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AUTOCERTIFICAZIONI
TRASCRIZIONE DELL' ATTO CIVILE FORMATO ALL' ESTERO

MATRIMONIO

Puntualizzato, focalizzato e, spero, risolto il problema dell' obbligo della pubblicazione per il matrimonio celebrato all' estero ( Vedi), vorrei passare all' argomento delle AUTOCERTIFICAZIONI che, ad avviso di alcuni addetti del Consolato, non possono essere utilizzate nella richiesta di TRASCRIZIONE-DELL' ATTO-CIVILE-FORMATO ALL' ESTERO, in questo caso il matrimonio.

La probabile confusione è data dal non differenziare il vero e proprio ''contratto di matrimonio'' con la ''trascrizione di atti civili formati all' Estero''.

L' impedimento d' autocertificazione riguarda, esclusivamente, i documenti da presentare prima di contrarre matrimonio. Non si può in effetti certificare niente, come domicilio, stato di famiglia, cittadinanza, nascita etc., si devono, invece, procurare i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.

La TRASCRIZIONE di atti civili formati all'estero è un atto completamente diverso dal contratto di matrimonio ed è, anche, regolato da norme completamente diverse.

Sempre e solo nella condizione ''sine qua non'', che i due contraenti matrimonio siano entrambe residenti all' estero dobbiamo seguire, (cittadini e autorità) le procedure elencate in seguito.

Nel caso di trascrizione di atti civili formati all' estero, si può autocertificare praticamente tutto. Addirittura, il cittadino compie il suo dovere con la sola consegna del Certificato di Matrimonio. L' art. 16, DPR . 3/11/2000, n. 396, al suo finale, specifica che ''in quest' ultimo caso una copia dell' atto è rimessa a cura degli interessati all' autorità diplomatica o consolare. '' Quindi, il cittadino ha compiuto il suo dovere e terminato il procedimento di legge che gli spetta, nel solo consegnare all' autorità consolare o diplomatica, il certificato di matrimonio.

Per essere ancora più specifici, chi dovrebbe procurare eventuali altri documenti e atti, è la stessa autorità consolare o diplomatica. Si deduce dall' art. 20, dove specifica che ''L' autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all' estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.''

Un conto è voler collaborare con il Consolato e altro quello che dice la legge.!!!!!

Ricordando la condizione ''sine qua non'' che entrambi gli sposi siano residenti all' estero, seguendo al piè della lettera le normative e circolari italiane, il procedimento della trascrizione del matrimonio è:

1. ai fini della trascrizione in Italia, il cittadino presenta il certificato di matrimonio e basta.

2. È l'autorità consolare o diplomatica, che deve verificare e richiedere alle autorità locali eventuali altri accertamenti o documenti e quando questo non è possibile, può emettere una certificazione sostitutiva per la relativa trascrizione.

È ovvia la deduzione che se l' autorità consolare o diplomatica, può emettere autocertificazioni per documenti che non riesce a ottenere dalle autorità locali, non può pretendere al cittadino:

1. di produrre documenti che, in primo luogo non gli spettano.

2. e, ancor peggio, non si ammetta nemmeno il diritto più che legittimo del cittadino all' autocertificazione.


Dr. Guido Baccoli

CEL. 630-6546, E - MAIL [email protected]


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