Costituzione della Repubblica italiana
Principi fondamentali
1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.
3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più
ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.
10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione
giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità
delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale
sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo
nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite
dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Diritti e doveri del cittadino
Titolo I - Rapporti civili
13. La libertà personale è inviolabile. Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E punita
ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi
della carcerazione preventiva.
14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà
personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziario con le garanzie stabilite dalla legge.
16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere
dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume.
20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per
la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa
non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme
che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro
della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di
polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può
stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti
i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietati le
pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati
a prevenire e a reprimere le violazioni.
22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per
la riparazione degli errori giudiziari.
25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito
per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
previsti dalla legge.
26. L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto
ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
27. La responsabilità penale è personale. L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili
e amministrati, dagli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato
e agli enti pubblici.
Titolo II - Rapporti etico-sociali
29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
30. E dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare
i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità
dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, confutabile con i diritti dei membri della
famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca
della paternità.
31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge
non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno
il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza
oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi
delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare
ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto
un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole
o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio
professionale. Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei
limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
34. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore,
impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende
effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III - Rapporti economici
35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la
libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli
inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera.
39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non
può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione
per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica,. Possono, rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi
di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
che lo regolano.
41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà
privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo
indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge
stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria
e i diritti dello Stato sulle eredità.
43. A fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo,
allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o
di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni
di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione
delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.
47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al
diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
Titolo IV - Rapporti politici
48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed
eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità
civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi
di indegnità morale indicati dalla legge.
49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica
nazionale.
50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere
agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può,
per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi
è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo
posto di lavoro.
52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina
ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Ordinamento della Repubblica
Titolo I - Il Parlamento
SEZIONE I - Le Camere
55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna
regione può avere un numero di senatori inferiori a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
e dei più alti resti.
58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
59. E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è
stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario.
60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre
il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite
le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo
di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata
in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente
della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce
in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta
comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della
Camera dei deputati.
64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente
la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza
speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere,
hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita
le sue funzioni senza vincolo di mandato.
68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento
penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato
della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale
o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o
mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di
una sentenza anche irrevocabile.
69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita
dalla legge.
SEZIONE II - La formazione delle leggi
70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante
la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto
redatto in articoli.
72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo
le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i
disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Può
altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva,
il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo
o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione
richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure
che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità
dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro
un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa
deve essere promulgata.
75. E indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie
e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum
tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge
determina le modalità di attuazione del referendum.
76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in
casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo
i poteri necessari.
79. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
finanze o modificazioni di leggi.
81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non
può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del
bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni
altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e
agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Ordinamento della Repubblica
Titolo II - Il Presidente della Repubblica
83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati
per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia
assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha
un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti
civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione
del Presidente sono determinati per legge.
85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se
le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente
in carica.
86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato
e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve
i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere
grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare
tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo
e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per
alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune,
a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Ordinamento della Repubblica
Titolo III - Il Governo
SEZIONE I - Il Consiglio dei Ministri
92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
93. Il Presidente del Consiglio dei Mini
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