DPR
. 3/11/2000, n. 396
Art.-16
(Matrimonio-celebrato-all' estero)
1.
Il matrimonio all' estero, quando gli sposi sono entrambi
cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano
e l' altro è cittadino straniero, può essere
celebrato innanzi all' autorità diplomatica o consolare
competente, oppure innanzi all' autorità locale
secondo le leggi del luogo. In quest' ultimo caso una
copia dell' atto è rimessa a cura degli interessati
all' autorità diplomatica o consolare.
Art.-17
(Trasmissione-di-atti)
1. L' autorità diplomatica o consolare trasmette ai
fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti
relativi al cittadino italiano formati all' estero all' ufficiale
dello stato civile del comune in cui l' interessato ha o dichiara
che intende stabilire la propria residenza
Art.-20
(Certificazione-sostitutiva)
1. L' autorità diplomatica o consolare che non
è in grado di ottenere dalle autorità locali
copie degli atti di stato civile formati all' estero,
che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare,
ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato
gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva
della documentazione non potuta acquisire che verrà
trascritta presso i comuni italiani
Dr.
Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]