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Del matrimonio dei cittadini in paese straniero
e degli stranieri nello Stato
Codice Civile

Sezione V

Del matrimonio dei cittadini in paese straniero
e degli stranieri nello Stato


115. Matrimonio del cittadino all' estero. - Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
[La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio] (1).

NOTA
(1) In rosso, comma abrogato ex art. 110, D.P.R. 3-11-2000, n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile). Cfr. anche art. 53 del citato decreto.

D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell' ordinamento dello stato civile, a norma dell' articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30-12-2000

Art.-16
(Matrimonio-celebrato-all' estero)
1. Il matrimonio all' estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l 'altro è cittadino straniero, può essere celebrato
innanzi all' autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest' ultimo caso una copia dell' atto è rimessa a cura degli interessati all' autorità diplomatica o consolare.

Art.-53
(Casi-particolari)

1. Se gli sposi risiedono in comuni diversi, l ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all' ufficiale dello stato civile del comune in cui risiede l' altro sposo.

2. Quando uno degli sposi ha la residenza all' estero, l' ufficiale dello stato civile cui ne è fatta richiesta in Italia fa eseguire la pubblicazione alla competente autorità diplomatica o consolare nei modi previsti dall' articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio1967, n. 200. Se invece la richiesta di pubblicazione viene fatta alla competente autorità diplomatica o consolare, quest' ultima la trasmette, in esenzione da ogni onere, all' ufficiale dello stato civile del comune di residenza attuale in Italia di uno degli sposi.

3. Nel caso previsto nel comma 2, il capo dell'ufficio diplomatico o consolare, una volta eseguita la pubblicazione, può richiedere la celebrazione del matrimonio all' ufficiale dello stato civile del comune, in Italia, nel quale gli sposi eventualmente intendano contrarre matrimonio, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 109 del codice civile.

2. Gli uffici cui è richiesta la pubblicazione sono tenuti, quando questa è stata eseguita, a trasmettere senza indugio all' autorità richiedente il certificato di eseguita pubblicazione''.

Art.-10 -
(Abrogazioni e modifiche)


1. Salvo quanto disposto dall' articolo 109 del presente regolamento, è abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

2. Quando in leggi, regolamenti o altri atti normativi sono richiamate disposizioni dell' ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.1238, il richiamo si intende effettuato alle corrispondenti norme del presente regolamento.

1. Sono abrogati: il secondo comma dell' articolo 93, il secondo e il terzo comma dell' articolo 94, l' articolo 95, l' articolo 97, l' ultimo comma dell' articolo 100, il secondo comma dell' articolo 103, il primo comma dell' articolo 104, il secondo comma dell' articolo 115, l' articolo 454, del codice civile. NOTA (1)

Inoltre La Circolare n. 2, emessa nel 2001, dalla Direzione Generale dell' Amministrazione Civile, Divisione Servizi Locali d' Interesse Statale mandata, tra gli altri anche al Ministero degli Esteri, che ha per
O G G E T T O: Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 dice:

Atti formati all'estero (Titolo IV) secondo paragrafo:
L' autorità diplomatica o consolare deve ora trasmettere copia degli atti e dei provvedimenti relativi ai cittadini italiani formati all'e stero individuando il comune competente secondo i criteri indicati, a cascata, nel predetto art. 17 del D.P.R.


......................................omissis....................al quarto paragrafo continua:

I registri delle pubblicazioni di matrimonio, essendo stati soppressi con il nuovo regolamento devono essere chiusi alla data di entrata in vigore dello stesso e cioè il 30 marzo 2001.

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]


Vedi - Obbligo o no delle pubblicazioni da richiedere al Consolato, in caso di matrimonio contratto o da contrarre all' estero.