Direzione Generale
dell' Amministrazione Civile, Divisione Servizi Locali d' Interesse
Statale mandata, tra gli altri anche al Ministero degli
Esteri, che ha per
O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396 dice:
Atti
formati all'estero (Titolo IV) secondo paragrafo:
L' autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere
copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani
formati all'e stero individuando il comune competente secondo
i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17 del D.P.R.
......................................omissis....................al
quarto paragrafo continua:
I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati
soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla
data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30 marzo
2001.
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]
Vedi
- Obbligo o no delle pubblicazioni da richiedere al Consolato,
in caso di matrimonio contratto o da contrarre all' estero.