Puntualizzato,
focalizzato e, spero, risolto il problema dell' obbligo
della pubblicazione per il matrimonio celebrato all' estero
(
Vedi),
vorrei passare all' argomento delle AUTOCERTIFICAZIONI
che, ad avviso di alcuni addetti del Consolato, non possono
essere utilizzate nella richiesta di TRASCRIZIONE-DELL' ATTO-CIVILE-FORMATO
ALL' ESTERO, in questo caso il matrimonio.
La probabile confusione è data dal non differenziare
il vero e proprio ''contratto di matrimonio'' con la
''trascrizione di atti civili formati all' Estero''.
L'
impedimento d' autocertificazione riguarda, esclusivamente,
i documenti da presentare prima di contrarre matrimonio.
Non si può in effetti certificare niente, come domicilio,
stato di famiglia, cittadinanza, nascita etc., si devono,
invece, procurare i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni.
La
TRASCRIZIONE di atti civili formati all'estero è
un atto completamente diverso dal contratto di matrimonio
ed è, anche, regolato da norme completamente diverse.
Sempre
e solo nella condizione ''sine qua non'', che i due contraenti
matrimonio siano entrambe residenti all' estero dobbiamo
seguire, (cittadini e autorità) le procedure elencate
in seguito.
Nel caso di trascrizione di atti civili formati all' estero,
si può autocertificare praticamente tutto. Addirittura,
il cittadino compie il suo dovere con la sola consegna del
Certificato di Matrimonio. L' art. 16, DPR . 3/11/2000,
n. 396, al suo finale, specifica che ''in quest' ultimo
caso una copia dell' atto è rimessa a cura degli interessati
all' autorità diplomatica o consolare. '' Quindi,
il cittadino ha compiuto il suo dovere e terminato il procedimento
di legge che gli spetta, nel solo consegnare all' autorità
consolare o diplomatica, il certificato di matrimonio.
Per essere ancora più specifici, chi dovrebbe procurare
eventuali altri documenti e atti, è la stessa autorità
consolare o diplomatica. Si deduce dall' art.
20, dove specifica
che ''L' autorità diplomatica o consolare che non
è in grado di ottenere dalle autorità locali copie
degli atti di stato civile formati all' estero, che
devono essere trascritti in Italia, può rilasciare,
ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti
del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione
non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni
italiani.''
Un
conto è voler collaborare con il Consolato e altro quello
che dice la legge.!!!!!
Ricordando la condizione ''sine qua non'' che entrambi gli
sposi siano residenti all' estero, seguendo al piè
della lettera le normative e circolari italiane, il procedimento
della trascrizione del matrimonio è:
1. ai fini della trascrizione in Italia, il cittadino
presenta il certificato di matrimonio e basta.
2. È l'autorità consolare o diplomatica,
che deve verificare e richiedere alle autorità locali
eventuali altri accertamenti o documenti e quando questo
non è possibile, può emettere una certificazione
sostitutiva per la relativa trascrizione.
È
ovvia la deduzione che se l' autorità consolare o
diplomatica, può emettere autocertificazioni per
documenti che non riesce a ottenere dalle autorità locali,
non può pretendere al cittadino:
1. di produrre documenti che, in primo luogo non gli spettano.
2. e, ancor peggio, non si ammetta nemmeno il diritto più
che legittimo del cittadino all' autocertificazione.
Dr.
Guido Baccoli
CEL.
630-6546, E - MAIL [email protected]