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REGOLAMENTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.11.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del … ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della Giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) "elettore", il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;
d) "ufficio consolare", uno degli uffici di cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) "circoscrizione consolare", l'ambito di competenza territoriale dell'ufficio consolare;
f) "Comitato", il Comitato degli italiani all'estero.

2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per "data stabilita per le votazioni" e "giorno stabilito per le votazioni" si intende l'ultimo giorno utile per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio consolare.

Art. 2.
Istituzione di un nuovo Comitato

1. In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge.

2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario. Il testo del regolamento è trasmesso per conoscenza al capo dell'ufficio consolare.

Art. 3.
Compiti e funzioni del Comitato

1. I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata.

2. Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge sono convocate, previa intesa, o dall'autorità consolare o dal Comitato. Al momento della convocazione è concordato l'ordine del giorno ed è predisposta la documentazione utile all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

3. I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della legge.

4. Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività. Entro quindici giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste al Presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.

5. Il capo dell'ufficio consolare comunica al Presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell'ufficio consolare.

6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano le funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d), e), g) e h), della legge.

7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attività entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 4.
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri

1. L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge, è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che è trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare (originale o copia autenticata), datata, firmata dal Presidente del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall'ufficio consolare competente.

2. Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.

3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.

Art. 5.
Sede provvisoria del Comitato

1. In occasione della prima istituzione del Comitato, il capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperimento di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge.

Art. 6.
Eleggibilità

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo della legge, le cause di ineleggibilità sono verificate in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l'assistenza.

3. La causa di ineleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge è riferita ai mandati successivi all'entrata in vigore della legge.

Art. 7.
Verifica della condizione degli eletti

1. Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei propri membri.

2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato.

3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o aesprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.

5. Contro la deliberazione adottata, il membro può interessare la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l'autorità consolare, il Segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e i membri del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero residenti nello Stato ove opera il Comitato.

6. Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 8.
Comitato dei presidenti

1. La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva alle elezioni è convocata dall'ambasciatore entro sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. Il Comitato dei presidenti elegge il Presidente tra i propri membri.

Art. 9.
Membri stranieri di origine italiana

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito compete all'autorità consolare.

2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato è arrotondato all'unità inferiore.

4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di convocazione dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.

5. Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della legge.

Art. 10.
Durata in carica e scioglimento del Comitato

1. I membri del Comitato entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della legge.

2. Il Comitato resta in carica fino all'indizione delle elezioni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

3. Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge decorre dalla data stabilita per le votazioni.

4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4, della legge è nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.

Art. 11.
Elenco aggiornato

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse dalla determinazione della consistenza delle comunità italiane ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 15, comma 4, della legge e dallo svolgimento della relativa campagna elettorale.

3. L'autorità consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalità politico-elettorali stabilite dalla legge.

4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.

Art. 12.
Determinazione del numero dei membri del Comitato

1. Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni, il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati più recenti dell'elenco aggiornato, è resa non oltre il ventesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.

Art. 13.
Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale

1. Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare, con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, le elezioni del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio consolare.

3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.

4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.

5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge. L'ufficio elettorale è presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo rappresentante, ed è composto da almeno altri due membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio consolare, ove possibile di ruolo.

6. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al pubblico.

7. L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati e adotta iniziative per promuovere la più ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizione di parità tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni di parità tra loro.

Art. 14.
Presentazione delle liste dei candidati

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonché tutti i nominativi dei candidati.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.

3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura di ciascun candidato;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge.

4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata, corredata della prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive notificazioni.

5. Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale, appena questo è costituito, unitamente al verbale delle operazioni compiute.

6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo dell'ufficio consolare.

7. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.

8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 15.
Comitato elettorale circoscrizionale

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla data di indizione delle elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle associazioni degli emigrati italiani che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, le associazioni degli emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio consolare tale elenco.

2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, con decreto del capo dell'ufficio consolare è costituito il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b);
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.

3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante sorteggio tra i designati.

Art. 16.
Ammissione delle liste

1. Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in più liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'età richiesta per l'elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilità;
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione.

Art. 17.
Stampa e invio del materiale elettorale

1. La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno, il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista, secondo il modello di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.

2. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.

3. Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto, di cui all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all'identità dell'elettore.

4. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

Art. 18.
Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 19.
Ammissione al voto dei
cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

Art. 20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto

1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata richiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalità previste dall'articolo 19, comma 2.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 19, comma 3. Tale elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.

Art. 21.
Nomina degli scrutatori

1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale:
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.

3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.

Art. 22.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge.

2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

3. Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un numero di elettori inferiore a cento.

4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.

5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonché copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare, i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste.

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario:
a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un'unica circoscrizione consolare;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale;
3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione del voto è chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui è incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 23.
Operazioni di scrutinio

1. Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, si procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto e la apre;
b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario;
c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

Art. 24.
Verbali

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, il numero delle buste esterne consegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate nonché contestate e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.

2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:
a) le schede annullate;
b) le schede bianche, le schede nulle;
c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
d) le schede valide;
e) la lista degli elettori.

4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.

5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.

Art. 25.
Voti contestati

1. Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti.

2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, è allegato al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.

Art. 26.
Ripartizione dei seggi

1. Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale circoscrizionale:
a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parità di cifre individuali, l'ordine di presentazione nella lista.

2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che ha ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.

Art. 27.
Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati dal comitato stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

Art. 28.
Impedimenti alle elezioni

1. Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari, espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo gli impedimenti comunque verificatisi all'elezione del Comitato o dei Comitati, le motivazioni che li hanno determinati e l'azione svolta per rimuoverli.

2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, può disporre che le elezioni siano ripetute.

Art. 29.
Prima seduta del Comitato

1. La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.

2. La prima seduta del Comitato è convocata dal Presidente del Comitato precedente. Se il Comitato precedente è stato sciolto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge, o se il Comitato è di nuova istituzione, la prima seduta del Comitato è convocata dal capo dell'ufficio consolare.

3. Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali la seduta è presieduta dal più anziano di età.

4. Il Segretario provvisorio è il membro più giovane del Comitato.

5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonché dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilità di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 7 del presente regolamento.

6. Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge, il Presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.

7. Eletto il Presidente, si procede, a maggioranza semplice, all'elezione del Segretario di cui all'articolo 4, comma 2, della legge.

8. Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.

Art. 30.
Adempimenti del segretario del Comitato

1. Il Segretario del Comitato svolge le funzioni di Segretario dell'esecutivo, anche se non ne è membro, e cura la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti concernenti l'attività del Comitato e dell'esecutivo.

2. I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato.

3. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario, è trasmessa al capo dell'ufficio consolare.

Art. 31.
Pubblicità delle sedute

1. Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute trasmettendo i relativi verbali all'autorità consolare, che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.

Art. 32.
Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare

1. Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo 12 comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il capo dell'ufficio consolare può essere rappresentato dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 33.
Soluzione delle controversie

1. In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge, il parere richiesto dal Ministero degli affari esteri all'autorità consolare, al Segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 34.
Esenzione dai diritti consolari

1. Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 35.
Assenza di oneri

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 36.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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