REGOLAMENTO
Schema
di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento
di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante
Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani
all'estero.
(Approvato dal Consiglio dei Ministri il 27.11.2003)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto
l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto
l'articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito
il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero,
di cui dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre
1989, n. 368, e successive modificazioni, reso in data
21 novembre 2003;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del …
;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del … ;
Sulla
proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della Giustizia, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica;
E
M A N A
il seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato
dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo
5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) "elettore", il cittadino italiano residente
nella circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo
13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali
di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre
2001, n. 459, e all'articolo 5, comma 8, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104;
d) "ufficio consolare", uno degli uffici di
cui all'articolo 29, comma primo, primo periodo, della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) "circoscrizione consolare", l'ambito di competenza
territoriale dell'ufficio consolare;
f) "Comitato", il Comitato degli italiani all'estero.
2.
Ai fini della legge e del presente regolamento, per "data
stabilita per le votazioni" e "giorno stabilito
per le votazioni" si intende l'ultimo giorno utile
per l'arrivo delle buste contenenti le schede votate all'ufficio
consolare.
Art.
2.
Istituzione di un nuovo Comitato
1.
In caso di istituzione di un nuovo Comitato, il capo dell'ufficio
consolare indice le elezioni entro quarantacinque giorni
dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, commi
1 e 3, della legge.
2.
In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta
giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all'adozione
del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento
e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle
norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme
di diritto internazionale e comunitario. Il testo del
regolamento è trasmesso per conoscenza al capo
dell'ufficio consolare.
Art.
3.
Compiti e funzioni del Comitato
1.
I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati
dal Presidente o da persona da lui delegata.
2.
Le riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge sono convocate, previa intesa, o dall'autorità
consolare o dal Comitato. Al momento della convocazione
è concordato l'ordine del giorno ed è predisposta
la documentazione utile all'esame degli argomenti all'ordine
del giorno.
3.
I pareri e le proposte di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere e) ed f), della legge sono formulate dal Comitato
entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle
riunioni congiunte di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge.
4.
Le richieste di contributo di cui all'articolo 2, comma
4, lettera g), della legge devono pervenire all'ufficio
consolare corredate dal bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione
illustrante il programma di attività. Entro quindici
giorni il capo dell'ufficio consolare comunica tali richieste
al Presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente
convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni
di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito,
del quale dà immediata comunicazione scritta al
capo dell'ufficio consolare.
5.
Il capo dell'ufficio consolare comunica al Presidente
del Comitato le richieste di contributo di cui all'articolo
2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano
inoltrate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato,
appositamente convocato, formula, entro trenta giorni
dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del
quale dà immediata comunicazione scritta al capo
dell'ufficio consolare.
6.
I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti
dall'articolo 23, comma 3, della legge esercitano le funzioni
di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d), e), g)
e h), della legge.
7.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge, i patronati
operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi
da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto
sulla propria attività entro il 30 novembre di
ogni anno.
Art.
4.
Finanziamenti annuali disposti
dal Ministero degli affari esteri
1.
L'erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre
dell'anno, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge,
è subordinata alla corretta presentazione della
documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato,
che è trasmessa al Ministero degli affari esteri,
tramite il capo dell'ufficio consolare, in duplice esemplare
(originale o copia autenticata), datata, firmata dal Presidente
del Comitato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della
legge e vistata dall'ufficio consolare competente.
2.
Le verifiche previste dall'articolo 3, comma 7, della
legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare
competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma,
e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette
verifiche possono essere effettuate direttamente dagli
organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3.
Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato,
la documentazione contabile e amministrativa è
consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al nuovo
titolare. Della consegna è redatto un verbale di
consistenza.
Art.
5.
Sede provvisoria del Comitato
1.
In occasione della prima istituzione del Comitato, il
capo dell'ufficio consolare si adopera per il reperimento
di una sede in cui il Comitato possa provvisoriamente
riunirsi, in attesa che esso reperisca la sede definitiva,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge.
Art.
6.
Eleggibilità
1.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge, sono eleggibili
i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare
e candidati in una delle liste presentate, iscritti nell'elenco
aggiornato e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
55, comma 1, e dagli articoli 58, 59, 60 e 61 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni.
2.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, secondo periodo della
legge, le cause di ineleggibilità sono verificate
in base all'atto costitutivo o allo statuto degli enti
gestori di attività scolastiche e dei comitati
per l'assistenza.
3.
La causa di ineleggibilità di cui all'articolo
8, comma 1, della legge è riferita ai mandati successivi
all'entrata in vigore della legge.
Art.
7.
Verifica della condizione degli eletti
1.
Il Comitato giudica delle cause di ineleggibilità
e di incompatibilità dei propri membri.
2.
Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna
delle condizioni previste come causa di ineleggibilità,
ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi
successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità
previste, il Comitato la contesta al membro interessato.
3.
Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità
sopravvenute o di incompatibilità.
4.
Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 3, il Comitato delibera definitivamente
e, se ritiene sussistente la causa di ineleggibilità
o di incompatibilità, invita a rimuoverla o aesprimere,
se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Se il membro non vi provvede entro i successivi dieci
giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
5.
Contro la deliberazione adottata, il membro può
interessare la Direzione generale competente del Ministero
degli affari esteri la quale, entro sessanta giorni, adotta
un provvedimento definitivo, sentiti l'autorità
consolare, il Segretario generale del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero e i membri del Consiglio Generale
degli Italiani all'Estero residenti nello Stato ove opera
il Comitato.
6.
Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata
nella segreteria del Comitato e notificata, entro i cinque
giorni successivi, a colui che è stato dichiarato
decaduto.
7.
Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate
di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
Art.
8.
Comitato dei presidenti
1.
La prima riunione del Comitato dei presidenti successiva
alle elezioni è convocata dall'ambasciatore entro
sei mesi dalla data di svolgimento delle medesime. Il
Comitato dei presidenti elegge il Presidente tra i propri
membri.
Art.
9.
Membri stranieri di origine italiana
1.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge, possono far parte
del Comitato i cittadini stranieri di origine italiana
per parte di almeno uno dei genitori fino al quarto grado
in linea retta di ascendenza. L'accertamento del requisito
compete all'autorità consolare.
2.
Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista
delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare
da almeno cinque anni, fornita per l'occasione dall'ufficio
consolare, chiede alle associazioni medesime di designare
entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di
origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei
membri da cooptare ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e
2, della legge.
3.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge, il numero
delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato
è arrotondato all'unità inferiore.
4.
Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne
completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni
di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di convocazione
dell'assemblea prevista per l'elezione dei rappresentanti
del Paese al Consiglio generale degli italiani all'estero,
di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n.
368, e successive modificazioni.
5.
Ai membri cooptati si applica l'articolo 5, comma 4, della
legge.
Art.
10.
Durata in carica e scioglimento del Comitato
1.
I membri del Comitato entrano in carica all'atto della
proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena
emanato il decreto di cui all'articolo 8, comma 3, della
legge.
2.
Il Comitato resta in carica fino all'indizione delle elezioni,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione
delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3.
Il quinquennio di cui all'articolo 8, comma 1, della legge
decorre dalla data stabilita per le votazioni.
4.
Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all'articolo
8, comma 4, della legge è nominato un Commissario
straordinario che resta in carica fino al giorno della
prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni,
la documentazione contabile e amministrativa è
consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al Commissario
straordinario. Della consegna è redatto un verbale
di consistenza.
Art.
11.
Elenco aggiornato
1.
Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, i termini
per l'iscrizione nell'elenco aggiornato sono definiti
dall'articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104.
2.
Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati
per finalità diverse dalla determinazione della
consistenza delle comunità italiane ai sensi dell'articolo
1, comma 1, e dell'articolo 5, comma 1, della legge e
dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, dell'articolo 13, comma 1, e
dell'articolo 15, comma 4, della legge e dallo svolgimento
della relativa campagna elettorale.
3.
L'autorità consolare consente a chi ne fa richiesta
di copiare l'elenco degli aventi diritto al voto, ovvero
può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo
o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente
per le finalità politico-elettorali stabilite dalla
legge.
4.
Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici
consolari, il Ministero dell'interno e i Comuni.
Art.
12.
Determinazione del numero dei membri del Comitato
1.
Entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni,
il Ministero dell'interno comunica al Ministero degli
affari esteri e al Ministro per gli italiani nel mondo
il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole
circoscrizioni consolari, sulla base dei dati dell'elenco
aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
2.
Se l'indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell'articolo
15, comma 1, della legge, viene a cadere nell'anno antecedente
la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di
cui al comma 1, riferita ai dati più recenti dell'elenco
aggiornato, è resa non oltre il ventesimo giorno
successivo all'arrivo della richiesta del Ministero degli
affari esteri.
Art.
13.
Indizione delle elezioni e istituzione dell'ufficio elettorale
1.
Entro il decimo giorno successivo alla data di indizione
delle elezioni, il Ministero dell'interno comunica in
via informatica al Ministero degli affari esteri e al
Ministro per gli italiani nel mondo l'elenco degli aventi
diritto al voto, ripartito per circoscrizione consolare,
con l'indicazione, ove risultante, dell'assenza del requisito
della residenza da almeno sei mesi nella circoscrizione
consolare, ai fini della successiva distribuzione in via
informatica agli uffici consolari per gli adempimenti
previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge, le elezioni
del Comitato sono indette con decreto del capo dell'ufficio
consolare.
3.
Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri
del Comitato da eleggere, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, della legge, sulla base dei dati di cui all'articolo
12, comma 1, del presente regolamento.
4.
Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito
per le votazioni e il giorno della prima seduta del Comitato.
5.
Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell'ufficio
consolare istituisce l'ufficio elettorale di cui all'articolo
16, comma 1, della legge. L'ufficio elettorale è
presieduto dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo
rappresentante, ed è composto da almeno altri due
membri di cittadinanza italiana, dipendenti dell'ufficio
consolare, ove possibile di ruolo.
6.
L'ufficio consolare espone le liste dei candidati nei
propri locali accessibili al pubblico.
7.
L'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione
rivolti alle comunità italiane all'estero le liste
dei candidati e adotta iniziative per promuovere la più
ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle
forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione
di messaggi politici elettorali in condizione di parità
tra loro. L'ufficio consolare invita gli editori di quotidiani
e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive
che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire
ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi
per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni
di parità tra loro.
Art.
14.
Presentazione delle liste dei candidati
1.
Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni
di presentazione delle liste dei candidati possono essere
firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore,
il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché
la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle
firme riportano il contrassegno di lista, nonché
tutti i nominativi dei candidati.
2.
Le liste sono formate da un numero di candidati almeno
pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non
superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri
e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri.
Di ogni candidato è indicato il cognome, il nome,
il luogo e la data di nascita, nonché un numero
progressivo assegnato dal presentatore della lista.
3.
Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione
della candidatura di ciascun candidato;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di
uno supplente per il comitato elettorale circoscrizionale,
ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge.
4.
Ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata,
corredata della prescritta documentazione, da uno dei
candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale,
nelle ore d'ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno
successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore
dichiara il proprio domicilio ai fini delle successive
notificazioni.
5.
Il presidente dell'ufficio elettorale rilascia ricevuta
degli atti presentati, indicando giorno e ora della presentazione
e provvede a trasmetterli al comitato elettorale circoscrizionale,
appena questo è costituito, unitamente al verbale
delle operazioni compiute.
6.
Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate
al capo dell'ufficio consolare.
7.
L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle
firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori
ivi residenti, richieste dalla legge e dal presente regolamento.
8.
A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data
di indizione delle elezioni l'ufficio consolare provvede
al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro
ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi,
che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste
elettorali della relativa circoscrizione, sulla base degli
atti in suo possesso alla data della richiesta.
Art.
15.
Comitato elettorale circoscrizionale
1.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge, entro
il decimo giorno successivo alla data di indizione delle
elezioni, il capo dell'ufficio consolare richiede alle
associazioni degli emigrati italiani che operano nella
circoscrizione consolare da almeno cinque anni un elenco
di propri rappresentanti, designati nell'osservanza dei
rispettivi statuti, ai fini della loro inclusione nel
comitato elettorale circoscrizionale. Entro il secondo
giorno successivo alla scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle liste, le associazioni degli
emigrati italiani comunicano, anche collettivamente, all'ufficio
consolare tale elenco.
2.
Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste, con decreto
del capo dell'ufficio consolare è costituito il
comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste
di candidati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera
b);
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati
italiani di cui al comma 1, in numero non superiore a
sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a centomila
cittadini italiani iscritti nell'elenco aggiornato e non
superiore a dodici nelle altre circoscrizioni.
3.
Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni
degli emigrati italiani di cui al comma 1 supera i limiti
di cui al comma 2, lettera b), i rappresentanti delle
associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante
sorteggio tra i designati.
Art.
16.
Ammissione delle liste
1.
Entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle liste, il comitato
elettorale circoscrizionale:
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto
di elettori residenti nella circoscrizione consolare,
dichiarandole non valide se non corrispondono a questa
condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle
liste, se questi sono identici o confondibili con quelli
presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione
in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un
numero di candidati superiore a sedici per i Comitati
composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati
composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali
manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono
compresi in più liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel
giorno stabilito per le votazioni, non hanno l'età
richiesta per l'elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono
residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito
delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g),
da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri
del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara
la non ammissibilità;
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati
di ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine in cui vi
sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo
secondo l'ordine di presentazione.
Art.
17.
Stampa e invio del materiale elettorale
1.
La scheda elettorale riporta, accanto al contrassegno,
il cognome e il nome dei candidati di ciascuna lista,
secondo il modello di cui alle tabelle A, B e C allegate
al presente regolamento.
2.
Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità
delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle
A, B e C allegate al presente regolamento.
3.
Il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto,
di cui all'articolo 17, comma 6, della legge, riporta
unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione
nell'elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti
dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente
all'identità dell'elettore.
4.
L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema
postale più affidabile disponibile nello Stato
in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità
previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6
e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta,
anche collettiva, dell'invio.
5.
Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede
pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo 17, comma 7, della legge
e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di
cui all'articolo 17, comma 5, della legge sono registrati
il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre
il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle medesime
presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate,
non utilizzate e quindi incenerite, le modalità
dell'incenerimento.
Art.
18.
Espressione del voto
1.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, l'elettore
esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena
l'annullamento della scheda.
2.
È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato
non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo
da ogni altro candidato della medesima lista.
3.
Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in
una lista diversa da quella votata.
4.
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito
per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
Art.
19.
Ammissione al voto dei
cittadini cancellati per irreperibilità
1.
I cittadini cancellati per irreperibilità dalle
liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della
legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni,
che si presentano entro l'undicesimo giorno precedente
la data stabilita per le votazioni all'ufficio consolare
chiedendo di essere reiscritti nell'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza
di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione
della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative
al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune
che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette
entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile,
in via telematica la relativa richiesta al comune, che
invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le
successive ventiquattro ore.
3.
Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito
elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica.
Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio
del voto per corrispondenza.
Art.
20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al
voto
1.
Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi
dall'elenco degli aventi diritto al voto comunicato dal
Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri
e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo
13, comma 1, e che si presentano entro l'undicesimo giorno
precedente la data stabilita per le votazioni all'ufficio
consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza
di cui all'articolo 14, comma 1, della legge, sono ammessi
al voto con le modalità previste dall'articolo
19 del presente regolamento se dimostrano di essere iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se
la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE
è stata chiesta dall'ufficio consolare entro il
31 dicembre dell'anno precedente.
2.
Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi
dall'elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli
uffici consolari competenti se dai propri atti risulta
che gli stessi sono iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento
della posizione AIRE è stata richiesta dall'ufficio
consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa
acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza
di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo
rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalità
previste dall'articolo 19, comma 2.
3.
Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo
sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo
19, comma 3. Tale elenco è trasmesso al comitato
elettorale circoscrizionale.
Art.
21.
Nomina degli scrutatori
1.
Entro il quindicesimo giorno precedente la data stabilita
per le votazioni, i presentatori delle liste ammesse consegnano
al comitato elettorale circoscrizionale:
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore,
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione
consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di
uno supplente.
2.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, il comitato
elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra
gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse
con modalità tali da garantire, ove possibile,
la partecipazione di tutte le liste.
3.
Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
Art.
22.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
1.
Ai fini dello scrutinio sono valide le buste pervenute
agli uffici consolari entro le ore 24 del giorno stabilito
per le votazioni, anche se spedite oltre il termine previsto
dall'articolo 17, comma 6, della legge.
2.
Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi
atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i
seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.
3.
Ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge,
il presidente del comitato elettorale circoscrizionale
costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali.
In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila
elettori, tali elettori sono ripartiti tra più
seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione
di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo
seggio un numero di elettori inferiore a cento.
4.
Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni,
nell'ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale,
il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia
il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori
e il segretario precedentemente nominato. Il presidente
invita inoltre i rappresentanti di lista designati per
il seggio ad assistere alle operazioni.
5.
Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato
elettorale circoscrizionale, l'estratto del verbale di
nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti
di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il
materiale occorrenti per le operazioni, nonché
copia autentica dell'elenco degli elettori, copia dell'elenco
aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare,
i plichi con le buste contenenti schede unitamente alla
comunicazione del numero di queste.
6.
Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura
dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato
elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni
di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal
vice presidente e dal segretario:
a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde
al numero delle buste indicate nella lista compilata e
consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale
circoscrizionale;
b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono
da un'unica circoscrizione consolare;
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle
buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti
operazioni:
1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato
elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente
la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene
a elettore incluso nell'elenco trasmesso dal comitato
elettorale circoscrizionale;
3) accerta se la busta contenente la scheda con l'espressione
del voto è chiusa, integra e non reca alcun segno
di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la
scheda inclusa in una busta che contiene più di
un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando
di elettore che ha votato più di una volta, o di
elettore non appartenente alla circoscrizione consolare,
o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni
di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima
busta insieme al tagliando o al certificato elettorale,
o non accompagnata nella busta esterna né dal tagliando
né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare
la scheda se il tagliando non è stato staccato
dal certificato elettorale ma è incluso nella busta
esterna, ovvero nel caso in cui è incluso nella
busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
7.
I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste
contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio
sono separati dalle buste stesse in modo tale che non
sia possibile procedere alla identificazione del voto.
Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo
scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento,
per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio
accerta l'avvenuta votazione apponendo la propria firma
accanto al nome nell'apposita colonna della lista degli
aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni,
i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi
con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.
Art.
23.
Operazioni di scrutinio
1.
Completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento
nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti
la scheda con l'espressione del voto, si procede alle
operazioni di spoglio. A tale fine:
a) il vice presidente del seggio estrae successivamente
dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che
reca l'espressione del voto e la apre;
b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria
firma sul retro di essa e la consegna al segretario;
c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi
e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun
candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita
cassetta.
2.
Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di
esse è fatta menzione nel verbale.
Art.
24.
Verbali
1.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, nel
verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti
di lista, il numero delle buste esterne consegnate al
seggio dal comitato elettorale circoscrizionale, il numero
delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere
allo scrutinio, contestate e assegnate nonché contestate
e non assegnate, i risultati elettorali, il numero dei
votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali
proteste e reclami presentati nonché le modalità
di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il
materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, è
letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti
i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
2.
Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza
numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale
con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede
nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli,
delle schede annullate senza procedere allo scrutinio,
delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate
e non assegnate, verificando la congruità dei dati,
e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel
verbale.
3.
Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione
di un plico contenente gli esemplari del verbale, con
allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti
relativi alle operazioni del seggio, nonché, in
plichi separati:
a) le schede annullate;
b) le schede bianche, le schede nulle;
c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di
tenere distinte le schede contenenti voti contestati e
assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente
non assegnati;
d) le schede valide;
e) la lista degli elettori.
4.
I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine
delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente
del comitato elettorale circoscrizionale.
5.
Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale
circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati
al comma 1.
Art.
25.
Voti contestati
1.
Entro quarantotto ore dal ricevimento dei plichi di cui
all'articolo 24, comma 3, il comitato elettorale circoscrizionale
procede, per ogni seggio, al riesame delle schede contenenti
voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo
presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste
e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della
proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti.
2.
Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono
chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai
componenti del comitato elettorale, è allegato
al verbale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge.
Art.
26.
Ripartizione dei seggi
1.
Compiute le operazioni di scrutinio, il comitato elettorale
circoscrizionale:
a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale
dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi
quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per
il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni
lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale
risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando
i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato,
compresi quelli assegnati ai sensi dell'articolo 25, comma
1;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna
lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo,
a parità di cifre individuali, l'ordine di presentazione
nella lista.
2.
I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui
al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti
alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alla lista
che ha ottenuto il più alto numero di voti validi.
Sono considerati resti anche i voti delle liste che non
hanno ottenuto alcun quoziente.
Art.
27.
Proclamazione degli eletti
1.
Il presidente del comitato elettorale circoscrizionale,
in conformità ai risultati accertati dal comitato
stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali
ciascuna lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista
dall'articolo 26, comma 1, lettera c), i candidati che
hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
Art.
28.
Impedimenti alle elezioni
1.
Il capo della competente rappresentanza diplomatica, anche
sulla base delle comunicazioni dei dipendenti uffici consolari,
espone al Ministero degli affari esteri e al Ministro
per gli italiani nel mondo gli impedimenti comunque verificatisi
all'elezione del Comitato o dei Comitati, le motivazioni
che li hanno determinati e l'azione svolta per rimuoverli.
2.
Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della
legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro
per gli italiani nel mondo, può disporre che le
elezioni siano ripetute.
Art.
29.
Prima seduta del Comitato
1.
La prima seduta del Comitato ha luogo non oltre il ventesimo
giorno successivo alla data stabilita per le votazioni.
2.
La prima seduta del Comitato è convocata dal Presidente
del Comitato precedente. Se il Comitato precedente è
stato sciolto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della
legge, o se il Comitato è di nuova istituzione,
la prima seduta del Comitato è convocata dal capo
dell'ufficio consolare.
3.
Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal
membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale.
In caso di parità di cifre individuali la seduta
è presieduta dal più anziano di età.
4.
Il Segretario provvisorio è il membro più
giovane del Comitato.
5.
Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto,
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina
la condizione degli eletti ai sensi dell'articolo 5, commi
2 e 4, e dell'articolo 8, comma 1, della legge, nonché
dell'articolo 6 del presente regolamento e dichiara la
ineleggibilità di essi se sussiste qualcuna delle
cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata
dall'articolo 7 del presente regolamento.
6.
Il Comitato elegge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
della legge, il Presidente, che assume la carica immediatamente
dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente
della seduta.
7.
Eletto il Presidente, si procede, a maggioranza semplice,
all'elezione del Segretario di cui all'articolo 4, comma
2, della legge.
8.
Il Comitato procede quindi all'elezione dell'esecutivo
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge.
Art.
30.
Adempimenti del segretario del Comitato
1.
Il Segretario del Comitato svolge le funzioni di Segretario
dell'esecutivo, anche se non ne è membro, e cura
la tenuta dei verbali delle sedute e degli altri atti
concernenti l'attività del Comitato e dell'esecutivo.
2.
I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma
1 sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare
o di un suo rappresentante appositamente delegato.
3.
Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Presidente
e controfirmata dal Segretario, è trasmessa al
capo dell'ufficio consolare.
Art.
31.
Pubblicità delle sedute
1.
Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute
trasmettendo i relativi verbali all'autorità consolare,
che li espone nei propri locali accessibili al pubblico.
Art.
32.
Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare
1.
Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, all'articolo
12 comma 2, e all'articolo 23, comma 4, della legge, il
capo dell'ufficio consolare può essere rappresentato
dal funzionario o impiegato destinato a sostituirlo nella
reggenza dell'ufficio consolare ai sensi dell'articolo
48 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
Art.
33.
Soluzione delle controversie
1.
In caso di soluzione delle controversie ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della legge, il parere richiesto dal Ministero
degli affari esteri all'autorità consolare, al
Segretario generale del Consiglio generale degli italiani
all'estero e ai membri del Consiglio generale degli italiani
all'estero residenti nello Stato ove opera il Comitato
è espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
Art.
34.
Esenzione dai diritti consolari
1.
Gli atti rilasciati dagli uffici consolari ai fini dell'applicazione
della legge sono esenti da qualsiasi diritto consolare,
ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Art.
35.
Assenza di oneri
1.
Dall'attuazione del presente regolamento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art.
36.
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|